Verifica periodica delle bilance: obblighi, scadenze e procedura secondo il DM 93/2017

Le tue bilance sono ancora a norma?

Contrassegno verde scaduto o libretto metrologico incompleto significano verbale e strumento fuori uso. Segnalaci quante bilance usi e dove: organizziamo la verifica e teniamo noi le scadenze.

Chiama lo studio +39 0372 707301

    Hai bisogno di una consulenza? Compila il modulo qui sotto:

    Nome

    La tua email

    Telefono

    Il tuo messaggio


    Chi usa una bilancia per vendere a peso o per determinare un importo in una transazione commerciale è tenuto per legge a sottoporla a verificazione periodica. È il controllo che accerta che lo strumento, dopo la messa in servizio, continui a pesare entro gli errori massimi tollerati. La materia è regolata dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, che ha uniformato la disciplina per tutti gli strumenti di misura con funzione legale e rientra nel più ampio quadro delle verifiche periodiche obbligatorie per le imprese.

    Cos’è la verificazione periodica

    La verificazione periodica, detta anche “bollatura”, è il controllo metrologico legale eseguito sugli strumenti di misura già in uso. Serve a constatare che la bilancia riporti i contrassegni e le marcature previste (bolli di verificazione prima nazionale, marchi CEE/CE oppure marcatura CE con marcatura metrologica supplementare M) e che abbia mantenuto l’affidabilità metrologica richiesta.

    L’obbligo non riguarda solo i consumatori: tutela anche gli esercenti e chiunque compri o venda merce a peso, perché garantisce che il prezzo pagato corrisponda alla quantità effettivamente consegnata.

    Chi è obbligato

    L’obbligo ricade sul titolare dello strumento metrico, cioè chi utilizza la bilancia nello svolgimento della propria attività per funzioni di misura legali. Rientrano, tra gli altri, negozi alimentari, macellerie, panifici, ortofrutta, supermercati, ambulanti, farmacie, aziende agricole, industrie e magazzini che vendono o acquistano merce a peso, impianti dotati di pese a ponte per autocarri.

    Il decreto estende l’obbligo a tutti gli strumenti la cui funzione di misura è giustificata da motivi di interesse pubblico: sanità, sicurezza, ordine pubblico, tutela dell’ambiente e dei consumatori, imposizione di tasse e lealtà delle transazioni commerciali. Una sintesi aggiornata della normativa è disponibile sul portale Metrologia Legale di Unioncamere.

    Ogni quanto va fatta la verifica

    La periodicità è fissata dall’Allegato IV del decreto e dipende dal tipo di strumento.

    Tipo di strumentoPeriodicità
    Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI): bilance da banco, bilance tecniche e industriali, piattaforme, pese a ponte3 anni
    Strumenti per pesare a funzionamento automatico del tipo riempitrici gravimetriche2 anni
    Strumenti per pesare a funzionamento automatico del tipo selezionatrici ponderali1 anno

    Per una bilancia nuova, la cadenza decorre dalla data di messa in servizio e comunque non oltre due anni dall’anno in cui è stata eseguita la verificazione prima o apposta la marcatura CE con marcatura metrologica supplementare.

    Entro quando va richiesta

    Il DM 93/2017 fissa due termini precisi a carico del titolare. La nuova verificazione va richiesta almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza riportata sul contrassegno verde. Se invece lo strumento è stato riparato con rimozione dei sigilli, anche di tipo elettronico, la verifica va richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione.

    La scadenza si legge direttamente sul contrassegno verde, un adesivo quadrato di 40 mm che riporta mese e anno di scadenza e il logo del laboratorio che ha eseguito l’ultima verifica.

    Chi può eseguirla

    Concluso il periodo transitorio previsto dal decreto, le Camere di Commercio non eseguono più le verificazioni periodiche. Oggi il controllo può essere svolto solo da organismi accreditati da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività a Unioncamere. Le Camere di Commercio mantengono compiti di vigilanza e di controllo casuale sugli strumenti in servizio.

    Come si svolge la verifica

    L’ispettore controlla innanzitutto l’integrità dei sigilli, la targhetta metrologica e la presenza delle marcature o dell’approvazione di tipo nazionale, CE o UE. Esegue poi le prove previste dalle schede tecniche del decreto per quella tipologia di strumento, utilizzando masse campione di riferimento.

