S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

Il preposto è il lavoratore che sovrintende all’attività degli altri e vigila sul rispetto delle misure di sicurezza. Il datore di lavoro è obbligato a individuarlo (art. 18, comma 1, lettera b-bis del D.Lgs. 81/2008) e a garantirne la formazione: un corso di 12 ore, da svolgere in presenza o in videoconferenza sincrona, con aggiornamento di almeno 6 ore ogni due anni. Le regole sono fissate dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Un preposto non formato, o non individuato, espone l’azienda a sanzioni penali e indebolisce l’intero impianto degli adempimenti di sicurezza sul lavoro.
I numeri in breve
| Voce | Regola vigente |
|---|---|
| Corso base | 12 ore (erano 8) |
| Aggiornamento | 6 ore, ogni 2 anni |
| Modalità ammesse | Presenza fisica o videoconferenza sincrona |
| E-learning | Non ammesso, né per il corso né per l’aggiornamento |
| Prerequisito | Formazione lavoratore già completata (generale + specifica) |
| Verifica finale | Obbligatoria, con frequenza minima del 90% delle ore |
L’art. 2, comma 1, lettera e) definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Tradotto: è chi, sul campo, ha il compito di far rispettare le regole. Nella pratica aziendale corrisponde a figure come il capoturno, il caposquadra, il capocantiere, il responsabile di reparto, il coordinatore di magazzino. Il nome contrattuale non conta: conta la funzione concretamente esercitata.
Le tre figure vengono spesso confuse, ma hanno posizioni di garanzia diverse.
Per verificarlo bastano quattro controlli documentali: l’organigramma della sicurezza allegato al DVR, la lettera di incarico firmata dall’interessato, gli attestati di formazione specifica per preposti e, nei cantieri, il POS che indica i nominativi.
Se nessuno di questi documenti riporta un nome, l’azienda non è automaticamente al riparo. L’art. 299 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce infatti il principio dell’esercizio di fatto dei poteri direttivi: la posizione di garanzia del preposto grava anche su chi, pur senza incarico formale, esercita in concreto quei poteri. È il cosiddetto preposto di fatto. In caso di infortunio, il magistrato guarda a chi impartiva ordini in reparto, non a chi risultava sulla carta.
Questa è la ragione per cui l’individuazione formale conviene anche all’azienda: definisce il perimetro delle responsabilità invece di lasciarlo ricostruire a posteriori.
Dal dicembre 2021 la L. 215/2021 (conversione del D.L. 146/2021) ha introdotto l’obbligo esplicito all’art. 18, comma 1, lettera b-bis: individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19.
La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 5/2023, ha chiarito che dal combinato disposto delle norme emerge la volontà di rafforzare il preposto come figura di garanzia e che sussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione. La Commissione non ha però escluso che, nelle realtà minime, preposto e datore di lavoro possano coincidere: se il titolare è fisicamente presente e vigila direttamente, la funzione è assolta.
Due elementi spesso trascurati completano il quadro:
L’art. 26, comma 8-bis impone a datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto. È un obbligo distinto, sanzionato autonomamente, che va gestito insieme al DUVRI e alla documentazione di cantiere.
L’art. 19 elenca sette obblighi. La riforma del 2021 ne ha irrigidito due, trasformando facoltà in doveri.
| Lett. | Obbligo | Nota |
|---|---|---|
| a) | Sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali, intervenendo per correggere i comportamenti non conformi | Se il lavoratore persiste, il preposto interrompe l’attività e informa i superiori |
| b) | Verificare che solo i lavoratori istruiti accedano alle zone a rischio grave e specifico | |
| c) | Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza | |
| d) | Informare i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato | |
| e) | Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in situazione di pericolo persistente | |
| f) | Segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze di mezzi, attrezzature e DPI | |
| f-bis) | Interrompere temporaneamente l’attività e segnalare le deficienze rilevate | Introdotta nel 2021: non è più una facoltà |
| g) | Frequentare i corsi di formazione previsti dall’art. 37 |
La lettera f-bis è il cambio di paradigma: al preposto è richiesto un potere di arresto immediato della lavorazione. Perché sia esercitabile davvero, l’azienda deve metterlo per iscritto in una procedura e comunicarlo alla linea gerarchica.
Il corso base dura almeno 12 ore, articolate in quattro moduli: giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, compiti specifici di controllo, comunicazione e relazione con i lavoratori. Prima del 2025 erano 8 ore.
La formazione del preposto è aggiuntiva, non sostitutiva: vi si accede solo dopo aver completato la formazione generale e specifica da lavoratore. Un attestato da lavoratore a rischio alto non copre il ruolo di preposto.
