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A chi spetta la formazione di lavoratori assunti con contratti di somministrazione?

6 Luglio 2020

Il contratto di somministrazione di lavoro è una particolare tipologia di lavoro temporaneo dove un’agenzia di somministrazione (interinale) mette a disposizione il proprio lavoratore all’azienda utilizzatrice. Il lavoratore, svolge attività subordinata all’utilizzatore.

Naturalmente, questi lavoratori sono in tutto e per tutto lavoratori ex art. 2 comma 1 lettera a del S.Lgs. 81/2008 e sono soggetti di tutela come tali.

Tuttavia, anche a causa di diverse modifiche legislative, potrebbe non essere sempre chiaro a chi spetta erogare la formazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, se all’agenzia o all’utilizzatore.

All’interno del Job Act, specificatamente, al comma 4 dell’art. 35 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà” è riportata tale previsione:

“Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.”

Tale previsione fu, infine, recepita anche dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, al punto 12.5 prevede che:

“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li informa e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.”

Vi consigliamo di verificare sempre il contratto stipulato con agenzia al fine di verificare a chi spetta l’obbligo della formazione

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