S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

L’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro è l’attestato che l’operatore deve avere prima di condurre carrelli elevatori, PLE, gru, trattori, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo e, dal 2025, carriponte, carri raccogli frutta e caricatori per materiali. La impone l’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. Durata e contenuti dei corsi sono fissati dall’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025. Si ottiene con un corso teorico-pratico in presenza, vale cinque anni e si rinnova con un aggiornamento di almeno 4 ore.
Per l’azienda, l’abilitazione per le attrezzature di lavoro è un tassello del piano di formazione sicurezza sul lavoro. L’abilitazione non sostituisce la formazione generale e specifica dovuta a tutti i lavoratori: si aggiunge a essa.
È una formazione specifica, teorica e pratica, che autorizza il singolo operatore a condurre una precisa categoria di attrezzatura. Non ha valore generico: chi è abilitato al carrello elevatore non può usare una PLE o una gru per autocarro senza il relativo corso. Nel linguaggio comune la si chiama “patentino”, ma non è una patente di guida.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede tre livelli che spesso vengono confusi.
| Obbligo | Riferimento | A chi si applica |
|---|---|---|
| Formazione generale e specifica | Art. 37 | Tutti i lavoratori |
| Informazione, formazione e addestramento sull’attrezzatura | Art. 73, commi 1-4 | Chi usa attrezzature che richiedono conoscenze particolari, anche se non elencate nell’Accordo |
| Abilitazione specifica | Art. 73, comma 5 | Solo gli operatori delle attrezzature elencate nell’Accordo Stato-Regioni |
Il quadro completo dei percorsi obbligatori, dai lavoratori ai preposti, è riepilogato nella guida all’Accordo Stato-Regioni sulla formazione.
Le attrezzature di lavoro soggette ad abilitazione, quelle per cui serve il cosiddetto patentino, sono undici categorie, elencate nell’Allegato II dell’Accordo 59/CSR/2025. Alle otto già previste dal 2012 si sono aggiunti carroponte, macchine agricole raccogli frutta e caricatori per la movimentazione di materiali. L’elenco è tassativo: un’attrezzatura non compresa non richiede il corso abilitante, ma resta soggetta a formazione e addestramento.
| Attrezzatura | Corso base (durata minima) | Note |
|---|---|---|
| Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) | 8 ore con o senza stabilizzatori, 10 ore per entrambe | |
| Gru per autocarro | 12 ore | |
| Gru a torre | 12 ore (rotazione in basso o in alto), 14 ore per entrambe | |
| Gru mobili | Da 14 a 22 ore secondo il tipo di braccio | |
| Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | 12 ore (industriali o telescopici), 16 ore (rotativi o tutte le tipologie) | Nuovo modulo per carrelli che sollevano carichi sospesi o persone |
| Trattori agricoli o forestali | 8 ore (a ruote o a cingoli), 13 ore per entrambi | |
| Macchine movimento terra | 10 ore per tipologia, 16 ore per escavatori, caricatori frontali e terne | Eliminata la soglia dei 6.000 kg per gli escavatori |
| Pompe per calcestruzzo | 14 ore | |
| Carriponte (gru a ponte e a cavalletto) | 10 o 11 ore secondo il tipo di comando | Nuova dal 2025 |
| Macchine agricole raccogli frutta (CRF) | 8 ore | Nuova dal 2025 |
| Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) | 8 ore | Nuova dal 2025 |
Nei corsi che abilitano a più tipologie, le esercitazioni pratiche vanno svolte su tutte le macchine previste, non solo su alcune.
Le gru a bandiera non rientrano nell’elenco: il Ministero ha chiarito che le definizioni di gru a ponte e a cavalletto, riprese dalla norma UNI EN 15011, non si estendono per analogia. Lo stesso vale per i transpallet con operatore a terra, perché l’Accordo riguarda i carrelli con conducente a bordo. In entrambi i casi il datore di lavoro deve comunque garantire formazione e addestramento.
