Formazione lavoratori somministrati: chi deve farla

La formazione in materia di sicurezza dei lavoratori somministrati spetta per legge all’agenzia per il lavoro, non all’azienda che li impiega. Lo stabilisce l’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81/2015: il somministratore informa, forma e addestra il lavoratore all’uso delle attrezzature necessarie alla mansione. Il contratto di somministrazione può però spostare questo onere sull’utilizzatore. Tutti gli altri obblighi di prevenzione restano invece sempre all’azienda utilizzatrice, che risponde del lavoratore come se fosse un proprio dipendente.

Chi forma il lavoratore somministrato, l’agenzia o l’azienda?

L’obbligo è dell’agenzia. L’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81/2015 attribuisce al somministratore informazione, formazione e addestramento all’uso delle attrezzature. La stessa norma consente di derogare: il contratto di somministrazione può prevedere che l’adempimento sia svolto dall’utilizzatore. In assenza di clausola espressa, l’obbligo resta in capo all’agenzia, che deve quindi presentare i lavoratori somministrati già formati e addestrati.

Questa ripartizione è il risultato di un ribaltamento normativo. Fino al 2015 valeva la regola opposta: l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 poneva tutti gli obblighi di prevenzione e protezione a carico dell’utilizzatore. Quella disposizione è stata abrogata dall’art. 55, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act. Chi ha impostato le proprie procedure prima di quella data lavora spesso su uno schema superato.

Attenzione a come viene scritta la clausola. Spostare l’onere sull’utilizzatore significa assumersi l’organizzazione del corso, il pagamento, la verifica di apprendimento e la conservazione dell’attestato. Una formula generica del tipo “la formazione è a carico dell’utilizzatore” non basta: va indicato quale formazione, con quale monte ore e chi rilascia l’attestato.

Quali obblighi restano sempre all’azienda utilizzatrice?

Tutti quelli diversi dalla formazione iniziale. L’art. 35, comma 4 chiude precisando che l’utilizzatore osserva verso i somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti. Il lavoratore somministrato è un lavoratore a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e va conteggiato nel DVR.

AdempimentoAgenzia (somministratore)Azienda (utilizzatore)
Formazione generale e specificaSì, salvo patto contrarioSolo se previsto in contratto
Addestramento all’uso delle attrezzatureSì, salvo patto contrarioSolo se previsto in contratto
Informazione sui rischi specifici del repartoNoSì, sempre
Consegna e manutenzione dei DPINoSì, sempre
Sorveglianza sanitariaNoSì, sempre
Inserimento nel DVR e nel computo dei lavoratoriNoSì, sempre
Formazione di preposto o addetto emergenzeNoSì, se il lavoratore riceve l’incarico
Gestione dell’emergenza e piano di evacuazioneNoSì, sempre

Due voci meritano un chiarimento. La sorveglianza sanitaria resta dell’utilizzatore anche quando il rapporto di lavoro è con l’agenzia: è l’utilizzatore a conoscere i rischi della mansione e a nominare il medico competente. Lo stesso vale per i DPI, salvo diversa pattuizione scritta nel contratto commerciale.

Entro quando deve essere completata la formazione?

Prima che la missione abbia inizio. L’art. 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 indica come momento dell’obbligo “la costituzione del rapporto di lavoro o l’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”. Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione ha eliminato ogni margine di rinvio.

È la novità che pesa di più sulle missioni brevi. Il vecchio Accordo del 21 dicembre 2011 conteneva la formula dei “60 giorni dall’assunzione”, spesso letta come una franchigia entro cui impiegare il lavoratore non ancora formato. Quella formula non esiste più: l’Accordo del 17 aprile 2025 l’ha fatta sparire e le FAQ del Ministero del Lavoro lo hanno confermato in modo esplicito, richiamando proprio il caso della somministrazione. Dal 24 maggio 2026, chiuso il periodo transitorio di dodici mesi, non è più possibile avviare corsi secondo gli schemi precedenti.

Esiste una sola deroga, introdotta in sede di conversione del D.L. 159/2025 con il nuovo art. 1-bis e illustrata dalla Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: nelle imprese turistico-ricettive e nei pubblici esercizi elencati all’art. 5 della L. 287/1991, formazione e addestramento specifico possono concludersi entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione. La deroga non si estende ad altri settori e non tocca le abilitazioni.

Qui nasce un equivoco frequente. “Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” indica bar e ristoranti, non il lavoro somministrato: la deroga riguarda il settore, non la forma contrattuale. Un interinale inserito in un magazzino logistico non ne beneficia; un interinale che lavora in un albergo sì.