Le regole derivano dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, sancito il 17 aprile 2025 (Repertorio atti n. 59/CSR) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, con entrata in vigore nello stesso giorno. La fase transitoria di dodici mesi, che consentiva di avviare corsi secondo l’Accordo del 2011, si è chiusa a maggio 2026: oggi i percorsi devono essere conformi al nuovo testo.
Sul modulo aggiuntivo l’art. 37, comma 7-ter è tassativo: le attività formative dei preposti si svolgono interamente in presenza. L’Accordo 2025 equipara alla presenza fisica la videoconferenza sincrona, con docente dal vivo e requisiti tecnici definiti. Resta escluso l’e-learning asincrono, cioè i video preregistrati.
L’aggiornamento è biennale e dura almeno 6 ore. Prima della riforma era quinquennale. Va inoltre ripetuto ogni volta che l’evoluzione dei rischi o l’insorgere di nuovi rischi lo renda necessario: un cambio di layout, una macchina nuova, una lavorazione mai svolta prima sono eventi che riaprono l’obbligo a prescindere dal calendario.
I percorsi svolti in vigenza dell’Accordo del 2011 restano validi e ottengono credito formativo totale, purché ancora entro i limiti temporali.
Sulle date circola un’imprecisione ricorrente. Alcune FAQ ministeriali indicano il 19 maggio 2025 come data di entrata in vigore, riferendosi alla pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro. Il testo dell’Accordo dispone però l’efficacia dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 maggio. La differenza è di cinque giorni e in sede ispettiva può incidere su una scadenza al limite: nel dubbio conviene anticipare l’aggiornamento.
Le sanzioni sono penali e colpiscono soggetti diversi.
| Violazione | Soggetto | Sanzione |
|---|---|---|
| Mancata individuazione del preposto (art. 18, c. 1, lett. b-bis) e mancata indicazione negli appalti (art. 26, c. 8-bis) | Datore di lavoro e dirigente | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 55, c. 5, lett. d) |
| Omessa formazione o aggiornamento del preposto (art. 37, commi 7 e 7-ter) | Datore di lavoro e dirigente | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (art. 55, c. 5, lett. c) |
| Violazione degli obblighi di vigilanza e segnalazione (art. 19, lett. a, c, e, f, f-bis) | Preposto | Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 569,54 a 1.708,61 euro (art. 56) |
| Altre violazioni dell’art. 19 (lett. b, d, g) | Preposto | Arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro (art. 56) |
Gli importi tengono conto della rivalutazione del 15,9% disposta dal Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023, applicabile alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023. Le ammende del Testo Unico sono rivalutate periodicamente: verificare sempre l’importo vigente alla data dell’accertamento.
C’è poi un rischio di natura diversa. La mancata formazione dei lavoratori rientra tra le gravi violazioni dell’Allegato I del D.Lgs. 81/2008, che possono portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale. E in caso di infortunio, l’assenza di un preposto formato è uno dei primi elementi che la magistratura valuta per ricostruire la catena delle responsabilità.
La norma parla di individuazione, non di nomina. Un atto scritto e controfirmato resta però la prova più solida: senza documento, in sede ispettiva o processuale l’azienda deve dimostrare in altro modo chi vigilava.
Sì, nelle realtà di piccole dimensioni in cui il titolare sovrintende direttamente all’attività. L’Interpello n. 5/2023 non lo esclude, ma la funzione di vigilanza deve essere effettivamente esercitata.
No. L’attestato scaduto significa formazione non aggiornata: il preposto continua a rispondere degli obblighi dell’art. 19, mentre il datore di lavoro è in violazione dell’art. 37.
La formazione da lavoratore (4 ore generali più 4, 8 o 12 specifiche in base al rischio) sommata alle 12 ore del modulo preposti.
Solo in videoconferenza sincrona, con docente collegato dal vivo. L’e-learning con video registrati non è ammesso.
Non esiste un numero fisso. Il criterio è la copertura: ogni turno, reparto o cantiere in cui i lavoratori operano senza la presenza diretta del datore di lavoro deve avere qualcuno che vigila.
Il preposto va individuato, formato con 12 ore e aggiornato ogni 2 anni, in presenza o videoconferenza sincrona. L’obbligo grava sul datore di lavoro; la responsabilità operativa, sul preposto. Entrambe le posizioni sono sanzionate penalmente e, dopo la chiusura del periodo transitorio nel maggio 2026, non esistono più margini per i percorsi formativi vecchio formato.
Ricognizione dei ruoli di vigilanza, controllo degli attestati e scadenzario della formazione, all’interno dell’incarico di RSPP esterno o come attività a sé stante.