Redazione DUVRI per appalti e servizi in azienda

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) va redatto dal datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture a ditte esterne o lavoratori autonomi dentro la propria azienda. Il documento individua i rischi che nascono dalla compresenza delle diverse attività e le misure per eliminarli o ridurli. Va allegato al contratto d’appalto.

Ci occupiamo della redazione del DUVRI con sopralluogo nei vostri ambienti e riunione di coordinamento con l’appaltatore. Il documento si integra con gli altri adempimenti di sicurezza sul lavoro e con il documento di valutazione dei rischi della vostra azienda.

Cos’è il DUVRI e cosa significa?

DUVRI significa Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. È previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Riguarda solo i rischi che nascono dal contatto tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore, non i rischi propri del lavoro della ditta esterna. Serve a coordinare le imprese e a quantificare i costi della sicurezza.

Si parla di interferenza quando lavoratori di datori di lavoro diversi operano nello stesso luogo, anche in momenti diversi. Alcuni esempi:

  • un carrellista che transita dove lavora un manutentore esterno;
  • un pavimento bagnato dall’impresa di pulizie durante l’orario d’ufficio;
  • un tecnico che interviene su un quadro elettrico mentre il reparto è operativo.

Il riferimento normativo completo è il testo unico sulla sicurezza, che all’art. 26 disciplina gli obblighi legati ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione.

Quando è obbligatorio il DUVRI?

Il DUVRI è obbligatorio quando il datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda e ha la disponibilità giuridica dei luoghi. Serve ogni volta che le attività esterne possono interferire con quelle dei propri dipendenti, salvo le esclusioni previste dal comma 3-bis.

Casi tipici in cui va redatto:

  • pulizie e sanificazione dei locali;
  • manutenzione di impianti, macchine e aree verdi;
  • servizi di mensa, vigilanza e logistica interna;
  • installazione e assistenza tecnica su attrezzature.

Quando il DUVRI non serve

Il comma 3-bis esclude l’obbligo in tre casi:

  • servizi di natura intellettuale;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi che non superano i cinque uomini-giorno.

Gli uomini-giorno si calcolano sommando le giornate di lavoro necessarie nell’arco di un anno dall’inizio dei lavori.

L’esenzione però non vale se l’attività comporta uno di questi rischi:

Rischio che fa scattare l’obbligoEsempio
Incendio di livello elevatoDepositi di sostanze infiammabili
Lavori in ambienti confinati (DPR 177/2011)Pulizia di cisterne, pozzi, fognature
Agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologiciLaboratori, reparti di verniciatura
AmiantoInterventi su coperture in cemento-amianto
Atmosfere esplosiveAree ATEX, silos, impianti di verniciatura
Rischi particolari dell’Allegato XILavori in quota, rischio elettrico, scavi

Le esclusioni non cancellano gli altri obblighi. Restano sempre la verifica dell’idoneità dell’appaltatore, lo scambio di informazioni sui rischi e il coordinamento.

Chi deve redigere il DUVRI?

Il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente, cioè dall’azienda che affida il lavoro e ha la disponibilità dei luoghi. Non può essere scaricato sull’appaltatore, che però collabora fornendo informazioni sui propri rischi. Il committente può farsi supportare dall’RSPP o da un consulente tecnico, ma la responsabilità resta sua.

Ci sono alcuni casi particolari:

  • Settori a basso rischio. In alternativa al documento, il committente può nominare un proprio incaricato che sovrintenda a cooperazione e coordinamento. L’incaricato deve avere formazione, esperienza e conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro.
  • Committente diverso dal datore di lavoro, tipico degli appalti pubblici. Chi affida il contratto prepara un DUVRI con i rischi standard di quel tipo di prestazione. Prima dell’inizio dei lavori, chi ospita l’appalto lo integra con i rischi specifici dei propri luoghi. L’esecutore firma l’integrazione per accettazione.
  • Appaltatori e subappaltatori. Devono comunicare espressamente al committente i nominativi dei propri preposti.

Se in azienda manca una figura tecnica interna, un RSPP esterno può seguire l’intero processo di gestione degli appalti.

Cosa deve contenere la documentazione DUVRI?

Il DUVRI deve contenere l’analisi dei rischi da interferenza, le misure di prevenzione e protezione adottate e la stima dei costi della sicurezza. Va allegato al contratto e aggiornato quando cambiano lavori, fasi o imprese coinvolte. La legge non impone un modello unico, ma il documento deve essere specifico per quell’appalto e quei luoghi.

Un DUVRI completo comprende di solito:

  1. l’anagrafica di committente, appaltatori ed eventuali subappaltatori, con i referenti;
  2. la descrizione dell’appalto, con aree, orari e durata;
  3. i rischi presenti nei luoghi del committente e le misure di emergenza;
  4. le interferenze individuate e le misure previste per ciascuna;
  5. i costi della sicurezza per le interferenze;
  6. i verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento;
  7. le firme delle parti.

