A partire dal 7 aprile 2026, l’entrata in vigore della Legge n. 34/2026 ha introdotto modifiche sostanziali al D.Lgs. 81/2008, ponendo al centro la sicurezza e la trasparenza nel rapporto di lavoro da remoto.
Le nuove norme si applicano a tutti i datori di lavoro con rapporti di smart working attivi, indipendentemente dalla dimensione aziendale.
La novità di rilievo è l’introduzione del comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. 81/2008.
Ogni datore di lavoro ha ora l’obbligo di consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta dettagliata sui rischi a ogni dipendente in smart working e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Cosa deve contenere il documento:
- Rischi generali: legati alla natura dell’attività svolta.
- Rischi specifici: connessi alla modalità di lavoro agile.
- Rischi VDT: pericoli legati all’uso prolungato di videoterminali fuori sede.
- Prevenzione: l’elenco completo delle misure adottate dall’azienda per tutelare la salute del lavoratore.
Per garantire la conformità normativa ed evitare sanzioni, si raccomanda di intervenire tempestivamente con i seguenti passi:
- Predisporre o aggiornare l’informativa scritta sulla sicurezza, adattata al ruolo e al contesto di ogni lavoratore agile.
- Consegnare il documento a ciascun lavoratore e al RLS, acquisendo firma di ricevuta o utilizzando strumenti digitali tracciabili.
- Aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) includendo la valutazione dei rischi legata al lavoro agile.
- Verificare che l’accordo individuale di lavoro agile sia vigente e comunicato al Ministero del Lavoro tramite portale telematico.
- Pianificare il rinnovo annuale dell’informativa.
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