S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

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Consulenza e Sicurezza sul Lavoro
Hai coperture o manufatti in amianto?
In Lombardia il modulo NA/1 va inviato alla Regione e l'Indice di Degrado stabilisce se serve la bonifica. Segnalaci l'immobile: facciamo sopralluogo, censimento e piano di controllo e manutenzione.

Il censimento amianto è l’obbligo, previsto in Lombardia dalla L.R. 17/2003, di comunicare all’ATS competente la presenza di materiali contenenti amianto in edifici, impianti e mezzi di trasporto. Si fa con il modulo NA/1. È gratuito e spetta al proprietario o a chi gestisce l’immobile. Chi non lo invia rischia una sanzione da 100 a 1.500 euro. Dopo la notifica bisogna valutare lo stato di conservazione dei materiali e attivare un programma di controllo. Il censimento è il punto di partenza della nostra consulenza ambientale su qualunque immobile costruito prima del 1994.
In sintesi
| Domanda | Risposta breve |
|---|---|
| Chi deve farlo | Proprietari pubblici e privati, amministratori di condominio, legali rappresentanti, gestori di attività |
| Come | Modulo NA/1 compilato e firmato |
| A chi va inviato | ATS competente per territorio |
| Quanto costa | L’invio è gratuito |
| Sanzione | Da 100 a 1.500 € |
| Cosa viene dopo | Indice di Degrado, programma di controllo e manutenzione, eventuale bonifica |
Il censimento amianto è la mappatura regionale dei siti con materiali contenenti amianto (MCA). Regione Lombardia l’ha affidata all’autonotifica dei proprietari: ogni modulo NA/1 entra nella banca dati delle ATS, che la usano per programmare controlli e bonifiche. È un obbligo di legge, non una segnalazione volontaria.
Il quadro normativo si regge su pochi atti:
L’obbligo riguarda chi ha la responsabilità dell’immobile: proprietari privati e pubblici, amministratori di condominio, legali rappresentanti di aziende e gestori di attività. Vale per abitazioni, box, capannoni industriali e agricoli, uffici e impianti. Per i mezzi di trasporto con amianto la comunicazione va anche alla Provincia.
Se l’edificio è stato costruito dopo il 1994, trovare amianto è molto improbabile: a quella data il divieto era già pienamente operativo. Per gli edifici più vecchi, invece, la verifica va fatta.
Per le aziende il censimento non è un adempimento isolato. La presenza di amianto negli ambienti di lavoro va considerata nel documento di valutazione dei rischi, anche quando nessuno lo manipola: conta l’esposizione passiva di chi lavora sotto una copertura degradata.
L’amianto è stato usato per decenni come isolante, ignifugo e rinforzo del cemento. Nei capannoni lombardi il caso più frequente sono le coperture in lastre ondulate, ma i punti da controllare sono molti di più: impianti, pavimenti, controsoffitti e coibentazioni.
| Materiale | Dove si trova | Matrice |
|---|---|---|
| Lastre ondulate e piane in cemento-amianto (“eternit”) | Coperture di capannoni, tettoie, box | Compatta |
| Canne fumarie, tubazioni, cassoni per l’acqua | Impianti idrici, scarichi, camini | Compatta |
| Pavimenti in vinil-amianto | Uffici, abitazioni, negozi | Compatta |
| Pannelli di controsoffitto | Uffici, scuole, locali pubblici | Compatta o friabile |
| Rivestimenti applicati a spruzzo | Strutture metalliche, soffitti, locali tecnici | Friabile |
| Coibentazioni, corde e guarnizioni | Caldaie, tubazioni del riscaldamento, forni | Friabile |
La matrice fa la differenza. Il materiale friabile si sbriciola con la sola pressione delle dita e rilascia fibre facilmente. Il cemento-amianto è compatto: nelle lastre la quota di amianto arriva al massimo al 16% circa, e il rischio cresce con il degrado della superficie.
Le strade sono due. La prima è documentale: progetti, schede di posa, fatture e pratiche edilizie dell’epoca. La seconda è l’analisi di un campione in un laboratorio qualificato, iscritto negli elenchi del Ministero della Salute. Non rompere il materiale per “vedere com’è fatto”: il prelievo improvvisato è proprio l’operazione che libera fibre.
Il modulo NA/1 si compila con i dati del proprietario, dell’immobile e dei materiali individuati: tipo, quantità stimata, collocazione e matrice. Si firma e si invia all’ATS competente, di norma via PEC o consegna al protocollo. Non serve una perizia e non ci sono costi di presentazione.
La procedura, passo per passo:
Ge.M.A. (Gestione Manufatti in Amianto) è il servizio telematico di Regione Lombardia per i flussi informativi sull’amianto. Le ATS vi registrano i dati delle notifiche NA/1. Le imprese di bonifica lo usano per trasmettere notifiche e piani di lavoro prima di iniziare e la relazione annuale entro il 28 febbraio.
Da proprietario, di solito non accedi a Ge.M.A. direttamente: la bonifica del tuo immobile ci arriva tramite l’impresa incaricata, che si autentica con CRS o CNS. Le ATS hanno confermato che il sistema resta adeguato alle nuove regole del D.Lgs. 213/2025. Tutti i riferimenti sono sulla pagina di Regione Lombardia dedicata al Piano Regionale Amianto e ai flussi informativi.
