S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

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Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) va redatto dal datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture a ditte esterne o lavoratori autonomi dentro la propria azienda. Il documento individua i rischi che nascono dalla compresenza delle diverse attività e le misure per eliminarli o ridurli. Va allegato al contratto d’appalto.
Ci occupiamo della redazione del DUVRI con sopralluogo nei vostri ambienti e riunione di coordinamento con l’appaltatore. Il documento si integra con gli altri adempimenti di sicurezza sul lavoro e con il documento di valutazione dei rischi della vostra azienda.
DUVRI significa Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. È previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Riguarda solo i rischi che nascono dal contatto tra le attività del committente e quelle dell’appaltatore, non i rischi propri del lavoro della ditta esterna. Serve a coordinare le imprese e a quantificare i costi della sicurezza.
Si parla di interferenza quando lavoratori di datori di lavoro diversi operano nello stesso luogo, anche in momenti diversi. Alcuni esempi:
Il riferimento normativo completo è il testo unico sulla sicurezza, che all’art. 26 disciplina gli obblighi legati ai contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione.
Il DUVRI è obbligatorio quando il datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda e ha la disponibilità giuridica dei luoghi. Serve ogni volta che le attività esterne possono interferire con quelle dei propri dipendenti, salvo le esclusioni previste dal comma 3-bis.
Casi tipici in cui va redatto:
Il comma 3-bis esclude l’obbligo in tre casi:
Gli uomini-giorno si calcolano sommando le giornate di lavoro necessarie nell’arco di un anno dall’inizio dei lavori.
L’esenzione però non vale se l’attività comporta uno di questi rischi:
| Rischio che fa scattare l’obbligo | Esempio |
|---|---|
| Incendio di livello elevato | Depositi di sostanze infiammabili |
| Lavori in ambienti confinati (DPR 177/2011) | Pulizia di cisterne, pozzi, fognature |
| Agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici | Laboratori, reparti di verniciatura |
| Amianto | Interventi su coperture in cemento-amianto |
| Atmosfere esplosive | Aree ATEX, silos, impianti di verniciatura |
| Rischi particolari dell’Allegato XI | Lavori in quota, rischio elettrico, scavi |
Le esclusioni non cancellano gli altri obblighi. Restano sempre la verifica dell’idoneità dell’appaltatore, lo scambio di informazioni sui rischi e il coordinamento.
Il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente, cioè dall’azienda che affida il lavoro e ha la disponibilità dei luoghi. Non può essere scaricato sull’appaltatore, che però collabora fornendo informazioni sui propri rischi. Il committente può farsi supportare dall’RSPP o da un consulente tecnico, ma la responsabilità resta sua.
Ci sono alcuni casi particolari:
Se in azienda manca una figura tecnica interna, un RSPP esterno può seguire l’intero processo di gestione degli appalti.
Il DUVRI deve contenere l’analisi dei rischi da interferenza, le misure di prevenzione e protezione adottate e la stima dei costi della sicurezza. Va allegato al contratto e aggiornato quando cambiano lavori, fasi o imprese coinvolte. La legge non impone un modello unico, ma il documento deve essere specifico per quell’appalto e quei luoghi.
Un DUVRI completo comprende di solito:
I costi della sicurezza vanno indicati in modo specifico nei contratti d’appalto, subappalto e somministrazione. Se mancano, il contratto è nullo. Inoltre questi costi non possono essere ribassati.
Il committente deve anche verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore. Come minimo servono la visura camerale e l’autocertificazione dei requisiti. Il personale dell’appaltatore deve inoltre portare una tessera di riconoscimento con foto, generalità e nome del datore di lavoro.
Nei cantieri temporanei o mobili del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 il DUVRI non si applica. Al suo posto servono due documenti: il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal coordinatore, e il POS di ogni impresa esecutrice. Il DUVRI resta invece lo strumento corretto per lavori e servizi in azienda che non costituiscono cantiere.
| Documento | Chi lo redige | Quando serve |
|---|---|---|
| DUVRI | Datore di lavoro committente | Appalti di lavori, servizi e forniture in azienda |
| PSC | Coordinatore per la progettazione | Cantieri con più imprese esecutrici |
| POS | Ogni impresa esecutrice | Ogni cantiere in cui l’impresa opera |
Per i lavori edili trovate i dettagli nella pagina sul piano operativo di sicurezza.
Sì, nella maggior parte dei casi. I contratti con le imprese di pulizie sono tra gli appalti più comuni che richiedono il DUVRI, per tre motivi:
Le interferenze più frequenti sono queste:
Durante le ispezioni, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e i servizi di prevenzione delle ASL/ATS chiedono spesso il DUVRI quando in azienda opera un’impresa di pulizie esterna.
Chi non redige il DUVRI quando è obbligatorio rischia l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda. Gli importi base vanno da 1.500 a 6.000 euro e dal 2023 sono rivalutati del 15,9%. In caso di infortunio si aggiungono le responsabilità penali e la responsabilità solidale con l’appaltatore per i danni non coperti da INAIL.
| Violazione | Conseguenza |
|---|---|
| Mancata cooperazione e coordinamento, omessa elaborazione del DUVRI, mancata indicazione dei preposti | Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro, importi base (art. 55, comma 5, lett. d) |
| Mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale | Arresto da due a quattro mesi o ammenda (art. 55, comma 5, lett. b) |
| Costi della sicurezza non indicati nel contratto | Nullità del contratto (art. 1418 c.c.) |
| Danni al lavoratore dell’appaltatore non indennizzati da INAIL | Responsabilità solidale del committente |
Il Decreto Direttoriale n. 111/2023 ha aumentato del 15,9% le ammende del D.Lgs. 81/2008. L’aumento si applica agli importi già maggiorati del 10% nel 2019 e vale per le violazioni commesse dopo la sua pubblicazione. Con la rivalutazione, l’ammenda per l’omessa elaborazione del DUVRI va da circa 1.738 a 6.954 euro.
Va aggiornato ogni volta che cambiano attività, luoghi, orari o imprese. Se il servizio resta identico, basta una revisione documentata con le nuove firme.
No. L’obbligo è del datore di lavoro committente. L’appaltatore collabora e fornisce le informazioni sui propri rischi, ma non può sostituirsi al committente.
No. Il DVR valuta i rischi della propria attività, mentre il DUVRI valuta solo quelli da interferenza con le ditte esterne. I due documenti devono essere coerenti tra loro.
Per la sola fornitura di materiali no, se non ci sono rischi particolari. Resta comunque l’obbligo di informare il fornitore sui rischi presenti nell’area di scarico.
Il testo integrale della norma è consultabile all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.