Valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro

Il rischio sismico va valutato e documentato nel DVR, anche se il D.Lgs. 81/2008 non gli dedica un capo specifico. L’obbligo discende dagli articoli 17 e 28, che impongono di valutare tutti i rischi, e dai requisiti di stabilità dei luoghi di lavoro. Per le aziende della pianura padana il nodo non è la sismicità del territorio, che è moderata, ma la vulnerabilità dei capannoni prefabbricati costruiti prima del 2008. Questa guida spiega cosa serve, in che ordine e con quali costi.

Il rischio sismico è obbligatorio nel DVR?

Sì. La valutazione del rischio sismico rientra nell’obbligo generale di valutare tutti i rischi previsto dall’art. 28 ed è un obbligo non delegabile del datore di lavoro ai sensi dell’art. 17. Va recepita nel documento di valutazione dei rischi, con le misure di prevenzione adottate e le procedure di emergenza.

Il rischio sismico è determinato dalla combinazione di tre fattori: pericolosità, esposizione e vulnerabilità. Sulla pericolosità l’azienda non può intervenire, perché dipende dal territorio. Su vulnerabilità ed esposizione sì, ed è lì che si concentra tutto il margine di miglioramento.

Le NTC 2018 stabiliscono le modalità con cui effettuare la valutazione della sicurezza, non l’obbligo di farla: l’obbligo va cercato nel D.Lgs. 81/2008, perché il rischio sismico, pur non essendo direttamente connesso all’attività lavorativa, è comunque da valutare. L’articolo 64 richiede inoltre che luoghi di lavoro, impianti e dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e che i difetti rilevati, se possono pregiudicare sicurezza e salute, siano eliminati quanto più rapidamente possibile.

La valutazione confluisce nel documento di valutazione dei rischi come allegato tecnico dedicato, non come paragrafo generico.

Cosa dice la norma
Art. 17 c. 1 lett. a)Valutazione dei rischi: obbligo non delegabile
Art. 28 c. 1Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
Art. 63 e Allegato IVRequisiti di stabilità e solidità dei luoghi di lavoro
Art. 64Manutenzione tecnica ed eliminazione dei difetti
Artt. 43-46Gestione delle emergenze e piano di emergenza
NTC 2018Metodo per la verifica di sicurezza delle strutture esistenti

Zona sismica 4 significa che posso non fare niente?

No. La zona classifica la pericolosità del territorio, non esonera dalla valutazione. Una struttura molto vulnerabile in zona 4 può subire danni rilevanti, soprattutto sugli elementi non strutturali. È la combinazione di pericolosità e vulnerabilità a determinare il rischio, non uno dei due fattori da solo.

Va anche ricordato che la classificazione cambia nel tempo. La nuova zonizzazione lombarda approvata nel 2014 ha spostato in zona 3 un gran numero di comuni prima classificati in zona 4, compresi diversi capoluoghi di provincia. Chi ha valutato il rischio prima di quella revisione, o non l’ha valutato affatto ritenendosi in zona 4, oggi si trova con un presupposto superato.

C’è poi un punto tecnico che confonde molti. Dall’entrata in vigore delle NTC 2008 la progettazione non si basa più sulla zona del comune, ma su un valore di pericolosità definito punto per punto sul territorio nazionale, su una maglia di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi. La zona sismica comunale resta utile per la pianificazione e per i controlli tecnico-amministrativi, ma non è il parametro con cui si verifica un edificio.

Tradotto: “siamo in zona 4” non è una valutazione. È un dato amministrativo.

Perché i capannoni prefabbricati sono il problema principale?

Perché nei prefabbricati costruiti prima delle norme antisismiche gli elementi orizzontali poggiano sui pilastri per solo attrito, senza connessioni meccaniche. Un sisma anche moderato può sfilare l’appoggio e far crollare travi e tegoli, con la struttura che resta in piedi ma la copertura che viene giù.

È la lezione del terremoto emiliano del 2012, dove la maggior parte delle vittime sul lavoro è stata causata proprio da questo meccanismo. La ASL di Bergamo, con lettera del 1° aprile 2014 sulla valutazione del rischio sismico nei capannoni industriali prefabbricati non costruiti con criteri antisismici, ha richiamato i datori di lavoro all’obbligo, ai sensi degli artt. 17 e 28, di effettuare una specifica valutazione del rischio terremoto, sottolineando l’elevata vulnerabilità di queste strutture, in particolare se realizzate prima della classificazione sismica.