La notifica non chiude l’obbligo. Finché l’amianto resta in sede, il proprietario deve valutarne periodicamente lo stato di conservazione e applicare il programma di controllo e manutenzione previsto dal DM 6 settembre 1994. Per le coperture in cemento-amianto la Lombardia usa uno strumento specifico: l’Indice di Degrado.
L’Indice di Degrado (ID) è definito dal Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008. Si ricava da un’ispezione visiva della copertura e assegna un punteggio a questi fattori:
Il risultato indica cosa fare e in quanto tempo:
| Indice di Degrado | Azione richiesta | Tempi |
|---|---|---|
| ID ≤ 25 | Nessuna bonifica, nuova valutazione | Ogni 2 anni |
| ID da 26 a 44 | Bonifica: rimozione, incapsulamento o sovracopertura | Entro 3 anni |
| ID ≥ 45 | Rimozione della copertura | Entro 12 mesi |
C’è un’eccezione importante: se oltre il 10% della superficie è danneggiata, con rotture o crepe evidenti, la rimozione va programmata a breve.
Il proprietario può autocertificare l’ID. Se non è in grado di calcolarlo, le ATS indicano di rivolgersi a un tecnico qualificato: un punteggio sottostimato sposta in avanti un intervento che andava fatto subito.
Se l’amianto non va rimosso subito, il DM 6 settembre 1994 chiede al proprietario o al responsabile dell’attività di:
La mancata notifica comporta una sanzione amministrativa da 100 a 1.500 euro, prevista dall’art. 8 bis della L.R. 17/2003. Le sanzioni si applicano da febbraio 2013, con i criteri della DGR IX/4777/2013. Dal 2025 i Comuni hanno di nuovo la competenza sia a irrogarle sia a incassarle.
La multa è solo il costo più visibile. Senza un censimento in regola:
Dal 24 gennaio 2026 il D.Lgs. 213/2025 ha riscritto gli articoli sull’amianto del D.Lgs. 81/2008. Prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni in edifici precedenti alla L. 257/1992, il datore di lavoro deve reperire le informazioni sulla presenza di amianto o farla accertare da un operatore qualificato.
Le novità che toccano proprietari e aziende:
Le tecniche ammesse sono tre: rimozione, incapsulamento e confinamento, di cui la sovracopertura è una variante. Solo la rimozione elimina la fonte di rischio. Le altre due lasciano l’amianto in sede e mantengono l’obbligo di controllo. Gli interventi spettano a imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
| Tecnica | In cosa consiste | Cosa resta da fare |
|---|---|---|
| Rimozione | Asporto completo del manufatto e sostituzione | Trasporto e smaltimento in impianti autorizzati |
| Incapsulamento | Pulizia della superficie e trattamento con prodotto ricoprente certificato | Verifica periodica dello stato di conservazione |
| Confinamento / sovracopertura | Barriera o nuova copertura sopra quella esistente, previo calcolo dei carichi | Controllo e manutenzione della barriera |
Il fai-da-te non è ammesso. Una rimozione improvvisata espone chi la esegue a un’inalazione elevata di fibre e disperde amianto nell’ambiente. Per piccole quantità di origine domestica, alcuni Comuni lombardi attivano servizi di raccolta dedicati.
I materiali rimossi diventano rifiuti pericolosi, con registri e formulari da gestire: è un passaggio che seguiamo insieme alla consulenza sulla gestione dei rifiuti.
Sì, con requisiti diversi a seconda di chi li chiede:
Seguiamo l’intero percorso, dalla prima verifica alla chiusura della bonifica:
No. L’invio del modulo NA/1 all’ATS è gratuito e il proprietario può compilarlo da solo. I costi riguardano eventuali analisi di laboratorio, la valutazione dell’Indice di Degrado da parte di un tecnico e gli interventi di bonifica.
Non necessariamente. La legge non impone la rimozione dell’amianto integro, ma chiede di censirlo, controllarlo e gestirlo. Per le coperture decide l’Indice di Degrado: sotto 25 basta una nuova valutazione ogni due anni.
No. In Lombardia la rimozione spetta a imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con personale formato e un piano di lavoro trasmesso all’ATS. Per piccole quantità domestiche verifica se il tuo Comune offre un servizio di raccolta.
Secondo le ATS, una copertura in cemento-amianto non costituisce di norma un rischio significativo per chi abita nelle vicinanze. Se la vedi visibilmente degradata puoi segnalarla al Comune, che attiva le verifiche di competenza.
Le ATS raccolgono le notifiche e vigilano sulle bonifiche. Le sanzioni per la mancata notifica, da 100 a 1.500 euro, sono irrogate e incassate dai Comuni, che destinano gli introiti anche a iniziative per la rimozione dell’amianto.
In genere no, perché a quella data l’amianto non si usava più. Se hai dubbi, per esempio su parti dell’immobile più vecchie del resto, conviene comunque una verifica.
Hai un capannone, una tettoia o un immobile costruito prima del 1994? Verifichiamo se c’è amianto, inviamo il modulo NA/1 e ti diciamo con l’Indice di Degrado se e quando intervenire. Richiedi un sopralluogo per il censimento amianto.