S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

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Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono controlli obbligatori che il datore di lavoro deve far eseguire su apparecchi di sollevamento, attrezzature a pressione e impianti di messa a terra. Le cadenze sono fissate dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e dal DPR 462/01. La prima verifica spetta a INAIL, le successive ad ASL, ARPA o organismi abilitati. Noi gestiamo l’intero ciclo per la tua azienda: denunce, richieste, scadenzario e documentazione.
Per l’azienda il problema quasi mai è la volontà. È tenere traccia di decine di date diverse, ognuna con il suo ente e la sua procedura: dalle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento alle pratiche CIVA INAIL per impianti e attrezzature. La verifica scaduta resta una delle contestazioni più frequenti durante le ispezioni.
Sono soggette a verifica periodica le attrezzature elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, cioè apparecchi di sollevamento e attrezzature a pressione. A queste si aggiungono gli impianti elettrici disciplinati dal DPR 462/01. Non basta conservare il manuale d’uso: ogni attrezzatura ha una matricola, una scadenza e un ente di riferimento da rispettare.
La frequenza dipende dal tipo di attrezzatura. Per quelle dell’Allegato VII va da annuale a quinquennale, in base a tipologia, settore di impiego e anno di fabbricazione. Per l’impianto di messa a terra la verifica è quinquennale. Diventa biennale in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio incendio e aree ATEX.
| Attrezzatura | Riferimento | Periodicità |
|---|---|---|
| Apparecchi di sollevamento materiali | Allegato VII | Annuale, biennale o triennale secondo tipo, settore e anzianità |
| Piattaforme di lavoro elevabili | Allegato VII | Annuale |
| Attrezzature a pressione | Allegato VII | Verifica di funzionamento e verifica di integrità, con cadenze legate a categoria e fluido |
| Messa a terra, ambienti ordinari | DPR 462/01 | Ogni 5 anni |
| Messa a terra in cantieri, locali medici, ambienti a maggior rischio incendio, ATEX | DPR 462/01 | Ogni 2 anni |
La prima verifica periodica spetta a INAIL, che deve intervenire entro 45 giorni dalla richiesta. Scaduto il termine, il datore di lavoro può rivolgersi a un soggetto pubblico o privato abilitato. Le verifiche successive sono a libera scelta tra ASL, ARPA dove prevista e soggetti abilitati. Per la messa a terra si incarica un organismo abilitato e lo si comunica a INAIL tramite CIVA.
Attenzione a un equivoco frequente: il manutentore non è automaticamente abilitato alle verifiche. Un organismo di ispezione, a sua volta, non può fare consulenza sullo stesso impianto. Per questo il nostro ruolo è diverso: non sostituiamo il verificatore, organizziamo tutto quello che gli serve e seguiamo l’esito. Il quadro completo delle procedure è sul portale INAIL dedicato alle attrezzature di lavoro.
Una verifica scaduta espone datore di lavoro e dirigenti alle sanzioni previste dall’art. 87 del D.Lgs. 81/08. Le conseguenze più pesanti arrivano però in caso di infortunio: responsabilità penale e civile, possibile rivalsa INAIL e contestazioni dell’assicurazione. Un verbale mancante pesa anche in gare d’appalto, audit e certificazioni ISO.
Partiamo da un censimento: quali attrezzature hai, quali sono soggette a verifica, a che punto sono matricole e verbali. Da lì costruiamo uno scadenzario unico e ti avvisiamo prima che una data diventi un problema.
No. I controlli e la manutenzione previsti dall’art. 71, comma 8, restano a carico dell’azienda. La verifica periodica accerta lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini di sicurezza, ma non ripara nulla.
Il datore di lavoro può affidarla a un soggetto abilitato. Il nominativo dell’organismo scelto va indicato già nella richiesta a INAIL, così i tempi non si allungano.
Sì, se la modifica è sostanziale: servono una nuova dichiarazione di conformità e una verifica straordinaria. La semplice manutenzione non cambia invece la scadenza periodica.
I verbali vanno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Nella pratica conviene tenere l’intero storico dell’attrezzatura, fino alla sua dismissione.
Vuoi sapere quali attrezzature sono in regola e quali no? Richiedi un check-up delle scadenze: in una sola analisi ti diciamo cosa manca, chi deve intervenire ed entro quando.