Le carenze ricorrenti sono sempre le stesse:

  • Appoggi trave-pilastro senza collegamento meccanico, affidati all’attrito
  • Pannelli di tamponamento fissati con staffe non idonee ad azioni orizzontali
  • Pilastri prefabbricati con armatura insufficiente alla base
  • Carroponti e vie di corsa non verificati per l’azione sismica
  • Ampliamenti successivi giuntati male al corpo originario

L’intervento di collegamento è tra i più economici dell’edilizia industriale e tra quelli a maggior rendimento in termini di riduzione del rischio: si eseguono a impianto fermo nel weekend, senza toccare la produzione.

Cosa sono gli elementi non strutturali e perché contano di più

Sono tutto ciò che non fa parte dell’ossatura portante ma può cadere, ribaltarsi o rompersi: scaffalature, soppalchi, controsoffitti, impianti, macchine pesanti, serbatoi, pensiline, scale esterne, corpi illuminanti, tubazioni.

Una valutazione completa censisce non solo la vulnerabilità del fabbricato, ma anche le strutture interne staticamente indipendenti come i soppalchi, quelle accessorie come pensiline e scale esterne, le scaffalature pesanti e leggere e gli impianti a servizio del fabbricato o della produzione.

Nella pratica quotidiana sono questi a fare i danni. Il ribaltamento di una scaffalatura carica ferisce i lavoratori molto prima che la struttura ceda, e serve un sisma molto meno intenso. Su questi elementi l’intervento costa poco, si realizza in giorni e produce un risultato misurabile subito: ancoraggio a pavimento, controventature, fermi anticaduta sui livelli alti, ancoraggio delle macchine, staffaggio antisismico delle tubazioni.

Se nel DVR puoi permetterti una sola voce di spesa, parti da qui.

Quando scattano gli obblighi della direttiva Seveso?

Quando le sostanze pericolose detenute superano le soglie dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015. Si parla di stabilimento di soglia inferiore quando la quantità supera la colonna 2 ma non la colonna 3, e di soglia superiore quando si superano le soglie della colonna 3. Conta anche la regola della sommatoria tra sostanze della stessa categoria.

Molti imprenditori scoprono di essere “Seveso” per accumulo, non per una singola sostanza: gasolio per autotrazione, ipoclorito, ammoniaca per impianti frigoriferi e fertilizzanti azotati messi insieme possono far scattare la soglia. La verifica va rifatta ogni volta che cambia l’inventario.

AdempimentoSoglia inferioreSoglia superiore
Notifica (art. 13)
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
Sistema di gestione della sicurezza
Rapporto di sicurezzaNo
Piano di emergenza interno
Ispezioni programmateSì, frequenza ridottaSì, frequenza maggiore

La notifica va trasmessa al CTR, alla Regione, al Ministero tramite ISPRA, alla Prefettura, al Comune e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco: centottanta giorni prima dell’inizio della costruzione per i nuovi stabilimenti e sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose.

L’articolo 19 disciplina inoltre l’effetto domino: quando più stabilimenti Seveso sono vicini e le conseguenze di un incidente possono risultare aggravate, le autorità garantiscono lo scambio di informazioni tra i gestori e i piani di emergenza vanno coordinati.

Gli obblighi Seveso si intrecciano quasi sempre con quelli autorizzativi ambientali: il punto di partenza per verificare la tua posizione è la consulenza ambientale.

Cosa sono gli scenari NaTech e perché riguardano anche chi è sotto soglia

NaTech sta per Natural Hazard Triggering Technological Accidents: un evento naturale che innesca un incidente industriale. Un sisma che danneggia un serbatoio di infiammabili, una tubazione che si trancia, un deposito che collassa e mette a contatto prodotti incompatibili.

È il punto in cui rischio sismico e sostanze pericolose smettono di essere due capitoli separati del DVR e diventano un unico scenario. Chi ricade in Seveso deve considerare gli eventi naturali tra le cause possibili di incidente rilevante. Ma il ragionamento vale anche molto sotto le soglie: bastano un serbatoio di gasolio non ancorato, un pacco bombole senza catena, una cisterna di acido su una vasca di contenimento sottodimensionata.

Le verifiche minime da fare, indipendentemente dalla soglia:

  • Ancoraggio di serbatoi, silos e cisterne, comprese le zampe di appoggio
  • Connessioni flessibili al posto di tubazioni rigide sui collegamenti critici
  • Bacini di contenimento dimensionati e integri
  • Separazione fisica dei prodotti incompatibili in deposito
  • Blocchi automatici e valvole di intercettazione a sicurezza intrinseca

Quando sono presenti sostanze infiammabili, la verifica va coordinata con la classificazione delle aree ATEX, perché un rilascio da sisma modifica le zone classificate.

Come si struttura una valutazione di vulnerabilità sismica?

In quattro livelli progressivi, così spendi solo dove serve davvero.

