S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

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Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

In Lombardia chi preleva acqua da un pozzo segue uno di due regimi. Se l’uso è domestico, cioè per la famiglia con al massimo 1 l/s e 1.500 m³ l’anno, basta una comunicazione preventiva alla Provincia su SIPIUI e non si paga il canone. Aziende, attività agricole e usi produttivi hanno invece bisogno di una concessione di derivazione e di due adempimenti ogni anno: la denuncia dei volumi prelevati entro il 31 marzo e il canone demaniale entro il 30 giugno. Chi preleva senza titolo rischia una sanzione da 8.000 a 50.000 euro.
Questa guida mette insieme le regole del Regolamento regionale n. 2/2006, del Testo unico sulle acque (R.D. 1775/1933) e le indicazioni operative di Regione e Province. Se preferite affidare a un tecnico concessioni, denunce e rinnovi, la nostra consulenza ambientale segue le imprese in tutto il percorso.
Gli obblighi dipendono dall’uso dell’acqua. Il pozzo domestico richiede solo la comunicazione preventiva alla Provincia. Il pozzo di un’impresa o di un’azienda agricola richiede concessione, misuratore di portata, denuncia annuale dei volumi e canone. Le acque sotterranee sono pubbliche: nessun prelievo è del tutto libero, cambia il regime amministrativo.
| Adempimento | Pozzo a uso domestico | Pozzo in concessione |
|---|---|---|
| Titolo | Comunicazione preventiva alla Provincia | Concessione di derivazione |
| Canone annuo | Non dovuto | Dovuto, entro il 30 giugno |
| Misuratore di portata | Non obbligatorio, salvo diversa disposizione provinciale | Obbligatorio |
| Denuncia annuale dei volumi | Esclusa dalla norma regionale (verificare la prassi provinciale) | Obbligatoria, entro il 31 marzo |
| Scadenza del titolo | Nessuna | Sì, con domanda di rinnovo |
Le scadenze dei pozzi si sommano agli altri obblighi ambientali dell’impresa, riepilogati nella guida alle scadenze degli adempimenti ambientali. L’unica eccezione vera al regime delle acque pubbliche riguarda l’acqua piovana raccolta in cisterne al servizio di edifici o fondi agricoli, che resta libera.
Un pozzo è domestico quando lo usa il proprietario del terreno, oppure l’affittuario o l’usufruttuario con il consenso del proprietario, per i bisogni del proprio nucleo familiare e senza fini economici. Deve rispettare tre limiti: portata massima di 1 l/s, prelievo entro 1.500 m³ l’anno, nessun prelievo da falde classificate come risorse qualificate.
Gli usi ammessi dall’art. 4 del regolamento regionale sono:
I limiti cambiano da regione a regione. In Piemonte, per esempio, la soglia domestica arriva a 2 l/s e 5.000 m³ l’anno. Chi ha sedi anche in Emilia-Romagna trova un sistema diverso ancora, con una procedura di concessione semplificata per pozzi fino a 30 metri e 3.000 m³ l’anno. Le regole di questa guida valgono solo per i pozzi situati in Lombardia.
La procedura è la stessa per un pozzo da scavare e per un pozzo esistente mai dichiarato:
L’uso domestico decade appena il pozzo serve un’attività economica, anche se i volumi sono piccoli. Servono quindi una concessione o una licenza in casi come questi:
Le sonde geotermiche a circuito chiuso, che non prelevano acqua, seguono invece un regolamento specifico (r.r. 7/2010) con registrazione nel registro regionale.
La domanda di concessione si presenta online su SIPIUI all’autorità competente: la Provincia o la Città metropolitana di Milano per le piccole derivazioni, la Regione per le grandi. Servono relazioni tecniche e geologiche. La Provincia autorizza prima lo scavo e poi rilascia la concessione, che fissa portate, volumi, usi e durata.
