Allegato V D.Lgs. 81/2008: adeguamento macchine ante 1996

L’Allegato V del D.Lgs. 81/2008 fissa i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite prima che esistesse l’obbligo di marcatura CE. Riguarda le macchine messe a disposizione dei lavoratori prima del 21 settembre 1996: restano legittime, ma il datore di lavoro deve garantirne la conformità a quei requisiti. Facciamo l’analisi dei rischi, il progetto di adeguamento e la dichiarazione finale.

Il percorso è diverso da quello della marcatura CE secondo la Direttiva Macchine, che riguarda invece le macchine nuove o modificate in modo sostanziale. Qui non si certifica un prodotto: si dimostra che un’attrezzatura in servizio raggiunge un livello di sicurezza minimo.

L’esito confluisce nel documento di valutazione dei rischi e si incrocia con l’abilitazione degli operatori all’uso delle attrezzature, perché su carri elevatori, macchine agricole e movimento terra i due obblighi viaggiano insieme. Il quadro completo è nella pagina sicurezza macchine e conformità delle attrezzature.

Quali macchine ricadono nell’Allegato V?

Quelle immesse sul mercato o messe a disposizione dei lavoratori prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96. Prima di allora non esisteva obbligo di marcatura: quelle attrezzature non vanno marcate CE, ma devono rispettare i requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V.

Il riferimento è l’art. 70 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che estende l’obbligo a tutte le attrezzature costruite in assenza di direttive di prodotto. L’art. 71 comma 1 mette poi in capo al datore di lavoro il dovere di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi. Non è un adempimento del costruttore, che spesso non esiste più: su un parco macchine ante 1996 la responsabilità è interamente di chi le utilizza.

Se adeguo la macchina, devo poi marcarla CE?

No. Le modifiche fatte per migliorare le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato, purché non cambino le modalità di utilizzo e le prestazioni previste dal costruttore. Lo stabilisce il D.P.R. 459/96 all’art. 1, e lo confermano le linee guida interregionali sull’applicazione del decreto.

È il dubbio che blocca più spesso la decisione: si teme che aggiungere un riparo o un microinterruttore trasformi la macchina in una macchina nuova, con l’obbligo di rifare tutto. Non succede, se l’intervento è di sicurezza. Succede invece se si automatizza un ciclo manuale, si cambia la destinazione d’uso o si aumentano le prestazioni: lì si entra nel campo della modifica sostanziale e il percorso cambia.

Cosa prevede l’Allegato V, in pratica

L’allegato è diviso in due parti. La Parte I vale per tutte le attrezzature, la Parte II aggiunge prescrizioni per famiglie specifiche.

ContenutoEsempi di intervento tipico
Parte IRequisiti generali: sistemi e dispositivi di comando, avviamento e arresto, protezione da elementi mobili, stabilità, illuminazione, temperature, incendio ed esplosioneRipristino dei ripari fissi, arresto di emergenza raggiungibile, comando ad azione mantenuta, protezione degli organi di trasmissione
Parte IIPrescrizioni supplementari per attrezzature specifiche: mole abrasive, attrezzature di sollevamento, apparecchi in pressione, attrezzature mobiliDispositivo di limite velocità sulle molatrici, protezioni sui punti di presa, segnalazioni acustiche sulle macchine semoventi

I requisiti si applicano solo quando esiste il rischio corrispondente: non è una checklist da spuntare tutta, è un confronto fra la macchina reale e i requisiti pertinenti.

Devo vendere o comprare una macchina non marcata CE

Qui l’obbligo si sposta. L’art. 72 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature non marcate CE deve attestare che siano conformi ai requisiti dell’Allegato V al momento della cessione. Vale per la dismissione di un reparto, per la vendita di macchine agricole, per il passaggio di attrezzature tra sedi o tra società dello stesso gruppo.

Chi compra dovrebbe pretendere quell’attestazione. Chi vende senza produrla si espone, e spesso scopre il problema quando l’affare è già chiuso.

Cosa consegniamo

Un chiarimento onesto: non esiste un certificato Allegato V rilasciato da un ente. Quello che serve è una relazione tecnica che documenti il confronto con i requisiti, più una dichiarazione che firma il datore di lavoro assumendosene la responsabilità.

  • Sopralluogo e rilievo fotografico della macchina nello stato in cui si trova, non sulla carta
  • Analisi dei rischi secondo la UNI EN ISO 12100, con confronto voce per voce sui requisiti pertinenti dell’Allegato V
  • Progetto di adeguamento: elenco degli interventi materiali, con priorità e indicazioni costruttive per il manutentore
  • Verifica dopo l’esecuzione degli interventi
  • Dichiarazione di conformità ai requisiti dell’Allegato V e aggiornamento del fascicolo di macchina

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Domande frequenti allegato V

Come faccio a sapere se una macchina è ante 1996?

Dalla targhetta, se c’è: assenza di marcatura CE e anno di costruzione anteriore al 1996. Se la targhetta manca, si ricostruisce dalla documentazione d’acquisto, dal libretto o dai riferimenti del costruttore. In assenza di prove si tratta la macchina come non marcata.

Chi firma la dichiarazione di conformità all’Allegato V?

Il datore di lavoro. Il tecnico redige la relazione che la sostiene e risponde della correttezza dell’analisi, ma la dichiarazione resta un atto aziendale.

L’adeguamento sostituisce le verifiche periodiche?

No. Sono due obblighi distinti: l’adeguamento riguarda la conformità dell’attrezzatura, le verifiche periodiche il controllo nel tempo di gru, ponti sviluppabili, apparecchi in pressione e altre attrezzature elencate dalla normativa.

Quanto dura l’intervento?

La parte tecnica in genere due o tre settimane per macchina. I tempi reali dipendono dagli interventi materiali: ripari, microinterruttori e comandi vanno concordati con il manutentore ed è lì che si concentra la spesa.

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