S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: la norma che riunisce in un solo provvedimento gli obblighi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Si applica a ogni azienda con almeno un lavoratore o soggetto equiparato, in qualsiasi settore. Impone al datore di lavoro di valutare i rischi, redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR), nominare RSPP e medico competente, formare il personale e fornire i DPI. Conta 306 articoli e 51 allegati, rivisti di continuo: l’edizione consolidata più recente è di gennaio 2026.
Il decreto è diviso in 13 Titoli. Il primo contiene i principi generali validi per tutte le aziende; dal secondo in poi ogni Titolo regola un rischio o un ambito specifico. Gli allegati contengono le parti tecniche: requisiti dei luoghi di lavoro, valori limite di esposizione, contenuti minimi dei documenti.
| Titolo | Ambito |
|---|---|
| I | Principi comuni, valutazione dei rischi, formazione, sanzioni |
| II | Luoghi di lavoro |
| III | Attrezzature di lavoro e DPI |
| IV | Cantieri temporanei o mobili |
| V | Segnaletica di salute e sicurezza |
| VI | Movimentazione manuale dei carichi |
| VII | Videoterminali |
| VIII | Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici) |
| IX | Sostanze pericolose, cancerogeni, amianto |
| X e X-bis | Agenti biologici e ferite da taglio |
| XI | Atmosfere esplosive |
| XII e XIII | Disposizioni penali e finali |
Due obblighi non sono delegabili: la valutazione di tutti i rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Tutti gli altri possono essere delegati per iscritto, ma la vigilanza sul delegato resta in capo al datore di lavoro (art. 16).
Il quadro si è mosso parecchio tra fine 2025 e la primavera 2026. Nessuna riscrittura del decreto, ma tre interventi che toccano documenti e procedure aziendali già in essere. Chi ha un DVR o un contratto di appalto redatto prima dell’autunno 2025 dovrebbe farlo rileggere.
L’apparato sanzionatorio è penale, non solo amministrativo: arresto o ammenda per il datore di lavoro, con importi rivalutati periodicamente con decreto direttoriale. L’omessa valutazione dei rischi è la violazione più grave e può portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale.
Le violazioni che fanno scattare la sospensione sono elencate nell’Allegato 1 e nelle gravi violazioni in materia di sicurezza. Accanto alla sanzione penale corre poi la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in caso di infortunio grave o mortale.
Sì. L’obbligo scatta dal primo lavoratore, compresi soci lavoratori, collaboratori e tirocinanti. Non esistono soglie dimensionali di esenzione: cambiano le modalità, non l’obbligo.
Non ha una scadenza fissa. Va rielaborato in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione, dopo infortuni significativi, quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità o con l’introduzione di nuove tecnologie (art. 29, comma 3).
Sì, nei casi previsti dall’art. 34 e dall’Allegato II, entro determinate soglie di addetti e fuori dalle attività a rischio elevato. Deve frequentare un corso di 16, 32 o 48 ore secondo il livello di rischio e aggiornarlo periodicamente.
Il testo ufficiale aggiornato è pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e su Normattiva.
Applicare il Testo Unico significa partire dalla valutazione dei rischi: è da lì che discendono formazione, sorveglianza sanitaria e DPI. Se il tuo DVR è fermo a prima delle novità del 2026, chiedici una verifica. Analizziamo la documentazione esistente e ti diciamo cosa va aggiornato, senza impegno.