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Gadesco Pieve Delmona (CR)
Efficienza energetica per aziende e immobili
L’efficienza energetica si misura, si certifica e si migliora: seguiamo tutte e tre le fasi. Redigiamo l’Attestato di Prestazione Energetica e la Relazione tecnica ex Legge 10/91, dimensioniamo gli impianti di climatizzazione, eseguiamo diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/14 e gestiamo le pratiche ENEA per Ecobonus e Bonus Casa. Il risultato non è un documento da allegare al rogito: sono numeri su quanto si risparmia ogni anno, in quanto tempo rientra l’investimento e quali detrazioni si possono usare davvero.
Che tu stia pianificando una ristrutturazione, una nuova costruzione o voglia solo capire perché la bolletta non scende, l’analisi parte dai consumi reali dell’edificio, non da un preventivo standard. Per le imprese strutturate il percorso può proseguire con un sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001; se l’intervento comporta opere, ci occupiamo anche delle pratiche edilizie collegate. L’elenco completo delle attività dello studio è nella pagina servizi.
Quali servizi di efficienza energetica offriamo?
Sette attività, dalla certificazione obbligatoria all’accesso agli incentivi. Ogni incarico può essere autonomo oppure diventare un percorso unico: diagnosi, progetto di intervento, pratica di detrazione.
| Ambito | Servizio | Cosa comprende |
|---|---|---|
| Certificazioni obbligatorie | Attestato di Prestazione Energetica (APE) | Valutazione della classe energetica dell’immobile, indispensabile per atti notarili, contratti di locazione e annunci commerciali |
| Certificazioni obbligatorie | Relazione tecnica ex Legge 10/91 | Progettazione termica e calcoli obbligatori per ottenere il titolo edilizio, con tutti gli elaborati grafici richiesti |
| Progettazione e ottimizzazione | Dimensionamento impianti di climatizzazione | Calcolo delle potenze per riscaldamento e raffrescamento: massimo comfort con il consumo minimo, senza sovradimensionare |
| Progettazione e ottimizzazione | Studio preliminare di fattibilità energetica | Confronto tra le opzioni di intervento — isolamento, impianti, fonti rinnovabili — con relazione tecnica ed elaborati, per scegliere la strategia più efficace |
| Analisi avanzate | Diagnosi energetica (D.Lgs. 102/14) | Analisi approfondita per aziende e grandi complessi: individua gli sprechi e definisce il piano di miglioramento più conveniente |
| Incentivi fiscali | Gestione pratiche ENEA | Intera gestione burocratica per Ecobonus e Bonus Casa su interventi di efficienza energetica e ristrutturazione |
| Impianti | Progettazione e ottimizzazione impiantistica | Revisione di impianti esistenti e progetto di quelli nuovi, coordinata con la parte elettrica e antincendio |
Quando sono obbligatori APE e Relazione Legge 10?
L’APE è obbligatorio per vendere o affittare un immobile, per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni importanti; gli estremi vanno riportati in contratto. La Relazione tecnica ex Legge 10/91 si presenta invece prima dell’inizio dei lavori, insieme alla pratica edilizia: senza, il titolo abilitativo non si perfeziona.
L’APE fotografa l’edificio così com’è o come sarà a fine lavori; la Legge 10 dimostra in anticipo che il progetto rispetta i requisiti minimi. In Lombardia l’APE si emette esclusivamente attraverso il Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER), con il motore di calcolo CENED+2.0 e la firma di un soggetto iscritto all’elenco regionale dei certificatori accreditati: un attestato prodotto fuori da questo canale non è valido.
Che cosa è cambiato dal 3 giugno 2026?
È entrato in vigore il D.M. MASE 28 ottobre 2025, il nuovo Decreto Requisiti Minimi, che aggiorna il D.M. 26 giugno 2015. Il formato dell’APE resta lo stesso, ma cambiano le regole di calcolo: ponti termici, superfici lorde, edificio di riferimento e fattori di conversione in energia primaria. Lo stesso immobile, ricalcolato oggi, può risultare in una classe diversa.