Quante ore di formazione servono e quali corsi sono richiesti?

Per i lavoratori somministrati il percorso base è di 4 ore di formazione generale più una parte specifica di 4, 8 o 12 ore, determinata dal livello di rischio dell’attività svolta. L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni cinque anni. Sono le stesse durate previste per i dipendenti diretti: la somministrazione non riduce il monte ore.

Tre aspetti operativi che fanno la differenza in fase di ispezione:

  • Il modulo generale non si ripete. È valido permanentemente e spendibile presso qualsiasi datore di lavoro, purché l’attestato sia disponibile. È la ragione per cui conviene chiedere all’agenzia il fascicolo formativo del lavoratore prima dell’ingresso in reparto.
  • La parte specifica segue il rischio reale della mansione. Se l’agenzia ha erogato un modulo tarato su un rischio basso e la missione avviene in un reparto a rischio alto, l’integrazione va fatta prima dell’avvio.
  • Le abilitazioni non sono derogabili. Per carrelli elevatori, piattaforme, gru e attrezzature elencate dall’art. 73, comma 5 serve l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro, con corso teorico-pratico e prova finale. Nessun accordo contrattuale può sostituirla.

Cosa deve contenere il contratto di somministrazione?

La clausola sulla formazione dei lavoratori somministrati va scritta prima dell’invio in missione, non ricostruita dopo un’ispezione. Conviene che il contratto commerciale indichi almeno cinque elementi: chi eroga la formazione generale e specifica, il livello di rischio della mansione, chi fornisce i DPI, chi gestisce la sorveglianza sanitaria, come vengono trasmessi gli attestati.

Prima dell’ingresso in reparto l’utilizzatore dovrebbe avere in mano:

  • attestati di formazione generale e specifica, con data e monte ore
  • eventuali abilitazioni per le attrezzature che il lavoratore userà
  • giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • nominativi consegnati al lavoratore: referente aziendale, RLS, addetti al primo soccorso e all’antincendio
  • prova della consegna dei DPI

Il controllo richiede pochi minuti e sposta il baricentro della responsabilità. Un lavoratore inviato senza attestato valido non può essere adibito alla mansione, qualunque cosa dica il contratto.

Somministrazione o appalto: serve il DUVRI?

No. La somministrazione non è un appalto: il lavoratore entra nell’organizzazione dell’utilizzatore e ne segue le direttive, quindi non si configura l’interferenza tra attività di imprese diverse che l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 intende governare. Il DUVRI non va redatto per i lavoratori somministrati.

La conseguenza pratica è l’opposto di quanto molti si aspettano: il lavoratore somministrato va trattato come personale interno, valutato nel DVR aziendale e incluso nelle procedure di emergenza. Confondere i due istituti porta a redigere un documento inutile e, al tempo stesso, a lasciare scoperto il DVR.

Cosa si rischia se la formazione manca?

La mancata formazione è una contravvenzione, non un illecito amministrativo: l’art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda, con importi rivalutati periodicamente per decreto. Gli importi raddoppiano se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicano oltre i dieci: con una squadra di lavoratori somministrati nello stesso reparto la soglia si supera in fretta.

Il rischio maggiore non è però la sanzione economica. La mancata formazione figura tra le gravi violazioni che consentono la sospensione dell’attività: il provvedimento colpisce le lavorazioni svolte dal personale non formato e arriva in giornata. In caso di infortunio, l’assenza di attestato è il primo elemento che l’organo di vigilanza verifica, e la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’affiancamento a un collega esperto non sostituisca la formazione formale.

Domande frequenti

Il lavoratore somministrato va conteggiato nel numero di dipendenti?

Sì, ai fini degli obblighi di sicurezza rientra nel computo dei lavoratori dell’utilizzatore, che lo valuta nel DVR e lo include nelle procedure di emergenza.

Se il lavoratore cambia missione serve una nuova formazione?

La formazione generale resta valida. La parte specifica va integrata quando cambia il livello di rischio o la mansione, secondo l’art. 37, comma 4, lettera b).

Chi gestisce la denuncia di infortunio?

Il rapporto assicurativo INAIL fa capo all’agenzia, che presenta la denuncia. L’utilizzatore deve segnalare l’evento all’agenzia immediatamente, perché i termini di legge decorrono comunque dalla notizia dell’infortunio.

Un somministrato può essere nominato preposto?

Sì, ma la nomina comporta per l’utilizzatore l’obbligo di formazione specifica da preposto, con durata e periodicità proprie, a suo carico e non dell’agenzia.

La ripartizione degli obblighi nel tuo contratto di somministrazione è scritta bene?

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