S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro
Sai quando scade la verifica dell'impianto di terra?
Il DPR 462/01 impone il controllo ogni 2 o 5 anni secondo l'attività che svolgi. Scrivici il tuo settore: controlliamo la denuncia su CIVA, prenotiamo l'organismo abilitato e seguiamo gli adeguamenti.
Le verifiche periodiche della messa a terra sono controlli obbligatori previsti dal DPR 462/01 in ogni luogo di lavoro con almeno un lavoratore. Vanno fatte ogni 5 anni, oppure ogni 2 anni in cantieri, locali medici e ambienti a maggior rischio di incendio. Le esegue solo un organismo abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), oppure ASL o ARPA.
Noi gestiamo il resto del percorso: scadenze, documentazione, comunicazione a INAIL, assistenza al sopralluogo e adeguamenti. È lo stesso metodo che applichiamo a tutte le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: un solo referente, un solo scadenzario.
L’obbligo ricade sul datore di lavoro di qualsiasi attività con almeno un lavoratore. Non conta il settore né la dimensione dell’azienda. Sono considerati lavoratori anche soci lavoratori, apprendisti e tirocinanti. Il datore di lavoro deve richiedere la verifica, conservare il verbale ed esibirlo in caso di ispezione.
Rientrano nell’obbligo, tra gli altri:
La verifica fa parte della gestione del rischio elettrico e va richiamata nel documento di valutazione dei rischi. Restano escluse le ditte individuali senza addetti.
La periodicità ordinaria è di 5 anni. Scende a 2 anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. La prima scadenza si calcola dalla messa in esercizio dell’impianto. Le successive partono dalla data dell’ultimo verbale.
| Tipo di ambiente | Periodicità | Esempi |
|---|---|---|
| Ambienti ordinari | 5 anni | Uffici, capannoni, negozi, magazzini |
| Cantieri | 2 anni | Impianti elettrici temporanei di cantiere |
| Locali a uso medico | 2 anni | Ambulatori, studi odontoiatrici, centri di fisioterapia |
| Ambienti a maggior rischio in caso di incendio | 2 anni | Scuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, depositi di materiale combustibile |
| Luoghi con pericolo di esplosione | 2 anni | Verniciature, depositi di gas e solventi, silos di polveri |
L’appartenenza di un ambiente al gruppo “maggior rischio in caso di incendio” si valuta secondo la norma CEI 64-8/7. Per i luoghi con pericolo di esplosione il punto di partenza è la classificazione delle aree ATEX. Lo stesso DPR 462/01 regola anche le verifiche dei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche.
La verifica periodica la esegue un organismo di ispezione abilitato dal MIMIT, accreditato come tipo A secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020, oppure ASL o ARPA. Non sono valide le verifiche fatte da elettricisti, installatori o studi di progettazione. INAIL non esegue le verifiche periodiche: gestisce la banca dati e i controlli a campione.
L’organismo deve essere indipendente da chi progetta, installa o manutiene l’impianto. Per questo la scelta resta in capo al datore di lavoro.
Dal 2020 il datore di lavoro, o un suo delegato, deve comunicare a INAIL il nominativo dell’organismo incaricato, tramite il servizio CIVA dedicato all’organismo abilitato. La comunicazione va ripetuta solo se si cambia organismo.
La denuncia avviene una volta sola, entro 30 giorni dalla messa in esercizio. Si invia la dichiarazione di conformità dell’installatore, che vale come omologazione. La verifica periodica invece si ripete a scadenza fissa. Per il primo adempimento trovi i dettagli nella pagina sulla denuncia dell’impianto di terra tramite CIVA.
| Denuncia | Verifica periodica | |
|---|---|---|
| Quando | Entro 30 giorni dalla messa in esercizio | Ogni 2 o 5 anni |
| Documento | Dichiarazione di conformità | Verbale di verifica |
| Destinatario | INAIL tramite CIVA | Conservato in azienda |
| Chi interviene | Datore di lavoro o delegato | Organismo abilitato, ASL o ARPA |
La verifica si svolge in sede, in una o più giornate a seconda dell’impianto. L’ispettore esamina i documenti, controlla l’impianto a vista, esegue le prove strumentali e rilascia un verbale. Con esito positivo il verbale va conservato. Con esito negativo l’organismo informa l’organo di vigilanza competente.
Le fasi, in ordine:
Il punto critico è quasi sempre il primo. Documenti mancanti o schemi non aggiornati rallentano il sopralluogo e possono compromettere l’esito.
La verifica straordinaria serve in tre casi previsti dal DPR 462/01: esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell’impianto, richiesta del datore di lavoro. Una modifica sostanziale è, per esempio, un ampliamento del capannone o una nuova cabina di trasformazione. La esegue sempre un organismo abilitato, ASL o ARPA.
La mancata verifica è un reato contravvenzionale a carico del datore di lavoro. Il D.Lgs. 81/08 (artt. 86 e 87) prevede l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda superiore a mille euro. In caso di infortunio le conseguenze crescono: responsabilità penale, azione di rivalsa INAIL e possibili contestazioni dell’assicurazione.
Anche la mancata esibizione dei verbali durante un’ispezione è sanzionabile. Il testo del decreto è consultabile su Normattiva, DPR 22 ottobre 2001 n. 462.
Sono due obblighi distinti e nessuno sostituisce l’altro. La manutenzione la esegue un’impresa abilitata, di solito l’elettricista di fiducia. La verifica periodica la esegue un soggetto terzo e indipendente.
| Manutenzione | Verifica periodica | |
|---|---|---|
| Norma | D.Lgs. 81/08, art. 86 | DPR 462/01 |
| Chi la esegue | Impresa installatrice abilitata | Organismo abilitato, ASL o ARPA |
| Frequenza | Secondo il piano di manutenzione | 2 o 5 anni |
| Esito | Registro delle manutenzioni | Verbale di verifica |
Nelle verifiche periodiche messa a terra ex DPR 462/01, l’ispezione di legge la esegue un organismo abilitato indipendente. Noi ci occupiamo di tutto quello che serve prima, durante e dopo:
No. L’elettricista può eseguire la manutenzione e rilasciare la dichiarazione di conformità, ma non la verifica prevista dal DPR 462/01. Quella spetta solo a un organismo abilitato dal MIMIT, indipendente da chi ha installato l’impianto, oppure ad ASL o ARPA.
No. INAIL riceve la denuncia dell’impianto e la comunicazione dell’organismo scelto, tramite il portale CIVA, e può disporre verifiche a campione a carico del datore di lavoro. La verifica a campione non modifica la periodicità: la scadenza di 2 o 5 anni resta valida.
Una sola volta. La comunicazione tramite CIVA va ripetuta soltanto se si cambia organismo abilitato. Può inviarla il legale rappresentante oppure un delegato, come il consulente che segue gli impianti dell’azienda.
Senza dichiarazione di conformità la verifica rischia l’esito negativo. Per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 si può ottenere una dichiarazione di rispondenza da un professionista qualificato. Per quelli più recenti serve in genere un intervento di regolarizzazione.
Per un ufficio o un piccolo laboratorio bastano poche ore. Per stabilimenti con cabina di trasformazione o più edifici servono una o più giornate. I tempi si accorciano se documenti e schemi sono pronti prima dell’arrivo dell’ispettore.
Hai una scadenza in arrivo o non sai quando è stata fatta l’ultima verifica? Richiedi un controllo della documentazione del tuo impianto: ti diciamo cosa manca e pianifichiamo la verifica.