Verifiche periodiche messa a terra: gestione DPR 462/01

Sai quando scade la verifica dell'impianto di terra?

Il DPR 462/01 impone il controllo ogni 2 o 5 anni secondo l'attività che svolgi. Scrivici il tuo settore: controlliamo la denuncia su CIVA, prenotiamo l'organismo abilitato e seguiamo gli adeguamenti.

Chiama lo studio +39 0372 707301

    Hai bisogno di una consulenza? Compila il modulo qui sotto:

    Nome

    La tua email

    Telefono

    Il tuo messaggio


    Le verifiche periodiche della messa a terra sono controlli obbligatori previsti dal DPR 462/01 in ogni luogo di lavoro con almeno un lavoratore. Vanno fatte ogni 5 anni, oppure ogni 2 anni in cantieri, locali medici e ambienti a maggior rischio di incendio. Le esegue solo un organismo abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), oppure ASL o ARPA.

    Noi gestiamo il resto del percorso: scadenze, documentazione, comunicazione a INAIL, assistenza al sopralluogo e adeguamenti. È lo stesso metodo che applichiamo a tutte le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: un solo referente, un solo scadenzario.

    Chi è obbligato alla verifica dell’impianto di terra?

    L’obbligo ricade sul datore di lavoro di qualsiasi attività con almeno un lavoratore. Non conta il settore né la dimensione dell’azienda. Sono considerati lavoratori anche soci lavoratori, apprendisti e tirocinanti. Il datore di lavoro deve richiedere la verifica, conservare il verbale ed esibirlo in caso di ispezione.

    Rientrano nell’obbligo, tra gli altri:

    • capannoni, officine e magazzini;
    • uffici, negozi e studi professionali con dipendenti;
    • strutture sanitarie, scuole, alberghi e pubblici esercizi;
    • condomini che impiegano personale, come il portiere.

    La verifica fa parte della gestione del rischio elettrico e va richiamata nel documento di valutazione dei rischi. Restano escluse le ditte individuali senza addetti.

    Ogni quanto va fatta la verifica periodica della messa a terra?

    La periodicità ordinaria è di 5 anni. Scende a 2 anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. La prima scadenza si calcola dalla messa in esercizio dell’impianto. Le successive partono dalla data dell’ultimo verbale.

    Tipo di ambientePeriodicitàEsempi
    Ambienti ordinari5 anniUffici, capannoni, negozi, magazzini
    Cantieri2 anniImpianti elettrici temporanei di cantiere
    Locali a uso medico2 anniAmbulatori, studi odontoiatrici, centri di fisioterapia
    Ambienti a maggior rischio in caso di incendio2 anniScuole, alberghi, locali di pubblico spettacolo, depositi di materiale combustibile
    Luoghi con pericolo di esplosione2 anniVerniciature, depositi di gas e solventi, silos di polveri

    L’appartenenza di un ambiente al gruppo “maggior rischio in caso di incendio” si valuta secondo la norma CEI 64-8/7. Per i luoghi con pericolo di esplosione il punto di partenza è la classificazione delle aree ATEX. Lo stesso DPR 462/01 regola anche le verifiche dei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche.

    Chi esegue la verifica e che ruolo ha INAIL?

    La verifica periodica la esegue un organismo di ispezione abilitato dal MIMIT, accreditato come tipo A secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020, oppure ASL o ARPA. Non sono valide le verifiche fatte da elettricisti, installatori o studi di progettazione. INAIL non esegue le verifiche periodiche: gestisce la banca dati e i controlli a campione.

    L’organismo deve essere indipendente da chi progetta, installa o manutiene l’impianto. Per questo la scelta resta in capo al datore di lavoro.

    Dal 2020 il datore di lavoro, o un suo delegato, deve comunicare a INAIL il nominativo dell’organismo incaricato, tramite il servizio CIVA dedicato all’organismo abilitato. La comunicazione va ripetuta solo se si cambia organismo.

    Denuncia e verifica periodica: due adempimenti diversi

    La denuncia avviene una volta sola, entro 30 giorni dalla messa in esercizio. Si invia la dichiarazione di conformità dell’installatore, che vale come omologazione. La verifica periodica invece si ripete a scadenza fissa. Per il primo adempimento trovi i dettagli nella pagina sulla denuncia dell’impianto di terra tramite CIVA.

    DenunciaVerifica periodica
    QuandoEntro 30 giorni dalla messa in esercizioOgni 2 o 5 anni
    DocumentoDichiarazione di conformitàVerbale di verifica
    DestinatarioINAIL tramite CIVAConservato in azienda
    Chi intervieneDatore di lavoro o delegatoOrganismo abilitato, ASL o ARPA

    Come si svolge la verifica periodica della messa a terra?

    La verifica si svolge in sede, in una o più giornate a seconda dell’impianto. L’ispettore esamina i documenti, controlla l’impianto a vista, esegue le prove strumentali e rilascia un verbale. Con esito positivo il verbale va conservato. Con esito negativo l’organismo informa l’organo di vigilanza competente.

