Sicurezza macchine e conformità delle attrezzature

Una macchina è a norma quando esiste la documentazione che lo dimostra. Per le attrezzature immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 il riferimento è la marcatura CE; per quelle precedenti, l’Allegato V del D.Lgs. 81/2008. In entrambi i casi servono analisi dei rischi, fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità e manuale d’uso. Ricostruiamo la documentazione mancante e progettiamo gli adeguamenti necessari.

Il problema si presenta soprattutto sulle attrezzature più vecchie o modificate nel tempo: macchine antecedenti al 1996, linee assemblate internamente, impianti a cui sono stati aggiunti componenti nel corso degli anni. In questi casi la targhetta originale non basta più. Ti seguiamo su tutto il percorso, dalla marcatura CE secondo la Direttiva Macchine all’adeguamento delle macchine ante 1996 all’Allegato V.

La conformità delle macchine non vive da sola: si incrocia con il documento di valutazione dei rischi e con le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, che riguardano il controllo nel tempo di ciò che è già in servizio.

Quando una macchina è considerata conforme?

Quando è dotata di marcatura CE, dichiarazione di conformità, fascicolo tecnico e manuale d’uso in lingua italiana, e quando lo stato reale della macchina corrisponde a quanto dichiarato. Una macchina marcata nel 2005 e poi modificata senza aggiornare la documentazione non è più conforme, anche se la targhetta è ancora lì.

È il punto su cui gli organi di vigilanza insistono di più. L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 mette a carico del datore di lavoro la scelta di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, non solo il possesso di un certificato. Se una protezione è stata rimossa per velocizzare un ciclo, o se due macchine sono state collegate a formare una linea, il quadro documentale va rifatto.

Che differenza c’è tra marcatura CE e Allegato V?

La data spartiacque è il 21 settembre 1996, entrata in vigore del D.P.R. 459/1996. Prima di quella data non esisteva obbligo di marcatura: quelle macchine restano legittime, ma devono rispettare i requisiti minimi dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.

Marcatura CEAllegato V D.Lgs. 81/2008
Si applica aMacchine immesse sul mercato dal 21/09/1996Macchine antecedenti a quella data
Soggetto obbligatoFabbricante o chi immette sul mercatoDatore di lavoro utilizzatore
Documento finaleDichiarazione CE di conformitàDichiarazione di conformità ai requisiti dell’Allegato V
RiferimentoDirettiva 2006/42/CE, D.Lgs. 17/2010D.Lgs. 81/2008, art. 70 c.2
Quando serveNuova costruzione, modifica sostanziale, assemblaggio di lineeParco macchine datato, acquisto dell’usato, ispezione ATS

L’errore più comune è marcare CE una macchina del 1990 per “metterla in regola”. Non si può: la marcatura è retroattiva solo in caso di modifica sostanziale, che di fatto genera una macchina nuova.

Cosa cambia con il Regolamento Macchine dal 20 gennaio 2027?

Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE. Non c’è un periodo transitorio graduale: le macchine immesse sul mercato fino al 19 gennaio 2027 restano sotto la vecchia direttiva, quelle successive devono già rispettare il nuovo testo.

Le novità che pesano di più sono tre. Il regolamento definisce in modo esplicito il concetto di modifica sostanziale: chi altera funzioni di sicurezza, logica di controllo o uso previsto assume gli obblighi del fabbricante e deve rifare valutazione di conformità e marcatura. Entrano poi i requisiti su cybersecurity e software di sicurezza, che toccano cobot, AGV e macchine connesse. Infine cambia l’elenco delle macchine ad alto rischio, per le quali può servire un organismo notificato.

Sul piano nazionale la legge di delegazione europea 2025 (legge 17 marzo 2026, n. 36, art. 9) ha delegato il Governo ad adeguare il D.Lgs. 17/2010. Se stai progettando una macchina che entrerà in servizio nel 2027, conviene impostare oggi il fascicolo tecnico sul nuovo schema.

Di cosa ci occupiamo

Marcatura CE e documentazione tecnica. Analisi dei rischi secondo la Direttiva Macchine, valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza (RES), organizzazione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE di conformità e dei manuali d’uso e manutenzione.

Adeguamento del parco macchine esistente. Progetti di adeguamento per le macchine antecedenti al settembre 1996 e dichiarazioni di conformità ai requisiti dell’Allegato V, con l’elenco degli interventi materiali da eseguire prima della dichiarazione.

Macchine assemblate e linee interne. Quando più attrezzature vengono collegate a formare un insieme, nasce una macchina nuova che va valutata e marcata come tale.

Relazioni tecniche per la carta di circolazione. Perizie e relazioni per l’aggiornamento della carta di circolazione di macchine agricole e operatrici presso gli uffici della Motorizzazione (MCTC), tipicamente dopo l’installazione di attrezzature intercambiabili.

Come lavoriamo

Sulla sicurezza macchine partiamo sempre da un sopralluogo, non dai documenti. Fotografiamo lo stato reale, verifichiamo protezioni, comandi e circuiti di sicurezza, poi confrontiamo con quanto dichiarato. Da lì esce un elenco di interventi con priorità e stima dei tempi, così sai cosa va fatto subito e cosa può attendere. Solo dopo si redige la documentazione.

Lo studio segue aziende manifatturiere, agricole e della logistica nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Mantova, Parma e Piacenza.

Domande frequenti sulla sicurezza macchine e conformità delle attrezzature

Una macchina usata acquistata da un’altra azienda va rimarcata?

No, se è già marcata CE e non è stata modificata. Chi vende deve consegnare dichiarazione di conformità e manuale. Se mancano, o se la macchina è stata modificata, serve un intervento tecnico prima della messa in servizio.

Chi firma la dichiarazione di conformità all’Allegato V?

Il datore di lavoro utilizzatore. Il tecnico redige la relazione che la sostiene, ma la responsabilità della dichiarazione resta aziendale.

Quanto tempo serve per mettere in regola una macchina ante 1996?

Dipende dagli interventi materiali. La parte tecnica richiede in genere due o tre settimane; l’installazione di ripari, microinterruttori o comandi a due mani va concordata con il manutentore e incide di più sui tempi.

Il fascicolo tecnico va consegnato al cliente?

No. Il fascicolo resta al fabbricante e va tenuto a disposizione delle autorità di vigilanza per dieci anni. Al cliente vanno dichiarazione di conformità e manuale d’uso.

Hai macchine senza documentazione o modificate nel tempo? Mandaci una foto della targhetta e ti diciamo in che regime ricade e cosa serve per metterla in regola. Prima valutazione senza impegno. Richiedi una valutazione

Di cosa si occupa la tua impresa?