Prevenzione incendi: decreti e obblighi

La normativa di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro poggia oggi su tre decreti del settembre 2021 — Minicodice, Decreto GSA e Decreto Controlli — che hanno sostituito il vecchio D.M. 10 marzo 1998, e sul D.P.R. 151/2011 per le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco. Per un’azienda gli obblighi si riducono a quattro: valutare il rischio di incendio, adottare le misure tecniche e gestionali, formare gli addetti secondo i livelli 1, 2 e 3, mantenere presidi e impianti con controlli registrati. Dal 25 settembre 2026 la manutenzione può essere affidata solo a tecnici qualificati.

Il punto di partenza normativo resta l’art. 46 del D.Lgs. 81/2008, che assegna al datore di lavoro la responsabilità delle misure antincendio. I tre decreti del 2021 ne sono l’attuazione tecnica.

Quali sono i decreti di prevenzione incendi in vigore nel 2026?

Sono quattro i riferimenti che un’azienda deve conoscere: i tre decreti del settembre 2021 che regolano progettazione, gestione e manutenzione, più il D.P.R. 151/2011 che stabilisce quali attività devono presentare la SCIA antincendio. Il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) si applica invece alle attività a rischio non basso.

NormaNome comuneIn vigore dalChe cosa regola
D.M. 1 settembre 2021Decreto Controlli25 settembre 2022Controllo, manutenzione e sorveglianza di impianti e attrezzature antincendio; registro dei controlli; qualificazione dei manutentori
D.M. 2 settembre 2021Decreto GSA4 ottobre 2022Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e formazione degli addetti
D.M. 3 settembre 2021Minicodice29 ottobre 2022Progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio
D.P.R. 151/2011Regolamento attività soggette7 ottobre 2011Elenco delle attività soggette, categorie A/B/C, SCIA antincendio e rinnovo periodico

I tre decreti del 2021 hanno abrogato il D.M. 10 marzo 1998, che per oltre vent’anni era stato il riferimento unico. Chi conserva in azienda procedure, piani di emergenza o attestati di formazione che citano ancora quel decreto ha documentazione scaduta nella forma, anche quando la sostanza regge.

Nel 2026 si è aggiunto il D.M. 31 marzo 2026, che fissa un cronoprogramma di adeguamento a scadenze differenziate per gli edifici scolastici: riguarda scuole ed enti locali, non le imprese, ma è utile saperlo se l’azienda gestisce in appalto servizi in ambito scolastico.

Che cosa prevede il Minicodice (D.M. 3 settembre 2021)?

Il Minicodice detta i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio: quelli non soggetti al D.P.R. 151/2011, con affollamento contenuto e senza sostanze pericolose in quantità rilevanti. Fornisce soluzioni semplificate, senza obbligare a passare dal Codice di prevenzione incendi.

La classificazione del livello di rischio non è formale: decide quale corpo normativo si applica e quale livello di formazione devono avere gli addetti. È la prima cosa da mettere per iscritto nella valutazione del rischio di incendio, che resta parte integrante del DVR.

Per le attività che non rientrano nel basso rischio valgono il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015, con la RTO aggiornata dal D.M. 14 febbraio 2020) oppure le regole tecniche verticali di settore, dove esistono: alberghi, scuole, autorimesse, attività commerciali oltre 400 mq, strutture sanitarie.

Che cosa cambia con il Decreto Controlli (D.M. 1 settembre 2021)?

Il Decreto Controlli stabilisce come devono essere sorvegliati, controllati e manutenuti estintori, idranti, rivelatori, porte tagliafuoco, evacuatori di fumo e ogni altro presidio antincendio. Dal 25 settembre 2022 il datore di lavoro deve tenere un registro dei controlli e rispettare i criteri dell’Allegato I. Dal 25 settembre 2026 può affidare quelle attività solo a tecnici qualificati.