Chiunque conduca per lavoro un’attrezzatura dell’elenco, anche solo saltuariamente. L’obbligo riguarda lavoratori dipendenti e somministrati, il datore di lavoro che la usa di persona, i lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare. In agricoltura coinvolge anche coltivatori diretti e soci che guidano trattori o altre macchine.
Gli operatori vanno individuati per nome. L’elenco deve essere coerente con il documento di valutazione dei rischi, che indica le mansioni per cui servono formazione e addestramento specifici.
Il corso si articola in un modulo giuridico-normativo, uno tecnico e uno pratico, con verifiche intermedie e una prova finale pratica. Va svolto interamente in presenza fisica: per queste attrezzature l’Accordo 2025 esclude sia l’e-learning sia la videoconferenza, anche per la parte teorica.
Lo ha confermato il Ministero del Lavoro nelle FAQ sull’Accordo Stato-Regioni pubblicate a marzo 2026. I requisiti principali da controllare quando si sceglie un corso:
L’abilitazione alle attrezzature di lavoro vale cinque anni dalla data di conclusione del corso riportata sull’attestato. Per mantenerla serve un aggiornamento di almeno 4 ore per ciascuna categoria di attrezzatura, centrato sulla parte pratica e svolto in presenza. Ogni aggiornamento completato fa ripartire il quinquennio.
Nel corso di aggiornamento la verifica finale è individuale e comprende una prova pratica e un colloquio.
Alla scadenza l’operatore non può più usare l’attrezzatura finché non completa l’aggiornamento. Se il ritardo resta entro dieci anni, il credito formativo sopravvive e basta l’aggiornamento tardivo. Oltre i dieci anni senza aggiornamenti il titolo decade e bisogna ripetere il corso base.
Un esempio: un carrellista abilitato a giugno 2017 e mai aggiornato non può guidare il carrello da giugno 2022. Può recuperare con l’aggiornamento di 4 ore fino a giugno 2027; dopo quella data dovrà rifare l’intero corso da 12 ore.
L’Accordo 59/CSR/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha sostituito quello del 22 febbraio 2012. Ha aggiunto tre attrezzature, eliminato il limite di massa per gli escavatori, reso obbligatoria la presenza fisica anche negli aggiornamenti e introdotto la decadenza dopo dieci anni senza aggiornamento. La formazione conforme alle regole del 2012 resta valida.
Le novità con impatto operativo:
Nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore si potevano ancora avviare corsi con le vecchie regole, tranne per carroponte, CRF e CMM. Il periodo si è chiuso a maggio 2026: il Ministero indica il 19 maggio, mentre molti operatori del settore calcolano dal 24 maggio, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Da allora ogni corso base o di aggiornamento deve rispettare il nuovo Accordo. Per le tre attrezzature introdotte nel 2025, i corsi svolti prima sono riconosciuti solo se i contenuti sono integralmente conformi. Il riconoscimento non è parziale: se manca anche un solo argomento, il corso va ripetuto per intero. Un operatore di carroponte senza formazione conforme, oggi, non può usare l’attrezzatura.
Sono due obblighi separati. L’abilitazione riguarda la persona e ne certifica la competenza. Le verifiche periodiche dell’art. 71, comma 11, riguardano la macchina e ne accertano lo stato di sicurezza. Gru, carriponte, PLE e carrelli a braccio telescopico sono soggetti a entrambi: un operatore abilitato non rende conforme un mezzo non verificato, e viceversa.
Scadenze, periodicità e soggetti abilitati sono approfonditi nella pagina sulle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento. Un consiglio pratico: gestire i due scadenziari nello stesso registro, attrezzatura per attrezzatura.
In agricoltura l’abilitazione serve per trattori a ruote e a cingoli, sollevatori telescopici, carri raccogli frutta, gru per autocarro e macchine movimento terra usate nei campi. Coinvolge dipendenti, titolari, coadiuvanti familiari e soci, anche per un uso occasionale. Le proroghe sono concluse: l’obbligo è operativo dal 31 dicembre 2017.
