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Adempimenti per utilizzo Diisocianati

11 Luglio 2023

Con la pubblicazione del Regolamento UE1149/2020, a partire dal 24 agosto 2023 i Diisocianati (composti chimici contenuti in prodotti ad uso professionale) non devono essere usati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione sia inferiore allo 0,1% di peso.

Quindi, a partire dal 24 agosto 2023, per i prodotti ad uso professionale contenenti Diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1% di peso, i lavoratori adibiti all’utilizzo (intesi dipendenti, lavoratori autonomi e datori di lavoro) devono essere in possesso di una formazione specifica per l’utilizzo in sicurezza.

I diisocianati sono molto diffusi e utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche. Si trovano come impiego, ad esempio, nel settore della produzione di componenti per le automobili, nelle carrozzerie, nel settore dell’edilizia e affini (impiantisti, serramentisti, carpenteria tetto, cappottisti, imbianchini, …), nella produzione di mobili, nella produzione di materie plastiche o componentistica per l’automotive.

Vi ricordiamo che le informazioni, relative alla eventuale presenza e alla relativa concentrazione di diisocianati nei prodotti chimici che utilizzate, sono contenute nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza relative di ogni prodotto che dovete obbligatoriamente richiedere aggiornate ai vs fornitori ed inviare all’RSPP per la valutazione dei rischi.

I corsi di formazione per l’uso di prodotti contenenti Diisocianati sono organizzati da Enti di formazione accreditati tra cui le associazioni di categoria.

Vi invitiamo pertanto a verificare con i vs fornitori le caratteristiche dei prodotti di cui sopra e gli eventuali obblighi di formazione in caso di prodotti con contenuti di diisocianati superiori al limite stabilito.

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