Il registro dei controlli antincendio

Il registro va predisposto a cura del datore di lavoro e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Deve riportare, per ogni presidio, gli interventi di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione, con data ed esito. Tre distinzioni che in azienda vengono confuse spesso:

  • Sorveglianza: verifica visiva, a cadenza breve, che chiunque sia stato istruito può fare. Estintore al suo posto, manometro in campo verde, via di esodo libera.
  • Controllo periodico: verifica tecnica a cadenza fissata dalle norme di prodotto, riservata a personale competente.
  • Manutenzione: intervento sul presidio, ordinario o straordinario.

Un estintore presente ma con la revisione scaduta, o una porta tagliafuoco che non chiude, valgono come assenza del presidio in caso di verifica. La coerenza fra registro, valutazione del rischio e stato reale degli impianti è il primo punto che gli ispettori confrontano, ed è la ragione per cui conviene affidare a un unico referente il controllo dei presidi antincendio.

La qualificazione dei tecnici manutentori dal 25 settembre 2026

L’art. 4 del Decreto Controlli introduce la figura del tecnico manutentore qualificato: per operare deve superare un esame davanti a una commissione nominata dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, secondo l’Allegato II. L’entrata in vigore è stata rinviata quattro volte.

ProvvedimentoNuovo termine
D.M. 15 settembre 202225 settembre 2023
D.M. 31 agosto 202325 settembre 2024
D.M. 13 settembre 202425 settembre 2025
D.M. 15 luglio 202525 settembre 2026

Le motivazioni delle proroghe sono sempre state organizzative: sedi d’esame attrezzate distribuite in modo disomogeneo sul territorio, tempi delle commissioni, piattaforma informatica di gestione delle qualifiche da completare. Al momento non risultano ulteriori rinvii.

Che cosa comporta per un’azienda committente: dal 25 settembre 2026 chi esegue controlli e manutenzione sui presidi deve possedere la qualifica, oppure il Nulla Osta Transitorio (N.O.T.), rilasciato a chi è registrato sul portale dei Vigili del fuoco in attesa dell’esame. Il N.O.T. è specifico per singolo presidio e decade se il candidato non supera la prova o non si presenta. Prima di rinnovare un contratto di manutenzione conviene chiedere al fornitore l’attestato o l’evidenza del N.O.T.: la responsabilità della scelta del manutentore resta del datore di lavoro.

Che cos’è il Decreto GSA (D.M. 2 settembre 2021)?

Il Decreto GSA regola la gestione della sicurezza antincendio in esercizio: piano di emergenza, informazione e formazione degli addetti al servizio antincendio, con designazione e addestramento a carico del datore di lavoro. Ha sostituito lo schema di formazione a rischio basso, medio ed elevato del D.M. 10 marzo 1998 con tre livelli commisurati al rischio dell’attività.

LivelloDurata corsoAggiornamento (ogni 5 anni)Tipologia di attività
Livello 14 ore2 oreRischio basso
Livello 28 ore5 oreRischio medio
Livello 316 ore8 oreRischio elevato, comprese molte attività soggette

Per alcune attività — fra cui quelle con oltre 25 lavoratori addetti soggette al D.P.R. 151/2011 — resta necessario l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco, in aggiunta al corso. L’aggiornamento quinquennale è obbligatorio: un addetto con formazione scaduta equivale a un addetto non designato. Se l’organico ruota molto, il numero di addetti formati va ricalcolato ogni volta, non una tantum alla nomina.

Quando serve la SCIA antincendio?

Serve quando l’attività rientra nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, che elenca 80 tipologie suddivise in categorie A, B e C per complessità crescente. La SCIA va presentata al Comando dei Vigili del fuoco prima dell’esercizio; per le categorie B e C è preceduta dalla valutazione del progetto. La ricevuta costituisce titolo per avviare l’attività.