Tre punti che generano spesso dubbi:
ATS Val Padana, competente per le province di Cremona e Mantova, ha dedicato un Piano Mirato di Prevenzione all’uso sicuro dei carrelli elevatori nell’industria alimentare e nella logistica. Le aziende selezionate hanno partecipato a un incontro informativo il 30 marzo 2023 e ricevuto una scheda di autovalutazione da restituire all’ATS.
Il Piano Mirato funziona in due fasi. Prima l’ATS offre assistenza e strumenti di autovalutazione, poi verifica i risultati sul campo. Se rileva una non conformità grave, impartisce prescrizioni. L’elenco dei piani attivi e conclusi è pubblicato nella sezione Piani mirati di prevenzione di ATS Val Padana.
Chi opera con carrelli e transpallet dovrebbe tenere pronti tre elementi: attestati di abilitazione in corso di validità, regole di viabilità interna tra mezzi e pedoni, registro di manutenzione dei carrelli.
Far usare un’attrezzatura a un lavoratore non formato e non abilitato viola l’art. 71, comma 7. La sanzione, prevista dall’art. 87, comma 2, è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. La stessa pena si applica al datore di lavoro che usa l’attrezzatura senza la propria formazione.
Due aspetti che i datori di lavoro sottovalutano:
Gli importi indicati sono quelli rivalutati dal 6 ottobre 2023.
No. Per le attrezzature dell’art. 73, comma 5, sia il corso base sia l’aggiornamento vanno svolti esclusivamente in presenza fisica. Il Ministero del Lavoro ha escluso l’e-learning e anche la videoconferenza sincrona, pure per i moduli teorici. Un attestato ottenuto a distanza non è valido.
No. Ogni abilitazione riguarda una specifica categoria di attrezzatura. Chi guida carrelli elevatori e lavora anche su piattaforme elevabili deve avere due attestati distinti. Fa eccezione il carrello telescopico abilitato con il modulo integrativo per il sollevamento di persone, che esonera dal corso PLE per quell’uso specifico.
Sì. Gli attestati emessi secondo l’Accordo 59/CSR/2025 hanno validità nazionale. È invece l’accreditamento dell’ente formatore a essere regionale: un ente accreditato in Lombardia può erogare corsi solo in Lombardia, a meno che non sia accreditato anche altrove.
Il datore di lavoro. La formazione per la sicurezza deve svolgersi in orario di lavoro e non può comportare costi per il lavoratore. Resta a carico del lavoratore autonomo, che è tenuto a formarsi a proprie spese quando conduce attrezzature soggette ad abilitazione.
No. Il Ministero ha chiarito che le gru a bandiera non rientrano nelle definizioni di carroponte e gru a cavalletto dell’Accordo 2025. Chi le usa deve però ricevere informazione, formazione e addestramento adeguati, come per ogni attrezzatura che richiede conoscenze particolari.
No. L’abilitazione riguarda l’uso in sicurezza dell’attrezzatura nel luogo di lavoro. Per circolare su strada pubblica con trattori, autogru o altri mezzi restano necessari la patente e i requisiti previsti dal Codice della strada.
| Aspetto | Cosa prevede la normativa |
|---|---|
| Riferimento | Art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025 |
| Attrezzature | Undici categorie, incluse dal 2025 carroponte, CRF e CMM |
| Corso base | Da 8 a 22 ore secondo l’attrezzatura, solo in presenza |
| Validità | Cinque anni dalla conclusione del corso |
| Aggiornamento | Almeno 4 ore per categoria, pratico, in presenza |
| Aggiornamento scaduto | Stop all’uso fino all’aggiornamento; oltre dieci anni si ripete il corso base |
| Sanzione per il datore di lavoro | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro |
I tuoi operatori sono in regola con l’Accordo 2025? S.T.A. Barbotta verifica attestati e scadenze, controlla la conformità della formazione pregressa e organizza il calendario di corsi e aggiornamenti. Richiedi una verifica delle abilitazioni