- via Monte Grappa,2
Gadesco Pieve Delmona (CR)
Valutazione dei campi elettromagnetici
La valutazione dei campi elettromagnetici è obbligatoria per tutti i datori di lavoro, senza eccezioni di settore o dimensione. Lo impone il Titolo VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/08. Nella maggior parte delle aziende, però, non serve misurare nulla: se le attrezzature rientrano tra quelle “conformi a priori”, la valutazione si chiude con una giustificazione tecnica documentata. Le misure strumentali servono solo dove esistono sorgenti significative, come saldatrici, forni a induzione o impianti RF.
L’esito della valutazione entra a far parte del documento di valutazione dei rischi e va aggiornato con cadenza almeno quadriennale.
Chi è obbligato alla valutazione del rischio CEM?
Ogni datore di lavoro che occupa anche un solo lavoratore. L’obbligo nasce dall’art. 181 del D.Lgs. 81/08, che impone la valutazione di tutti gli agenti fisici, e viene specificato dall’art. 209 per i campi elettromagnetici. Non esiste una soglia dimensionale né un elenco di attività escluse.
La differenza tra un’azienda e l’altra non sta nell’obbligo, ma nella profondità dell’analisi. Un ufficio con computer, stampanti e rete Wi-Fi chiude la pratica con poche pagine. Una carpenteria con saldatrici a resistenza richiede rilievi strumentali e zonizzazione delle aree.
Restano esclusi dal Capo IV soltanto gli effetti a lungo termine ipotizzati e i rischi da contatto con conduttori in tensione, disciplinati altrove.
Qual è la normativa di riferimento aggiornata al 2026?
Il quadro normativo è stabile dal 2016 e non ha subito modifiche sostanziali. I riferimenti da citare nel documento sono:
- D.Lgs. 81/08, Titolo VIII Capo IV (artt. 206-212) e Allegato XXXVI, che contiene le tabelle dei limiti
- D.Lgs. 159/2016, che ha recepito la direttiva europea riscrivendo il Capo IV a partire dal 2 settembre 2016
- Direttiva 2013/35/UE, ventesima direttiva particolare in materia di salute e sicurezza
- Legge 36/2001 e DPCM 8 luglio 2003, che fissano i limiti per la popolazione generale
- CEI EN 50499:2020, norma tecnica di riferimento per la procedura di valutazione
- CEI 211-6 e CEI 211-7, guide per la misura rispettivamente sotto e sopra i 10 kHz
Il decreto del 2016 ha introdotto due novità operative: la distinzione tra effetti sanitari ed effetti sensoriali, e l’art. 210-bis sull’informazione e formazione dei lavoratori esposti. Per il quadro generale degli adempimenti, la nostra guida al Testo Unico sulla sicurezza inquadra il Capo IV nel resto del decreto.
Quali effetti hanno i campi elettromagnetici sui lavoratori?
La normativa protegge dagli effetti a breve termine scientificamente accertati. Non prende in considerazione le ipotesi di effetti a lungo termine, per le quali non esiste consenso scientifico consolidato. Gli effetti si dividono in due famiglie.
Effetti diretti
Sono provocati dall’interazione del campo con il corpo umano e cambiano con la frequenza:
- Sotto 100 kHz prevalgono gli effetti non termici: stimolazione di nervi, muscoli e organi di senso. Si manifestano come formicolii, contrazioni involontarie o fosfeni, cioè lampi luminosi percepiti anche a occhi chiusi.
- Sopra 100 kHz prevalgono gli effetti termici: assorbimento di energia e riscaldamento dei tessuti, misurato attraverso il SAR (tasso di assorbimento specifico).
- Nei campi magnetici statici compaiono vertigini e nausea in chi si muove rapidamente all’interno del campo.