Gli errori più frequenti riguardano il dopo, non il prima:

  • Il rinnovo periodico. Ogni cinque anni per la generalità delle attività, dieci per alcune a rischio contenuto elencate nell’art. 5. Non è automatico e non si rinnova da solo.
  • Il cambio di gestione. La Cassazione (sent. 37671/2025) ha confermato che l’obbligo di rinnovo non decade con il subentro: risponde il nuovo gestore.
  • Le modifiche all’attività. Cambio di destinazione, di lavorazione o aumento delle quantità di sostanze pericolose possono far scattare un nuovo procedimento.
  • L’omissione. La mancata presentazione della SCIA è stata qualificata come reato permanente (Cass. 37682/2025): si estingue solo con la regolarizzazione o la cessazione dell’attività. Il tempo trascorso non sana nulla.

L’assoggettabilità non dipende dalla generica presenza di materiali combustibili: va verificata la corrispondenza puntuale fra attività, quantità e soglie dell’Allegato I.

Quali obblighi valgono per gli impianti di climatizzazione?

Gli impianti di climatizzazione non sono attività soggette, ma se inseriti in un’attività soggetta sono impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. Lo stabilisce il D.M. 10 marzo 2020, in vigore dal 18 giugno 2020, che consente l’uso di refrigeranti classificati A1 o A2L superando il vincolo ai soli fluidi non infiammabili e non tossici.

Due conseguenze pratiche. La dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 7 agosto 2012 va prodotta comprensiva del manuale d’uso e manutenzione, redatto in italiano dall’impresa installatrice e contenente il piano dei controlli e delle verifiche. E la riconversione di un impianto esistente a fluidi A2L è una modifica rilevante ai fini antincendio: se non comporta aggravio del rischio si segue la procedura di SCIA con dichiarazione di non aggravio a firma di tecnico abilitato, altrimenti serve un nuovo progetto al Comando.

Che cosa deve fare un’azienda: la sintesi operativa

Cinque adempimenti, nell’ordine in cui vanno affrontati:

  1. Classificare il livello di rischio incendio e aggiornare di conseguenza la valutazione del rischio di incendio nel DVR.
  2. Verificare l’assoggettabilità al D.P.R. 151/2011 e, se dovuta, lo stato della SCIA e la scadenza del rinnovo periodico.
  3. Designare e formare gli addetti al livello corretto, con aggiornamento entro i cinque anni e attestato di idoneità tecnica dove richiesto.
  4. Tenere il registro dei controlli e allineare le cadenze di sorveglianza, controllo e manutenzione all’Allegato I del Decreto Controlli.
  5. Verificare la qualifica del manutentore prima del 25 settembre 2026, chiedendo attestato o N.O.T. al fornitore.

Quando l’attività è soggetta al D.P.R. 151/2011, i primi due punti richiedono un tecnico abilitato: è il perimetro della progettazione antincendio e delle pratiche di prevenzione incendi.

Domande frequenti

Il D.M. 10 marzo 1998 è ancora valido?

No. È stato interamente sostituito dai tre decreti del settembre 2021, l’ultimo dei quali in vigore dal 29 ottobre 2022. Procedure aziendali e piani di emergenza che lo citano vanno riallineati.

Chi deve tenere il registro dei controlli antincendio?

Il datore di lavoro. Il registro va predisposto a sua cura e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza, con annotazione di sorveglianza, controlli periodici e interventi di manutenzione su ciascun presidio.

Che cosa succede dopo il 25 settembre 2026 se il manutentore non è qualificato?

Non può eseguire controlli e manutenzione sui presidi antincendio, salvo che sia in possesso del Nulla Osta Transitorio in attesa dell’esame. Affidare l’incarico a un tecnico privo di entrambi espone il datore di lavoro.

La formazione antincendio scade?

Sì. L’aggiornamento è quinquennale per tutti e tre i livelli, con durata di 2, 5 o 8 ore a seconda del livello di appartenenza.

La SCIA antincendio va rinnovata?

Sì, ogni cinque anni per la generalità delle attività dell’Allegato I, dieci per alcune a rischio contenuto. Il rinnovo non è automatico e resta dovuto anche in caso di cambio di gestione.

Se non sei certo del livello di rischio della tua attività, della scadenza della SCIA o della qualifica del tuo manutentore, possiamo verificarlo insieme partendo dalla documentazione che hai già. Contattaci per una verifica degli adempimenti antincendio.

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