1. Raccolta documentale. Progetto strutturale, calcoli, collaudo statico, certificato di agibilità, cronologia di ampliamenti e modifiche, categoria di sottosuolo. Nei capannoni degli anni Settanta e Ottanta manca quasi sempre qualcosa, e la ricostruzione documentale è già metà del lavoro. Dove i disegni non esistono, il rilievo laser scanner 3D restituisce la geometria reale in poche ore di campo.

2. Valutazione speditiva. Censimento di tutti i corpi di fabbrica e degli elementi non strutturali, con attribuzione di un livello di rischio qualitativo. Il risultato è un quadro d’insieme che determina le priorità di indagine e il livello di approfondimento necessario. Su uno stabilimento medio si chiude in pochi giorni.

3. Verifica approfondita. Indagini sui materiali, prove in situ, modellazione numerica e calcolo dell’indicatore di rischio sismico secondo le NTC 2018. Va limitata alle strutture che la fase 2 ha segnalato come critiche: verificare tutto è uno spreco.

4. Fase programmatica. Piano di miglioramento con priorità, costi e tempi; integrazione del DVR; procedure di emergenza sismica con prove pratiche.

Il punto 4 è quello che fa la differenza in sede ispettiva e giudiziaria. Un DVR che dichiara il rischio senza un cronoprogramma di intervento documenta la conoscenza del pericolo senza documentare la gestione: è la posizione peggiore possibile, peggiore del non aver valutato affatto.

Si possono finanziare gli interventi?

In parte sì. Gli interventi di miglioramento sismico su edifici produttivi rientrano tra le tipologie storicamente ammesse dai bandi INAIL per la sicurezza: vedi la nostra guida al Bando ISI INAIL per capire tempistiche e meccanismo del click day. Le voci ammissibili cambiano a ogni edizione, quindi la verifica va fatta sull’avviso in corso.

Vale la pena ricordare che il costo di un collegamento trave-pilastro su un capannone medio è dell’ordine di poche migliaia di euro per campata, mentre un adeguamento sismico completo può costare quanto una porzione dell’immobile. Ecco perché l’ordine dei quattro livelli conta: serve a non pagare una verifica FEM su capannoni che si risolvono con le staffe.

Quando va aggiornata la valutazione?

EventoAggiornare?
Ampliamento, sopraelevazione, nuovo corpo di fabbricaSempre
Nuovo soppalco o modifica dei carichi in coperturaSempre
Nuove scaffalature, carroponti, macchine pesantiSempre
Cambio di destinazione d’uso o di layout produttivoSempre
Nuova classificazione sismica del comuneSempre
Comparsa di dissesti, lesioni, distacchiSempre
Ingresso o uscita da soglia SevesoSempre, con revisione degli scenari
Nessuna variazioneRevisione biennale come buona pratica

Domande frequenti

Chi firma la valutazione del rischio sismico?

Il DVR resta del datore di lavoro, ma la verifica di vulnerabilità va redatta da un tecnico abilitato in materia strutturale, ingegnere o architetto. L’RSPP non ha titolo per firmarla.

Se affitto il capannone, l’obbligo è mio o del proprietario?

La valutazione del rischio per i lavoratori resta del datore di lavoro, anche se conduttore. Gli interventi strutturali competono di norma al proprietario: il punto va regolato nel contratto di locazione, ma l’obbligo di valutare non si trasferisce.

Basta scrivere nel DVR che il capannone è in zona 4?

No. È un dato amministrativo, non una valutazione. Serve almeno una verifica speditiva che analizzi la struttura reale e gli elementi non strutturali.

Devo fare le prove di evacuazione per il sisma?

Le procedure di emergenza sismica sono diverse da quelle antincendio: in caso di sisma la regola è ripararsi, non uscire subito. Vanno scritte nel piano di emergenza e provate, perché l’istinto dei lavoratori è quello sbagliato.

Un capannone recente è a posto per definizione?

Se progettato dopo le NTC 2008 con criteri antisismici, la struttura di norma è verificata. Restano però da controllare scaffalature, macchine e impianti installati dopo, che nessuno ha calcolato per l’azione sismica.

In sintesi

  • Il rischio sismico è obbligatorio nel DVR per via degli artt. 17 e 28, anche senza un capo dedicato nel decreto.
  • “Zona 4” è un dato amministrativo, non una valutazione: dal 2009 si verifica sulle coordinate del sito, non sul comune.
  • Nei prefabbricati ante 2008 il punto critico sono i collegamenti trave-pilastro.
  • Gli elementi non strutturali fanno più danni della struttura e costano molto meno da mettere in sicurezza.
  • Sopra le soglie dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 scattano notifica, SGS e, in soglia superiore, rapporto di sicurezza.
  • Gli scenari NaTech riguardano anche chi sta sotto soglia Seveso.
  • Un DVR che dichiara il rischio senza cronoprogramma è la posizione peggiore in sede ispettiva.

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