S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

La formazione in materia di sicurezza dei lavoratori somministrati spetta per legge all’agenzia per il lavoro, non all’azienda che li impiega. Lo stabilisce l’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81/2015: il somministratore informa, forma e addestra il lavoratore all’uso delle attrezzature necessarie alla mansione. Il contratto di somministrazione può però spostare questo onere sull’utilizzatore. Tutti gli altri obblighi di prevenzione restano invece sempre all’azienda utilizzatrice, che risponde del lavoratore come se fosse un proprio dipendente.
L’obbligo è dell’agenzia. L’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 81/2015 attribuisce al somministratore informazione, formazione e addestramento all’uso delle attrezzature. La stessa norma consente di derogare: il contratto di somministrazione può prevedere che l’adempimento sia svolto dall’utilizzatore. In assenza di clausola espressa, l’obbligo resta in capo all’agenzia, che deve quindi presentare i lavoratori somministrati già formati e addestrati.
Questa ripartizione è il risultato di un ribaltamento normativo. Fino al 2015 valeva la regola opposta: l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 poneva tutti gli obblighi di prevenzione e protezione a carico dell’utilizzatore. Quella disposizione è stata abrogata dall’art. 55, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act. Chi ha impostato le proprie procedure prima di quella data lavora spesso su uno schema superato.
Attenzione a come viene scritta la clausola. Spostare l’onere sull’utilizzatore significa assumersi l’organizzazione del corso, il pagamento, la verifica di apprendimento e la conservazione dell’attestato. Una formula generica del tipo “la formazione è a carico dell’utilizzatore” non basta: va indicato quale formazione, con quale monte ore e chi rilascia l’attestato.
Tutti quelli diversi dalla formazione iniziale. L’art. 35, comma 4 chiude precisando che l’utilizzatore osserva verso i somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti. Il lavoratore somministrato è un lavoratore a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e va conteggiato nel DVR.
| Adempimento | Agenzia (somministratore) | Azienda (utilizzatore) |
|---|---|---|
| Formazione generale e specifica | Sì, salvo patto contrario | Solo se previsto in contratto |
| Addestramento all’uso delle attrezzature | Sì, salvo patto contrario | Solo se previsto in contratto |
| Informazione sui rischi specifici del reparto | No | Sì, sempre |
| Consegna e manutenzione dei DPI | No | Sì, sempre |
| Sorveglianza sanitaria | No | Sì, sempre |
| Inserimento nel DVR e nel computo dei lavoratori | No | Sì, sempre |
| Formazione di preposto o addetto emergenze | No | Sì, se il lavoratore riceve l’incarico |
| Gestione dell’emergenza e piano di evacuazione | No | Sì, sempre |
Due voci meritano un chiarimento. La sorveglianza sanitaria resta dell’utilizzatore anche quando il rapporto di lavoro è con l’agenzia: è l’utilizzatore a conoscere i rischi della mansione e a nominare il medico competente. Lo stesso vale per i DPI, salvo diversa pattuizione scritta nel contratto commerciale.
Prima che la missione abbia inizio. L’art. 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 indica come momento dell’obbligo “la costituzione del rapporto di lavoro o l’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”. Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione ha eliminato ogni margine di rinvio.
È la novità che pesa di più sulle missioni brevi. Il vecchio Accordo del 21 dicembre 2011 conteneva la formula dei “60 giorni dall’assunzione”, spesso letta come una franchigia entro cui impiegare il lavoratore non ancora formato. Quella formula non esiste più: l’Accordo del 17 aprile 2025 l’ha fatta sparire e le FAQ del Ministero del Lavoro lo hanno confermato in modo esplicito, richiamando proprio il caso della somministrazione. Dal 24 maggio 2026, chiuso il periodo transitorio di dodici mesi, non è più possibile avviare corsi secondo gli schemi precedenti.
Esiste una sola deroga, introdotta in sede di conversione del D.L. 159/2025 con il nuovo art. 1-bis e illustrata dalla Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026: nelle imprese turistico-ricettive e nei pubblici esercizi elencati all’art. 5 della L. 287/1991, formazione e addestramento specifico possono concludersi entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione. La deroga non si estende ad altri settori e non tocca le abilitazioni.
Qui nasce un equivoco frequente. “Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” indica bar e ristoranti, non il lavoro somministrato: la deroga riguarda il settore, non la forma contrattuale. Un interinale inserito in un magazzino logistico non ne beneficia; un interinale che lavora in un albergo sì.
Per i lavoratori somministrati il percorso base è di 4 ore di formazione generale più una parte specifica di 4, 8 o 12 ore, determinata dal livello di rischio dell’attività svolta. L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni cinque anni. Sono le stesse durate previste per i dipendenti diretti: la somministrazione non riduce il monte ore.
Tre aspetti operativi che fanno la differenza in fase di ispezione:
La clausola sulla formazione dei lavoratori somministrati va scritta prima dell’invio in missione, non ricostruita dopo un’ispezione. Conviene che il contratto commerciale indichi almeno cinque elementi: chi eroga la formazione generale e specifica, il livello di rischio della mansione, chi fornisce i DPI, chi gestisce la sorveglianza sanitaria, come vengono trasmessi gli attestati.
Prima dell’ingresso in reparto l’utilizzatore dovrebbe avere in mano:
Il controllo richiede pochi minuti e sposta il baricentro della responsabilità. Un lavoratore inviato senza attestato valido non può essere adibito alla mansione, qualunque cosa dica il contratto.
No. La somministrazione non è un appalto: il lavoratore entra nell’organizzazione dell’utilizzatore e ne segue le direttive, quindi non si configura l’interferenza tra attività di imprese diverse che l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 intende governare. Il DUVRI non va redatto per i lavoratori somministrati.
La conseguenza pratica è l’opposto di quanto molti si aspettano: il lavoratore somministrato va trattato come personale interno, valutato nel DVR aziendale e incluso nelle procedure di emergenza. Confondere i due istituti porta a redigere un documento inutile e, al tempo stesso, a lasciare scoperto il DVR.
La mancata formazione è una contravvenzione, non un illecito amministrativo: l’art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da due a quattro mesi oppure un’ammenda, con importi rivalutati periodicamente per decreto. Gli importi raddoppiano se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicano oltre i dieci: con una squadra di lavoratori somministrati nello stesso reparto la soglia si supera in fretta.
Il rischio maggiore non è però la sanzione economica. La mancata formazione figura tra le gravi violazioni che consentono la sospensione dell’attività: il provvedimento colpisce le lavorazioni svolte dal personale non formato e arriva in giornata. In caso di infortunio, l’assenza di attestato è il primo elemento che l’organo di vigilanza verifica, e la giurisprudenza è costante nel ritenere che l’affiancamento a un collega esperto non sostituisca la formazione formale.
Sì, ai fini degli obblighi di sicurezza rientra nel computo dei lavoratori dell’utilizzatore, che lo valuta nel DVR e lo include nelle procedure di emergenza.
La formazione generale resta valida. La parte specifica va integrata quando cambia il livello di rischio o la mansione, secondo l’art. 37, comma 4, lettera b).
Il rapporto assicurativo INAIL fa capo all’agenzia, che presenta la denuncia. L’utilizzatore deve segnalare l’evento all’agenzia immediatamente, perché i termini di legge decorrono comunque dalla notizia dell’infortunio.
Sì, ma la nomina comporta per l’utilizzatore l’obbligo di formazione specifica da preposto, con durata e periodicità proprie, a suo carico e non dell’agenzia.
Verifichiamo clausole, attestati e documentazione prima che lo faccia un ispettore. Parla con un tecnico dello studio.