Effetti indiretti
Sono i più sottovalutati e, in pratica, quelli che causano più incidenti. Insorgono a livelli molto inferiori ai valori di azione:
- interferenza con pacemaker, defibrillatori e altri dispositivi medici impiantabili attivi
- innesco di atmosfere esplosive per scariche o riscaldamento di oggetti conduttori, tema che si incrocia con la classificazione delle aree ATEX
- proiezione di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici intensi
- innesco accidentale di detonatori elettrici
- correnti di contatto e scariche di scintille toccando masse metalliche
Che differenza c’è tra VLE e valori di azione?
I valori limite di esposizione (VLE) riguardano ciò che avviene dentro il corpo e non sono misurabili direttamente: si ricavano per calcolo o modellazione. I valori di azione (VA) sono grandezze misurabili nell’ambiente, come intensità di campo elettrico e induzione magnetica, tarate in modo che il loro rispetto garantisca automaticamente il rispetto dei VLE.
In sintesi: si misura il VA, si dimostra il VLE.
| Parametro | Cosa descrive | Come si determina |
|---|---|---|
| VLE effetti sanitari | Danno biologico accertato | Calcolo o modellazione numerica |
| VLE effetti sensoriali | Disturbi transitori (fosfeni, vertigini) | Calcolo o modellazione numerica |
| VA inferiore | Soglia sotto cui nessun VLE viene superato | Misura diretta in campo |
| VA superiore | Soglia legata agli effetti sanitari | Misura diretta in campo |
Il superamento di un valore di azione non è di per sé una violazione: obbliga il datore di lavoro a elaborare un programma d’azione ai sensi dell’art. 210. Il superamento di un VLE, invece, impone misure immediate.
Come si svolge in pratica la valutazione?
La procedura descritta dalla CEI EN 50499 si articola in tre fasi.
1. Censimento delle sorgenti. Si inventariano attrezzature, impianti e postazioni, raccogliendo i dati di emissione dichiarati dal fabbricante nel manuale d’uso. Le informazioni del costruttore vanno obbligatoriamente prese in esame ai sensi dell’art. 209 comma 1, e sono reperibili nel fascicolo tecnico collegato alla marcatura CE della macchina.
2. Giustificazione oppure misura. Se tutte le sorgenti rientrano nella Tabella 1 della norma, la valutazione si chiude con la giustificazione prevista dall’art. 181 comma 3. Altrimenti servono misure o calcoli.
3. Zonizzazione e misure di tutela. Dove i livelli superano quelli ammessi per la popolazione, le aree vanno delimitate, segnalate con cartellonistica dedicata e regolamentate nell’accesso.
Quando basta la giustificazione e quando servono le misure?
Dipende dal tipo di sorgente. Il criterio è se l’attrezzatura può generare campi superiori ai livelli di riferimento per la popolazione generale.
| Giustificabile senza misure | Richiede misure o calcoli |
|---|---|
| Uffici, negozi, alberghi, centri di calcolo | Saldatura a resistenza e dielettrica |
| PC, stampanti, telefoni, Wi-Fi, Bluetooth | Riscaldamento e fusione a induzione |
| Illuminazione ordinaria e di emergenza | Elettrolisi industriale |
| Utensili elettrici portatili | Magnetizzatori e smagnetizzatori |
| Apparecchiature domestiche e da ristorazione | Risonanza magnetica e apparati diagnostici |
| Reti elettriche a norma con schermatura integra | Antenne e trasmettitori RF, radar |
| Videoterminali | Trazione elettrica, treni e tram |
Le tabelle complete sono nella CEI EN 50499:2020 e, in versione rielaborata, nelle Indicazioni operative del Coordinamento Tecnico Interregionale. La banca dati CEM del Portale Agenti Fisici raccoglie inoltre i profili di emissione di centinaia di macchine reali: quando la macchina in banca dati coincide con quella in azienda, e le procedure operative sono le stesse, i dati sono utilizzabili nel documento senza rilievi propri.
Chi sono i lavoratori particolarmente sensibili?
