S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro
S.T.A. Barbotta è uno studio di ingegneria che segue le imprese piacentine in tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08. Redigiamo il documento di valutazione dei rischi, assumiamo l’incarico di RSPP esterno, programmiamo formazione e sorveglianza sanitaria, gestiamo le verifiche periodiche delle attrezzature e teniamo sotto controllo le scadenze. Lavoriamo in azienda, non per corrispondenza. La sede è a Gadesco Pieve Delmona, a circa 45 minuti da Piacenza lungo la SS10.
Nessuna norma impone di rivolgersi a un consulente esterno. La legge impone di avere il DVR, un RSPP, la formazione, gli addetti alle emergenze e la sorveglianza sanitaria dove serve. Il consulente è lo strumento con cui la maggior parte delle aziende arriva a soddisfare quegli obblighi senza costruirsi una struttura interna.
Il DVR è il documento su cui poggia tutto il resto: definisce i pericoli presenti, chi è esposto, quali misure sono in atto e quali vanno introdotte, con responsabili e tempi. Da lì discendono il piano formativo, il protocollo sanitario, le procedure di emergenza e le priorità di spesa.
Un DVR scritto bene è un documento operativo, che un capo reparto riconosce come descrizione della propria linea. Un DVR comprato a forfait e mai calato in azienda è carta: regge finché nessuno lo apre, e si sgretola esattamente nel momento peggiore, cioè dopo un infortunio o durante un’ispezione.
La prima cosa che facciamo, quando entriamo in un’azienda che un DVR ce l’ha già, è verificare quanto assomiglia alla realtà dei reparti.
Buona parte delle contestazioni non riguarda documenti mancanti, ma documenti fuori termine. Sono voci che si rinnovano a intervalli diversi e che, senza uno scadenzario unico, si perdono.
| Adempimento | Quando torna |
|---|---|
| Aggiornamento del DVR | A ogni modifica rilevante del ciclo produttivo, dopo infortuni o nuove mansioni |
| Formazione dei lavoratori | Aggiornamento periodico, con moduli aggiuntivi per preposti e dirigenti |
| Abilitazioni alle attrezzature | Rinnovo periodico per carrelli, piattaforme, gru e macchine movimento terra |
| Visite di sorveglianza sanitaria | Secondo il protocollo del medico competente |
| Verifiche periodiche di impianti e attrezzature | Cadenze fissate dalla normativa tecnica di riferimento |
| Controllo dei presidi antincendio | Sorveglianza e manutenzione periodica documentata a registro |
| Riunione periodica | Annuale nelle aziende sopra la soglia prevista |
Quando prendiamo in carico un’azienda, la prima consegna è il calendario di queste voci, con le date già scadute in evidenza.
Il coordinamento della sicurezza nei cantieri resta limitato alla provincia di Cremona e non rientra nei servizi che eroghiamo sul Piacentino.
Piacenza è in Emilia-Romagna, quindi la vigilanza non fa capo a un’ATS lombarda ma all’Azienda USL di Piacenza, tramite il Dipartimento di Sanità Pubblica e la struttura di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, articolata sui distretti di Città di Piacenza, Levante e Ponente. Accanto operano Ispettorato del Lavoro e Vigili del Fuoco.
Se hai unità locali sia in Lombardia sia nel Piacentino, hai due interlocutori con prassi e modulistica proprie: richieste di parere e segnalazioni passano dall’Azienda USL di Piacenza.
Copriamo tutta la provincia, con maggiore frequenza su Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda, Rottofreno, Pontenure, Podenzano, Cortemaggiore, Monticelli d’Ongina, Castelvetro Piacentino, Sarmato e Carpaneto Piacentino.
I comuni della fascia rivierasca del Po, da Monticelli a Castelvetro, distano dallo studio meno di mezz’ora: per loro un sopralluogo non programmato è organizzabile in giornata.
Sì. L’incarico di RSPP non ha limiti territoriali: contano i requisiti previsti dall’art. 32, l’aggiornamento della formazione e la presenza effettiva in azienda. Ciò che cambia, spostandosi tra regioni, è l’organo di vigilanza a cui rispondi e la modulistica che usa.
L’RSPP è una figura nominata formalmente, con requisiti di legge e un ruolo definito dal Testo Unico. Il consulente è chi svolge attività tecnica di supporto senza necessariamente ricoprire quell’incarico. Spesso coincidono, ma non è automatico: si può avere un consulente senza affidargli la nomina.
Dopo il sopralluogo si capisce in poche settimane. La documentazione si produce in tempi brevi, mentre gli interventi materiali sulle macchine e sugli impianti dipendono da fornitori e fermi produzione. Per questo separiamo sempre ciò che è immediatamente sanzionabile da ciò che si può pianificare.
Definiamo il fabbisogno formativo, verifichiamo le scadenze dei corsi e teniamo il registro aggiornato. Per l’erogazione ti indichiamo enti accreditati sul territorio.