S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro
Hai emissioni, scarichi o rifiuti da autorizzare?
L'AUA riunisce fino a sette titoli ambientali in un'unica pratica da presentare al SUAP. Dicci quali attività svolgi: verifichiamo se rientri nell'obbligo e seguiamo la domanda fino al rinnovo.

L’Autorizzazione Unica Ambientale è il titolo che raccoglie in un solo provvedimento fino a sette autorizzazioni e comunicazioni ambientali, prima da richiedere separatamente. Riguarda le imprese non soggette ad AIA: officine meccaniche, aziende alimentari, verniciature, carrozzerie, allevamenti, impianti di recupero rifiuti. Seguiamo la pratica dall’analisi preliminare al rilascio, e poi nel tempo: rinnovi, volture e modifiche. Se hai uno scarico industriale, un camino o un impianto di recupero, questa è la pagina che ti serve.
L’AUA è un provvedimento unico introdotto dal DPR 13 marzo 2013 n. 59, in vigore dal 13 giugno 2013. Sostituisce fino a sette titoli abilitativi ambientali in un solo atto, rilasciato dal SUAP su istruttoria della Provincia. Ha durata di quindici anni e si applica alle imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale.
Il senso della norma è amministrativo prima che tecnico: un’unica domanda, un unico interlocutore, un’unica scadenza da presidiare invece di sette. Nella pratica il vantaggio si vede soprattutto al rinnovo, quando le autorizzazioni separate scadevano in momenti diversi e con enti diversi. L’AUA è per questo il primo tassello di ogni consulenza ambientale impostata bene.
Il DPR 59/2013 elenca sette titoli. L’AUA ne assorbe uno, alcuni o tutti, a seconda di che cosa fa davvero lo stabilimento.
| # | Titolo abilitativo | Riferimento |
|---|---|---|
| 1 | Autorizzazione agli scarichi idrici | Capo II, Titolo IV, Sez. II, Parte III D.Lgs. 152/2006 |
| 2 | Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica di effluenti e acque reflue | art. 112 D.Lgs. 152/2006 |
| 3 | Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera | art. 269 D.Lgs. 152/2006 |
| 4 | Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera | art. 272 D.Lgs. 152/2006 |
| 5 | Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico | art. 8, c. 4 e 6, L. 447/1995 |
| 6 | Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura | art. 9 D.Lgs. 99/1992 |
| 7 | Comunicazioni per il recupero di rifiuti in procedura semplificata | artt. 214-216 D.Lgs. 152/2006 |
Il punto 7 è quello che genera più confusione: l’AUA copre le comunicazioni di recupero semplificato, non le autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti né gli obblighi di registro e formulario, che restano in capo all’azienda e vanno seguiti a parte, con una consulenza per la gestione dei rifiuti dedicata.
L’AUA è obbligatoria per l’impresa non soggetta ad AIA che deve ottenere, rinnovare o aggiornare almeno uno dei sette titoli. È invece facoltativa se l’attività ricade solo nella comunicazione o nell’autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera. Restano esclusi gli impianti in AIA e i progetti la cui VIA assorbe già tutte le autorizzazioni ambientali.
Due esclusioni ulteriori, meno note:
Dipende dal tipo di impianto e dalle soglie. L’autorizzazione ordinaria (art. 269) è il regime pieno, con caratterizzazione delle emissioni e valori limite specifici. L’autorizzazione in via generale (art. 272) è una procedura semplificata per attività a inquinamento poco significativo, con adesione a un modello standard regionale.
La scelta non è libera: le Regioni definiscono con propri atti le attività ammesse al regime generale. Chi rientra nell’autorizzazione in via generale può presentare l’AUA volontariamente, e spesso conviene farlo se in azienda esistono anche uno scarico o un’attività di recupero, per allineare tutte le scadenze su un unico atto quindicennale.
Ogni scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura richiede autorizzazione preventiva. Quando l’azienda deve richiederla, rinnovarla o modificarla, il titolo confluisce nell’AUA. Servono la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del refluo, lo schema della rete interna con i pozzetti di prelievo e il rispetto dei limiti tabellari o del regolamento del gestore.
Attenzione a tre punti che fanno rigettare le istanze:
La domanda si presenta in via telematica al SUAP del Comune in cui insiste lo stabilimento. Il SUAP è l’unico punto di accesso e l’ente che rilascia il titolo; l’autorità competente per l’istruttoria è la Provincia. In Lombardia si usa il modello unico regionale sulla piattaforma MUTA, con oneri istruttori determinati dal tariffario fissato negli indirizzi regionali di Regione Lombardia sull’AUA.
La sequenza operativa:
L’invio diretto via PEC non è ammesso dove il SUAP ha attivato il canale telematico: è la causa più banale di improcedibilità.
Se l’AUA riunisce solo titoli con procedimento pari o inferiore a novanta giorni, l’autorità competente adotta il provvedimento entro novanta giorni dalla domanda. Se almeno un titolo supera i novanta giorni, il SUAP indice conferenza di servizi entro trenta giorni e il termine sale a centoventi giorni, che diventano centocinquanta in caso di integrazioni documentali.
L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 rientra nella seconda ipotesi: se c’è un camino da autorizzare, il calendario realistico è di quattro-cinque mesi. Va messo in conto nella pianificazione di un avvio di attività o di un nuovo reparto.
L’AUA dura quindici anni dalla data di rilascio. La domanda di rinnovo va presentata al SUAP almeno sei mesi prima della scadenza, con la stessa procedura della prima istanza. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose ex art. 108 D.Lgs. 152/2006 valgono termini e obblighi di autocontrollo più stringenti. Sei mesi sono il termine di legge, non il tempo tecnico: la data va messa a scadenzario insieme alle altre scadenze degli adempimenti ambientali.
Nel corso dei quindici anni possono servire altri tre passaggi:
Gestiamo pratiche AUA per aziende manifatturiere, agroalimentari e agricole tra Cremona, Lodi, Piacenza, Mantova, Parma e Brescia. Il lavoro parte sempre da un sopralluogo: senza vedere camini, pozzetti e aree di stoccaggio non si capisce quali titoli servano davvero, e una domanda impostata male costa mesi.
Cosa comprende l’incarico:
Per le aziende che vogliono strutturare la gestione ambientale oltre il singolo titolo, l’AUA è spesso il primo passo verso la certificazione ISO 14001.
L’AIA riguarda gli impianti a maggiore impatto elencati nell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. L’AUA riguarda tutto ciò che sta sotto quella soglia. I due regimi si escludono: un impianto soggetto ad AIA non presenta AUA.
Sì. Se l’attività è soggetta solo a comunicazione o ad autorizzazione in via generale alle emissioni, l’AUA è facoltativa. Conviene quando esistono più titoli con scadenze disallineate.
L’attività che continua senza titolo valido incorre nelle sanzioni previste dalle singole normative di settore, che restano applicabili anche quando i titoli sono confluiti nell’AUA. La domanda tardiva non sana l’esercizio nel frattempo.
Il provvedimento è adottato dall’autorità competente — in Lombardia la Provincia — e rilasciato dal SUAP, che resta l’unico interlocutore dell’impresa in tutte le fasi.
Solo per le operazioni di recupero in procedura semplificata ex artt. 214-216. Le autorizzazioni ordinarie ex artt. 208 e seguenti seguono un procedimento autonomo.