Tre conseguenze pratiche:
- Gli APE già emessi restano validi fino alla scadenza decennale. Non serve rifarli.
- Per i titoli abilitativi richiesti entro il 2 giugno 2026 continua ad applicarsi il vecchio Allegato 1: i progetti in corso non vanno rifatti.
- In Lombardia il quadro è stato recepito con il Decreto Dirigenziale n. 6437 del 15 maggio 2026, che ha aggiornato il Testo Unico regionale e il modello di Relazione tecnica pubblicato su CENED.
Chi ha una pratica aperta a cavallo di queste date ha bisogno di una verifica puntuale, non di una regola generale. È il tipo di controllo che facciamo prima di accettare l’incarico.
Quali imprese devono fare la diagnosi energetica?
Oggi l’obbligo dell’art. 8 del D.Lgs. 102/14 riguarda grandi imprese e imprese energivore iscritte agli elenchi CSEA, con rinnovo ogni quattro anni e deposito sul portale ENEA Audit102. Chi ha depositato nel 2023 ha la prossima scadenza al 5 dicembre 2027. Le sanzioni vanno da 4.000 a 40.000 euro per la diagnosi omessa.
Il criterio però sta cambiando. Con la Direttiva UE 2023/1791 la soglia dimensionale lascia spazio al consumo effettivo: rientrano le imprese sopra i 10 TJ/anno, circa 2,78 GWh, con prima scadenza fissata all’11 ottobre 2026 per chi entra ora nel perimetro. Molte aziende che oggi si considerano escluse ci rientreranno. Chi è certificato ISO 50001 con audit conforme all’Allegato 2 può essere esonerato dalla diagnosi separata.
Quali detrazioni si possono usare nel 2026?
Nel 2026 Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni prevedono la detrazione al 50% sull’abitazione principale e al 36% sugli altri immobili, con tetto di 96.000 euro per unità immobiliare e recupero in dieci quote annuali. Per l’Ecobonus la comunicazione ENEA va trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori: se salta, salta la detrazione.
Sono escluse le caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili. È il punto su cui vediamo più errori: impianto sostituito, spesa sostenuta, agevolazione non spettante. Meglio verificare il requisito tecnico prima di firmare il contratto d’appalto, non dopo.
Come lavoriamo
- Sopralluogo e raccolta dati — rilievo dell’involucro, degli impianti e delle bollette degli ultimi tre anni.
- Calcolo e restituzione — modellazione energetica, indicatori di consumo, classe attuale.
- Scenari di intervento — costi, risparmio annuo stimato, tempo di rientro per ciascuna ipotesi.
- Pratiche — deposito di APE, Legge 10, diagnosi o comunicazione ENEA a nostro carico.
Operiamo dalla sede di Gadesco Pieve Delmona sulla provincia di Cremona e sulle province limitrofe di Lodi, Piacenza, Parma, Mantova e Brescia.
Domande frequenti
Quanto dura un APE?
Dieci anni dalla data di emissione, a condizione che rispetti le prescrizioni sui controlli periodici degli impianti. Decade prima se l’immobile subisce interventi che ne modificano la prestazione energetica.
Serve un APE anche per un capannone?
Sì. L’obbligo riguarda gli immobili non residenziali esattamente come le abitazioni, in caso di vendita, locazione o nuova costruzione. Cambiano i parametri di calcolo, non l’obbligo.
Diagnosi energetica e APE sono la stessa cosa?
No. L’APE classifica l’edificio con criteri standardizzati e ha valore legale nelle compravendite. La diagnosi energetica analizza i consumi reali del sito produttivo e propone interventi con valutazione costi-benefici.
Posso ottenere le detrazioni senza pratica ENEA?
Per l’Ecobonus no: la comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori è condizione di accesso al beneficio. Per il Bonus Casa l’adempimento è previsto solo per alcuni interventi di risparmio energetico.
