S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro
Verifica di gru e sollevatori in scadenza?
Senza verifica rischi sanzioni e il fermo dell’attrezzatura. Gestiamo per te pratiche CIVA INAIL, scelta dell’ente verificatore e scadenze. Dicci cosa hai in azienda.

Le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento (gru, carroponti, paranchi, PLE) sono obbligatorie e devono essere eseguite da INAIL, ASL/ATS o da un soggetto abilitato dal Ministero del Lavoro. Il nostro studio non esegue le verifiche: gestisce tutto ciò che sta intorno. Denunciamo la messa in servizio su CIVA, inoltriamo le richieste nei tempi, scegliamo con te l’ente verificatore, teniamo lo scadenzario e chiudiamo le prescrizioni del verbale.
L’obbligo nasce dall’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008. Le periodicità sono fissate dall’Allegato VII, le procedure dal D.M. 11 aprile 2011.
La prima verifica periodica spetta a INAIL, che ha 45 giorni dalla richiesta per eseguirla. Scaduto il termine, puoi rivolgerti a un soggetto abilitato. Le verifiche successive le esegue ASL/ATS o un soggetto abilitato, da attivare almeno 30 giorni prima della scadenza. Il datore di lavoro deve sempre richiederle: nessun ente si muove da solo.
I soggetti abilitati sono organismi privati iscritti nell’elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dal Ministero del Lavoro. Per la Lombardia puoi consultare l’elenco aggiornato dei soggetti abilitati pubblicato da Assolombarda.
| Fase | Chi la esegue | Chi la richiede | Termine |
|---|---|---|---|
| Comunicazione di messa in servizio | – (INAIL assegna la matricola) | Datore di lavoro, su CIVA | Alla messa in servizio |
| Prima verifica periodica | INAIL (o soggetto abilitato se INAIL non interviene) | Datore di lavoro, su CIVA | INAIL ha 45 giorni |
| Verifiche successive | ASL/ATS o soggetto abilitato | Datore di lavoro | Richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza |
Sono soggetti a verifica tutti gli apparecchi elencati nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, sia per il sollevamento di materiali sia per quello di persone. Rientrano gru, carroponti e paranchi con portata oltre 200 kg, carrelli a braccio telescopico, PLE, ponti sospesi e ascensori da cantiere. Il carrello elevatore frontale non è in elenco.
La periodicità è annuale, biennale o triennale e dipende da tipo di apparecchio, settore d’impiego e anno di costruzione. La stessa gru può avere una cadenza diversa se lavora in un cantiere o in un capannone industriale. La scadenza si calcola sempre dalla data dell’ultimo verbale.
| Attrezzatura (Allegato VII) | Periodicità |
|---|---|
| Gru e apparecchi mobili/trasferibili in costruzioni, siderurgia, porti, estrattivo | Annuale |
| Gru e apparecchi mobili/trasferibili in altri settori, oltre 10 anni | Annuale |
| Gru e apparecchi mobili/trasferibili in altri settori, fino a 10 anni | Biennale |
| Apparecchi fissi in costruzioni, siderurgia, porti, estrattivo, oltre 10 anni | Biennale |
| Apparecchi fissi in altri settori, fino a 10 anni | Triennale |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico | Annuale |
| Piattaforme di lavoro mobili elevabili (dal 7 aprile 2026) | Triennale |
| Ascensori e montacarichi da cantiere | Annuale |
La Legge 11 marzo 2026 n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026, ha inserito nell’Allegato VII una voce specifica per le piattaforme di lavoro mobili elevabili, con verifica triennale. Resta la voce dei ponti mobili su carro motorizzato, con verifica annuale. L’inquadramento corretto della tua piattaforma va quindi valutato macchina per macchina.
Le attrezzature mobili o trasferibili in servizio da oltre vent’anni richiedono un’indagine supplementare. Serve a individuare difetti nascosti e a stabilire la vita residua dell’apparecchio. I contenuti minimi sono definiti dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 18 del 23 maggio 2013. Senza indagine, la verifica periodica non può dare esito positivo.
La verifica periodica è solo una parte degli obblighi. Il datore di lavoro deve denunciare la messa in servizio, conservare i verbali, mantenere l’attrezzatura e registrare i controlli. Deve anche aggiornare il DVR e garantire che gli operatori siano abilitati. È su questi adempimenti, non sulla verifica, che si concentrano la maggior parte delle sanzioni.
Per la mancata richiesta della verifica (art. 71, comma 11) è prevista una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro. Se mancano manutenzione e controlli (art. 71, commi 4 e 8) scattano l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. In caso di infortunio, un verbale scaduto pesa sulla responsabilità del datore di lavoro.
In caso di ispezione, l’organo di vigilanza può anche vietare l’uso dell’apparecchio fino alla regolarizzazione: per un’azienda con un solo carroponte significa fermare la produzione.
Non siamo un ente verificatore e proprio per questo lavoriamo dalla tua parte: scegliamo con te il soggetto abilitato più adatto, confrontiamo i preventivi e controlliamo che il verbale sia corretto. Il servizio fa parte della nostra gestione degli adempimenti e delle verifiche periodiche.
Operiamo nelle province di Cremona, Brescia, Mantova, Parma, Piacenza e Lodi.
[CTA arancione] Descrivici il tuo parco macchine: ti diciamo cosa è in regola e cosa no
No. Le verifiche le eseguono INAIL, ASL/ATS o soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro. Noi gestiamo denuncia, richieste, scadenze e documenti, e coordiniamo l’ente verificatore.
Il proprietario dell’apparecchio cura le verifiche periodiche. Chi lo noleggia deve controllare che il verbale sia in corso di validità e conservarne una copia sul luogo di lavoro.
Puoi incaricare direttamente un soggetto abilitato iscritto nell’elenco ministeriale. La verifica resta valida e la periodicità successiva decorre da quella data.
No. La verifica accerta lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza. Manutenzione e controlli periodici restano obblighi distinti del datore di lavoro.
No, non è nell’Allegato VII. Restano però manutenzione, controlli, registro e abilitazione dei carrellisti.
Dal 7 aprile 2026 le piattaforme di lavoro mobili elevabili hanno una voce propria con verifica triennale. Va però valutato se la macchina ricade ancora nei ponti mobili su carro, con verifica annuale.