I costi della sicurezza vanno indicati in modo specifico nei contratti d’appalto, subappalto e somministrazione. Se mancano, il contratto è nullo. Inoltre questi costi non possono essere ribassati.

Il committente deve anche verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore. Come minimo servono la visura camerale e l’autocertificazione dei requisiti. Il personale dell’appaltatore deve inoltre portare una tessera di riconoscimento con foto, generalità e nome del datore di lavoro.

DUVRI in cantiere: serve o basta il PSC?

Nei cantieri temporanei o mobili del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 il DUVRI non si applica. Al suo posto servono due documenti: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal coordinatore, e il POS di ogni impresa esecutrice. Il DUVRI resta invece lo strumento corretto per lavori e servizi in azienda che non costituiscono cantiere.

DocumentoChi lo redigeQuando serve
DUVRIDatore di lavoro committenteAppalti di lavori, servizi e forniture in azienda
PSCCoordinatore per la progettazioneCantieri con più imprese esecutrici
POSOgni impresa esecutriceOgni cantiere in cui l’impresa opera

Per i lavori edili trovate i dettagli nella pagina sul piano operativo di sicurezza.

Imprese di pulizie e sanificazione: serve il DUVRI?

Sì, nella maggior parte dei casi. I contratti con le imprese di pulizie sono tra gli appalti più comuni che richiedono il DUVRI, per tre motivi:

  • il servizio è continuativo e supera facilmente i cinque uomini-giorno annui;
  • si svolge negli stessi spazi usati dai dipendenti;
  • spesso avviene durante l’orario di lavoro.

Le interferenze più frequenti sono queste:

  • rischio di scivolamento su pavimenti bagnati in corridoi e scale;
  • uso di prodotti chimici vicino a postazioni occupate;
  • carrelli e cavi delle macchine lavasciuga lungo le vie di esodo;
  • accesso a reparti produttivi, magazzini o aree con macchine in funzione;
  • lavoro fuori orario, con gestione di allarmi, chiavi ed emergenze.

Durante le ispezioni, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e i servizi di prevenzione delle ASL/ATS chiedono spesso il DUVRI quando in azienda opera un’impresa di pulizie esterna.

Quali sanzioni rischia chi non redige il DUVRI?

Chi non redige il DUVRI quando è obbligatorio rischia l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda. Gli importi base vanno da 1.500 a 6.000 euro e dal 2023 sono rivalutati del 15,9%. In caso di infortunio si aggiungono le responsabilità penali e la responsabilità solidale con l’appaltatore per i danni non coperti da INAIL.

ViolazioneConseguenza
Mancata cooperazione e coordinamento, omessa elaborazione del DUVRI, mancata indicazione dei prepostiArresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro, importi base (art. 55, comma 5, lett. d)
Mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionaleArresto da due a quattro mesi o ammenda (art. 55, comma 5, lett. b)
Costi della sicurezza non indicati nel contrattoNullità del contratto (art. 1418 c.c.)
Danni al lavoratore dell’appaltatore non indennizzati da INAILResponsabilità solidale del committente

Il Decreto Direttoriale n. 111/2023 ha aumentato del 15,9% le ammende del D.Lgs. 81/2008. L’aumento si applica agli importi già maggiorati del 10% nel 2019 e vale per le violazioni commesse dopo la sua pubblicazione. Con la rivalutazione, l’ammenda per l’omessa elaborazione del DUVRI va da circa 1.738 a 6.954 euro.

Come lavoriamo alla redazione del DUVRI

  1. Analisi del contratto. Verifichiamo se l’appalto rientra nell’obbligo o in un’esclusione.
  2. Sopralluogo. Esaminiamo aree di intervento, percorsi, orari e gestione delle emergenze.
  3. Raccolta dati. Chiediamo all’appaltatore i documenti di idoneità, i rischi che introduce e il nominativo del preposto.
  4. Valutazione. Individuiamo le interferenze, definiamo le misure e stimiamo i costi della sicurezza.
  5. Riunione di coordinamento. Condividiamo il documento con le imprese e raccogliamo le firme.
  6. Aggiornamento. Rivediamo il DUVRI quando cambiano fasi, imprese o condizioni operative.

Domande frequenti sul DUVRI

Il DUVRI va rifatto a ogni rinnovo del contratto?

Va aggiornato ogni volta che cambiano attività, luoghi, orari o imprese. Se il servizio resta identico, basta una revisione documentata con le nuove firme.

L’appaltatore può preparare il DUVRI al posto del committente?

No. L’obbligo è del datore di lavoro committente. L’appaltatore collabora e fornisce le informazioni sui propri rischi, ma non può sostituirsi al committente.

Il DUVRI sostituisce il DVR?

No. Il DVR valuta i rischi della propria attività, mentre il DUVRI valuta solo quelli da interferenza con le ditte esterne. I due documenti devono essere coerenti tra loro.

Per una consegna di merce serve il DUVRI?

Per la sola fornitura di materiali no, se non ci sono rischi particolari. Resta comunque l’obbligo di informare il fornitore sui rischi presenti nell’area di scarico.

Il testo integrale della norma è consultabile all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.