Sono lavoratori che i valori di azione non proteggono adeguatamente e la cui esposizione va valutata separatamente, caso per caso:
- portatori di dispositivi medici impiantabili attivi: pacemaker, defibrillatori, neurostimolatori, pompe di infusione
- portatori di dispositivi passivi contenenti metallo: protesi articolari, clip, chiodi, viti, stent
- portatori di dispositivi medici indossati sul corpo, come i microinfusori di insulina
- lavoratrici in stato di gravidanza, tutelate dal D.Lgs. 151/2001
Per questi soggetti il riferimento non sono i limiti occupazionali ma quelli, più bassi, previsti per la popolazione generale. La valutazione individuale richiede il coinvolgimento del medico competente e, spesso, un confronto con il centro che ha impiantato il dispositivo.
Ogni quanto va aggiornata la valutazione dei CEM?
La cadenza minima è quadriennale, come stabilito dall’art. 181 comma 2 per tutti gli agenti fisici. L’aggiornamento diventa però immediato ogni volta che intervengono mutamenti capaci di renderla obsoleta, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario.
Nella pratica, gli eventi che fanno scattare la revisione sono l’ingresso di una nuova attrezzatura, la modifica del layout produttivo, un cambio di ciclo di lavorazione, l’assunzione di un lavoratore particolarmente sensibile e l’aggiornamento delle norme tecniche di riferimento.
Cosa rischia il datore di lavoro che non effettua la valutazione?
L’omessa valutazione del rischio CEM è sanzionata penalmente dall’art. 219 del D.Lgs. 81/08, con arresto da tre a sei mesi o ammenda di alcune migliaia di euro, il cui importo è soggetto a rivalutazione periodica. Le inottemperanze al Capo IV sono richiedibili e sanzionabili dal 2 settembre 2016.
Il rischio concreto, però, non è solo sanzionatorio. Una valutazione assente o generica rende indifendibile la posizione del datore di lavoro in caso di infortunio, soprattutto quando è coinvolto un lavoratore portatore di dispositivi impiantabili.
Domande frequenti sulla valutazione dei campi elettromagnetici
La valutazione CEM è un documento separato dal DVR?
No. I dati ottenuti dalla valutazione, dalla misurazione e dal calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione dei rischi. La relazione tecnica CEM è un allegato al DVR, non un documento autonomo: va richiamata nel corpo del documento principale e conservata insieme a esso.
Un ufficio deve valutare i campi elettromagnetici?
Sì, l’obbligo esiste e non ammette eccezioni di settore. Per uffici, negozi e ambienti analoghi, però, la valutazione si conclude con una giustificazione documentata e senza misure strumentali: le attrezzature presenti rientrano tra quelle conformi a priori elencate nella Tabella 1 della CEI EN 50499.
Chi può firmare la valutazione dei campi elettromagnetici?
Personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia, nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione. Quando servono rilievi strumentali occorrono in più una strumentazione tarata e competenze di misura secondo le guide CEI 211-6 e CEI 211-7, che raramente sono disponibili internamente in una PMI.
Il Wi-Fi aziendale va misurato?
No. Access point, dispositivi Bluetooth e apparati di rete rientrano tra le sorgenti giustificabili, perché le potenze in gioco sono ordini di grandezza sotto i livelli di riferimento previsti per la popolazione generale. È sufficiente censirli e motivare l’esclusione nella relazione.
La sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria?
No, non è automatica. Scatta quando sono superati i valori limite di esposizione, quando la valutazione ne evidenzia la necessità e comunque in caso di esposizione a rischio per lavoratori particolarmente sensibili. La decisione va presa insieme al medico competente, sulla base degli esiti della valutazione.
Serve una valutazione dei campi elettromagnetici per la tua azienda?
I tecnici dello Studio Tecnico Vecchi e Barbotta effettuano la valutazione del rischio CEM con strumentazione propria, in accordo con le norme CEI 211-6, CEI 211-7 e CEI EN 50499. Per le aziende che lo richiedono, l’attività può essere integrata nell’incarico di RSPP esterno.
