S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro
S.T.A. Barbotta affianca le imprese del Parmense in tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08: valutazione dei rischi, incarico di RSPP esterno, nomina delle figure della sicurezza, piano formativo, sorveglianza sanitaria, verifiche periodiche e gestione documentale. L’obiettivo è che tu abbia un solo interlocutore tecnico invece di quattro fornitori scollegati. Lo studio ha sede a Gadesco Pieve Delmona, circa un’ora da Parma, e ogni azienda ha un tecnico assegnato che la segue nel tempo.
Il Testo Unico chiede al datore di lavoro di valutare tutti i rischi, formalizzarli nel DVR, organizzare un servizio di prevenzione, nominare le figure previste, formare i lavoratori e gestire le emergenze. Gli obblighi scattano dal primo lavoratore. Cambia il contenuto dei documenti, non l’esistenza dell’obbligo.
Prima ancora dei documenti, la sicurezza è un’organizzazione di ruoli. Molte irregolarità nascono qui: nomine mancanti, deleghe scritte male, persone formate per un ruolo che non ricoprono più.
| Figura | Chi la designa | Nota |
|---|---|---|
| RSPP | Il datore di lavoro | Interno, esterno, o assunto dal datore di lavoro nei casi previsti dall’Allegato II |
| ASPP | Il datore di lavoro | Facoltativo, obbligatorio nelle organizzazioni più articolate |
| Medico competente | Il datore di lavoro | Obbligatorio dove è prevista sorveglianza sanitaria |
| RLS | I lavoratori | Se non viene eletto, subentra l’RLST territoriale |
| Addetti primo soccorso | Il datore di lavoro | Sempre obbligatori, con formazione specifica |
| Addetti antincendio | Il datore di lavoro | Formazione commisurata al livello di rischio incendio |
| Preposti | Il datore di lavoro | Individuazione formale, con obbligo di formazione e aggiornamento |
Sulla figura del preposto si concentrano oggi molti rilievi: va individuata per iscritto, non lasciata implicita nell’organigramma.
Ci sono due modi di rivolgersi a uno studio tecnico. Il primo è l’intervento puntuale: serve un DVR, serve una pratica, si chiude lì. Il secondo è l’assistenza continuativa, in cui il tecnico entra in azienda con una frequenza concordata, aggiorna i documenti quando cambia qualcosa e ti avvisa prima che le scadenze maturino.
Il primo ha senso quando l’azienda è stabile e ha qualcuno internamente che presidia. Il secondo conviene quando il ciclo produttivo cambia spesso, quando il personale ruota o quando nessuno in azienda ha il tempo di seguire la materia. La spesa complessiva di solito non cambia molto: cambia il fatto di non trovarsi mai a rincorrere.
Il coordinamento della sicurezza nei cantieri resta limitato alla provincia di Cremona: sul Parmense non lo eroghiamo.
La vigilanza è dell’Azienda USL di Parma, tramite il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica, articolato sui distretti di Parma, Fidenza-San Secondo, Sud Est e Valli Taro e Ceno. Il quadro programmatico è quello della Regione Emilia-Romagna, diverso da quello lombardo per piani mirati e modulistica.
Per un’azienda con stabilimenti su due regioni è una differenza concreta: procedure, format di notifica e campagne di vigilanza non coincidono. Gestirle con un unico impianto documentale evita di tenere due archivi paralleli.
Operiamo su tutta la provincia, con maggiore continuità su Parma, Fidenza, Salsomaggiore Terme, Noceto, Fontevivo, Fontanellato, Collecchio, San Secondo Parmense, Colorno, Busseto, Soragna, Medesano e Langhirano.
La fascia della Bassa lungo la via Emilia e il corridoio verso Casalmaggiore sono le aree più rapide da raggiungere. Per gli stabilimenti della pedemontana, verso Langhirano e la Val Baganza, programmiamo visite accorpate per contenere trasferte e costi.
Sì, nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08, che individua tipologie e soglie dimensionali. Deve però frequentare il corso specifico e mantenerlo aggiornato. Fuori da quei casi, o quando manca il tempo di presidiare davvero il ruolo, l’incarico va affidato a un RSPP interno o esterno.
Sì. L’obbligo di valutare i rischi e di formalizzarlo scatta dal primo lavoratore, comprese alcune forme di collaborazione assimilate. Cambia la complessità del documento, non l’obbligo.
L’assenza del documento è tra le violazioni più gravi previste dal Testo Unico, con conseguenze penali per il datore di lavoro e, nei casi indicati dall’Allegato I, con la possibilità di sospensione dell’attività imprenditoriale. È anche l’elemento che pesa di più in sede civile dopo un infortunio.
Sì, ed è una delle ragioni per cui ci chiamano. Un unico referente tecnico gestisce due organi di vigilanza diversi mantenendo un solo impianto documentale e un solo scadenzario.