La distinzione dipende da uso e portata. Quasi tutti i pozzi aziendali e agricoli rientrano tra le piccole derivazioni.
| Uso | Grande derivazione oltre | Autorità competente |
|---|---|---|
| Irriguo o agricolo | 1.000 l/s o 500 ettari irrigati | Regione sopra soglia, Provincia sotto |
| Idroelettrico | 3.000 kW di potenza nominale media | Regione sopra soglia, Provincia sotto |
| Tutti gli altri usi | 100 l/s | Regione sopra soglia, Provincia sotto |
La domanda va corredata, di norma, da:
Il procedimento regionale prevede una durata massima di 18 mesi, che salgono a 24 per i progetti soggetti a VIA o con domande concorrenti. Dopo l’autorizzazione allo scavo, la Provincia di Cremona concede un anno per realizzare l’opera, prorogabile di 6 mesi su richiesta motivata. Per le perforazioni oltre i 30 metri va inviata anche la comunicazione a ISPRA prevista dalla legge 464/1984, un passaggio spesso dimenticato.
| Voce di costo | Importo o criterio |
|---|---|
| Imposta di bollo sulla domanda | 16 euro |
| Spese di istruttoria | Stabilite dalla singola Provincia |
| Contributo idrografico | 1/20 del canone annuo, minimo 150 euro |
| Cauzione | Almeno un’annualità di canone, minimo 250 euro |
| Registrazione del disciplinare | Imposta di registro all’Agenzia delle Entrate |
| Primo canone | Versato alla firma del disciplinare |
La concessione non è un atto “una tantum”. Nel corso della sua vita richiede quattro attenzioni:
La denuncia dei volumi prelevati nell’anno precedente si presenta entro il 31 marzo, solo online su SIPIUI. Servono l’ID pratica o l’ID concessione, riportati sull’avviso di pagamento del canone. Si compila una scheda per ogni punto di presa e la denuncia va inviata anche se il prelievo è stato zero.
Il termine del 31 marzo deriva dalla d.g.r. 12194/2003, mentre l’invio esclusivamente telematico vale dalle denunce sui volumi 2022 (d.g.r. 7719/2022). Istruzioni e manuale d’uso sono sulla pagina regionale su derivazioni, SIPIUI e denuncia.
La sequenza operativa è semplice:
La denuncia può essere compilata anche da un consulente: chi la inserisce viene tracciato con il codice fiscale e dichiara di agire su delega del titolare.
Due casi meritano attenzione. Primo: alcune Province chiedono i volumi anche ai pozzi domestici. La Provincia di Lecco, per esempio, li richiede con un modulo cartaceo o via PEC entro il 31 marzo. Secondo: chi scarica in fognatura l’acqua prelevata da pozzo può avere un obbligo di denuncia anche verso il gestore del servizio idrico integrato (art. 165 del D.Lgs. 152/2006). Se lo scarico è industriale, il relativo titolo rientra di norma nell’Autorizzazione Unica Ambientale.
Il regolamento regionale impone ai concessionari di installare e mantenere misuratori idonei delle portate e dei volumi. L’obbligo vale anche per gli usi temporanei autorizzati con licenza. In fase di concessione o di rinnovo, ARPA Lombardia può esprimere un parere sull’idoneità dello strumento proposto.
Conviene controllare ogni anno che il contatore funzioni, che sia installato a monte di ogni utilizzo e che le letture siano annotate con data. Una denuncia senza letture attendibili è la prima cosa che emerge in un controllo.
Le concessioni a uso irriguo soggette al D.M. 31 luglio 2015 e alla d.g.r. 6035/2016 hanno un obbligo in più. I volumi derivati e utilizzati, le restituzioni e i rilasci vanno trasmessi al sistema informativo nazionale SIGRIAN, secondo le modalità indicate dalla Provincia. Molte aziende agricole delegano questo passaggio alle associazioni di categoria o ai consorzi.
Il canone è annuo e anticipato: l’obbligo nasce il 1° gennaio e il pagamento va fatto a Regione Lombardia entro il 30 giugno, tramite l’avviso pagoPA che la Regione invia entro la stessa data. L’importo dipende dall’uso e dalla portata concessa. Le utenze domestiche sono esenti.
Il canone si paga sempre alla Regione, anche per le piccole derivazioni rilasciate dalle Province. È dovuto anche da chi preleva in attesa del rilascio della concessione. Tutti i dettagli sono nella scheda regionale sui canoni demaniali.
Il calcolo segue l’art. 34 del regolamento regionale e usa come unità il modulo, pari a 100 l/s:
Esempio: un pozzo industriale concesso per 5 l/s vale 0,05 moduli. Il canone è 0,05 moltiplicato per il canone unitario industriale dell’anno; se il prodotto non supera il minimo, si versa il canone minimo.