    Al termine vengono applicati il contrassegno e rilasciati il verbale di ispezione e il libretto metrologico aggiornato, da conservare e rendere disponibili in caso di controllo da parte degli ispettori metrici o delle forze dell’ordine.

    Esito positivo ed esito negativo

    Se la bilancia supera tutte le prove riceve il contrassegno verde, che ne attesta la conformità fino alla scadenza successiva. Se invece non le supera viene applicato il contrassegno rosso: lo strumento non può essere utilizzato per funzioni legali finché non viene riparato e sottoposto a una nuova verificazione.

    Il libretto metrologico

    Dal 18 settembre 2017 ogni strumento di misura soggetto all’obbligo deve essere dotato di libretto metrologico. È il documento in cui vengono annotate le verificazioni periodiche e le eventuali riparazioni. Viene compilato dal laboratorio in occasione della verifica, senza oneri aggiuntivi per il titolare.

    Gli altri obblighi del titolare

    Oltre a richiedere le verifiche nei tempi previsti, il titolare deve:

    • comunicare alla Camera di Commercio competente la messa in servizio dello strumento entro 30 giorni dall’inizio dell’utilizzo;
    • mantenere integri il contrassegno di verificazione, i sigilli, anche elettronici, la targhetta metrologica e ogni altro elemento di protezione;
    • garantire l’integrità degli eventuali sigilli provvisori applicati dal riparatore;
    • conservare il libretto metrologico e l’ulteriore documentazione prescritta;
    • curare il corretto funzionamento dello strumento e sospenderne l’uso in presenza di difetti evidenti o di inaffidabilità metrologica.

    Obblighi analoghi di verifica e conservazione della documentazione valgono anche per altre attrezzature aziendali, come i serbatoi per aria compressa.

    Sanzioni

    Chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, usa pesi o misure senza rispettare le prescrizioni di legge incorre nella violazione dell’art. 692 del codice penale. La norma è stata depenalizzata dal D.Lgs. 507/1999 e oggi prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 619 euro, a cui si aggiungono le sanzioni previste dalla normativa metrologica e l’eventuale sequestro dello strumento.

    Verificazione periodica e taratura

    Sono due controlli diversi. La verificazione periodica è un obbligo di legge per gli strumenti usati in funzioni di misura legali e si conclude con l’applicazione del contrassegno. La taratura è un confronto tecnico con campioni di riferimento, spesso richiesto dai sistemi di gestione della qualità, che non sostituisce la verificazione periodica.

    Domande frequenti

    Che cos’è il contrassegno verde sulla bilancia?

    È l’adesivo applicato dopo una verificazione periodica con esito positivo. Riporta mese e anno di scadenza e il logo del laboratorio che ha eseguito la verifica. È distruttibile per rimozione, quindi non può essere staccato e riapplicato.

    La bilancia usata solo internamente va verificata?

    No. L’obbligo riguarda gli strumenti impiegati per funzioni di misura legali, come la vendita a peso o la determinazione di un importo nei confronti di terzi. Una bilancia usata solo per controlli interni non rientra nell’obbligo, salvo requisiti specifici del settore.

    Posso usare la bilancia con il bollino verde scaduto?

    No. Per le funzioni di misura legali lo strumento deve avere una verificazione in corso di validità. La richiesta di rinnovo va presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza.

    Dopo una riparazione devo rifare la verifica?

    Sì, se l’intervento ha comportato la rimozione dei sigilli di garanzia, anche elettronici. In questo caso la verificazione va richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione.

    Da quando decorre la scadenza di una bilancia nuova?

    Dalla data di messa in servizio, e comunque non oltre due anni dall’anno della verificazione prima o della marcatura CE con marcatura metrologica supplementare. Il titolare deve inoltre comunicare la messa in servizio alla Camera di Commercio entro 30 giorni.

    Chi rilascia il libretto metrologico?

    Il laboratorio che esegue la verificazione periodica, che lo compila e lo aggiorna a ogni intervento senza costi aggiuntivi per il titolare.

    Ogni quanto si verifica una pesa a ponte?

    Le pese a ponte sono strumenti per pesare a funzionamento non automatico e seguono quindi la periodicità triennale prevista per le NAWI.

    Il DM 219/2025 ha cambiato le regole per le bilance?

    No. Il decreto 26 novembre 2025, n. 219 ha modificato il DM 93/2017 solo per i contatori dell’acqua, fissando per tutti una periodicità unica di 13 anni. Le periodicità degli strumenti per pesare restano invariate.