    Le fasi, in ordine:

    1. Esame documentale: dichiarazione di conformità, schemi e planimetrie, verbali precedenti, registro delle manutenzioni.
    2. Esame a vista: stato di dispersori, conduttori di protezione, collegamenti equipotenziali e quadri.
    3. Prove strumentali: misura della resistenza di terra o dell’impedenza dell’anello di guasto, continuità dei conduttori, prova dei differenziali.
    4. Verbale: esito, eventuali prescrizioni e data della prossima scadenza.

    Il punto critico è quasi sempre il primo. Documenti mancanti o schemi non aggiornati rallentano il sopralluogo e possono compromettere l’esito.

    Quando serve una verifica straordinaria?

    La verifica straordinaria serve in tre casi previsti dal DPR 462/01: esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell’impianto, richiesta del datore di lavoro. Una modifica sostanziale è, per esempio, un ampliamento del capannone o una nuova cabina di trasformazione. La esegue sempre un organismo abilitato, ASL o ARPA.

    Cosa rischia chi non fa le verifiche?

    La mancata verifica è un reato contravvenzionale a carico del datore di lavoro. Il D.Lgs. 81/08 (artt. 86 e 87) prevede l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda superiore a mille euro. In caso di infortunio le conseguenze crescono: responsabilità penale, azione di rivalsa INAIL e possibili contestazioni dell’assicurazione.

    Anche la mancata esibizione dei verbali durante un’ispezione è sanzionabile. Il testo del decreto è consultabile su Normattiva, DPR 22 ottobre 2001 n. 462.

    Manutenzione o verifica periodica: che differenza c’è?

    Sono due obblighi distinti e nessuno sostituisce l’altro. La manutenzione la esegue un’impresa abilitata, di solito l’elettricista di fiducia. La verifica periodica la esegue un soggetto terzo e indipendente.

    ManutenzioneVerifica periodica
    NormaD.Lgs. 81/08, art. 86DPR 462/01
    Chi la esegueImpresa installatrice abilitataOrganismo abilitato, ASL o ARPA
    FrequenzaSecondo il piano di manutenzione2 o 5 anni
    EsitoRegistro delle manutenzioniVerbale di verifica

    Come ti aiutiamo a gestire le verifiche periodiche della messa a terra

    Nelle verifiche periodiche messa a terra ex DPR 462/01, l’ispezione di legge la esegue un organismo abilitato indipendente. Noi ci occupiamo di tutto quello che serve prima, durante e dopo:

    • Scadenzario: censiamo gli impianti di tutte le sedi e ti avvisiamo per tempo.
    • Controllo preliminare: verifichiamo documenti e schemi prima del sopralluogo.
    • Impianti senza dichiarazione di conformità: valutiamo la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008, o il percorso di regolarizzazione.
    • Incarico e CIVA: ti supportiamo nella scelta di un organismo abilitato e inviamo la comunicazione a INAIL come delegati.
    • Sopralluogo: affianchiamo l’ispettore e raccogliamo le eventuali prescrizioni.
    • Esito negativo: analizziamo le non conformità, curiamo la progettazione degli adeguamenti elettrici e organizziamo la verifica straordinaria.
    • DVR: aggiorniamo la valutazione del rischio elettrico con gli esiti.

    Verifiche periodiche messa a terra in sintesi

    • Obbligo: datore di lavoro con almeno un lavoratore.
    • Periodicità: 5 anni; 2 anni per cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio incendio e luoghi con pericolo di esplosione.
    • Chi verifica: organismo abilitato MIMIT, ASL o ARPA. Mai l’elettricista.
    • INAIL: riceve la denuncia e la comunicazione dell’organismo tramite CIVA, esegue controlli a campione.

    Domande frequenti

    L’elettricista può fare la verifica periodica della messa a terra?

    No. L’elettricista può eseguire la manutenzione e rilasciare la dichiarazione di conformità, ma non la verifica prevista dal DPR 462/01. Quella spetta solo a un organismo abilitato dal MIMIT, indipendente da chi ha installato l’impianto, oppure ad ASL o ARPA.

    INAIL esegue le verifiche periodiche della messa a terra?

    No. INAIL riceve la denuncia dell’impianto e la comunicazione dell’organismo scelto, tramite il portale CIVA, e può disporre verifiche a campione a carico del datore di lavoro. La verifica a campione non modifica la periodicità: la scadenza di 2 o 5 anni resta valida.

    Ogni quante volte va comunicato l’organismo a INAIL?

    Una sola volta. La comunicazione tramite CIVA va ripetuta soltanto se si cambia organismo abilitato. Può inviarla il legale rappresentante oppure un delegato, come il consulente che segue gli impianti dell’azienda.

    Cosa succede se l’impianto non ha la dichiarazione di conformità?

    Senza dichiarazione di conformità la verifica rischia l’esito negativo. Per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 si può ottenere una dichiarazione di rispondenza da un professionista qualificato. Per quelli più recenti serve in genere un intervento di regolarizzazione.

    Quanto dura il sopralluogo?

    Per un ufficio o un piccolo laboratorio bastano poche ore. Per stabilimenti con cabina di trasformazione o più edifici servono una o più giornate. I tempi si accorciano se documenti e schemi sono pronti prima dell’arrivo dell’ispettore.

    Hai una scadenza in arrivo o non sai quando è stata fatta l’ultima verifica? Richiedi un controllo della documentazione del tuo impianto: ti diciamo cosa manca e pianifichiamo la verifica.