Fanno eccezione l’irriguo “a bocca non tassata”, calcolato sugli ettari irrigati, e l’idroelettrico, calcolato sui kW. Con usi promiscui non separabili si applica l’uso con il canone più alto. I canoni unitari si aggiornano ogni anno con decreto regionale: l’ultimo pubblicato sul sito della Regione è il d.d.s. n. 18015 del 5 dicembre 2025.
| Data | Adempimento | Chi è interessato |
|---|---|---|
| 31 dicembre 2026 | Lettura dei contatori; ultimo giorno per pagare il canone 2026 con la sola mora del 2% | Concessionari |
| 1° gennaio 2027 | Nasce l’obbligo di pagamento del canone 2027 | Concessionari |
| 31 marzo 2027 | Denuncia su SIPIUI dei volumi prelevati nel 2026 | Concessionari e titolari di licenze |
| Entro 30 giugno 2027 | Arrivo dell’avviso pagoPA e pagamento del canone 2027 | Concessionari |
| Dal 1° luglio 2027 | Canone 2027 maggiorato del 2% | Concessionari in ritardo |
| Da 2 anni a 6 mesi prima della scadenza | Domanda di rinnovo della concessione | Concessionari |
| Almeno 60 giorni prima dei lavori | Comunicazione del pozzo domestico su SIPIUI | Privati |
Prelevare acqua pubblica senza concessione è un illecito amministrativo punito con una sanzione da 8.000 a 50.000 euro, da 2.000 a 10.000 euro nei casi di particolare tenuità. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta, l’autorità ordina la cessazione del prelievo e restano dovuti i canoni non versati.
La cornice sanzionale dell’art. 17 del R.D. 1775/1933 è cresciuta in fretta: 3.000-30.000 euro dal 2006, 4.000-40.000 euro con la legge 233/2021, fino agli importi attuali introdotti dal decreto siccità (D.L. 39/2023).
| Violazione | Conseguenza |
|---|---|
| Prelievo senza concessione o oltre i volumi concessi | Sanzione da 8.000 a 50.000 euro, cessazione del prelievo, canoni arretrati |
| Pozzo “domestico” usato per un’attività o oltre i limiti | La Provincia dispone la cessazione e il ripristino dei luoghi |
| Denuncia annuale omessa o tardiva | Sanzione ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 152/2006 |
| Canone pagato in ritardo | Mora del 2% a semestre fino alla riscossione coattiva |
Alcune situazioni ricorrenti espongono le imprese a sanzioni senza che il titolare se ne accorga:
Serve una comunicazione preventiva alla Provincia tramite SIPIUI, non una concessione, se il pozzo è per uso domestico e rispetta 1 l/s e 1.500 m³ l’anno. Si può scavare dopo 60 giorni se la Provincia non segnala ostacoli. Per bere l’acqua serve anche il giudizio di idoneità dell’ATS.
Il regolamento regionale esclude i pozzi domestici dalla denuncia annuale dei volumi e dall’obbligo di contatore. Le Province possono però disporre diversamente: la Provincia di Lecco, per esempio, chiede comunque i volumi prelevati entro il 31 marzo. Conviene verificare la prassi della propria Provincia.
Il titolare della concessione. Il canone si calcola sulla portata concessa, non sull’acqua effettivamente prelevata, quindi resta dovuto anche con la pompa ferma. Per smettere di pagarlo occorre presentare la rinuncia alla concessione e chiudere il pozzo secondo le indicazioni della Provincia.
Il canone va pagato comunque entro il 30 giugno. In questo caso si usa il bonifico alle coordinate indicate da Regione Lombardia, con un versamento per ogni utenza e una causale con ID pratica, codice fiscale del titolare e anno. L’importo esatto si controlla su SIPIUI.
Sì. La denuncia su SIPIUI può essere inserita da qualunque persona fisica che dichiari di essere delegata dal titolare dell’utenza. Il compilatore viene identificato con il proprio codice fiscale. Associazioni di categoria e studi tecnici gestiscono spesso le denunce per conto di aziende e agricoltori.
Dipende dall’impianto. Una pompa di calore domestica che preleva acqua di falda per la famiglia rientra nell’uso domestico. Se l’impianto serve un’attività, un condominio o un edificio non residenziale, serve la concessione. Le sonde geotermiche a circuito chiuso non prelevano acqua e seguono il r.r. 7/2010.
Occorre regolarizzare subito presentando la domanda di concessione su SIPIUI, con relazioni tecniche e geologiche. Il canone è dovuto anche durante l’istruttoria e resta ferma la sanzione per il prelievo effettuato senza titolo. Rimandare aumenta arretrati ed esposizione.