Dichiarazione CE di conformità e marcatura CE delle macchine

La dichiarazione CE di conformità è l’atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria responsabilità, che la macchina rispetta i requisiti essenziali di sicurezza dell’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE. Non è un certificato che qualcuno rilascia: la firma il fabbricante, e dietro deve esserci un fascicolo tecnico che regga a un controllo. Redigiamo entrambi, insieme all’analisi dei rischi, alla valutazione dei RES e al manuale d’uso.

Serve quando costruisci una macchina, quando ne modifichi una in modo sostanziale o quando colleghi più attrezzature a formare una linea. Se invece hai attrezzature costruite prima del settembre 1996, il percorso è diverso e passa dall’adeguamento all’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.

Il perimetro cambia anche in base alla destinazione: una macchina che lavora in atmosfera potenzialmente esplosiva ricade anche sotto la direttiva ATEX, e gli accessori di sollevamento seguono in più il regime delle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento. Il quadro completo dei servizi è nella pagina sicurezza macchine e conformità delle attrezzature.

Chi firma la dichiarazione CE di conformità?

La firma il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione Europea. Firmandola assume la piena responsabilità legale della conformità della macchina. Il consulente redige i documenti che la sostengono, ma non può firmarla al posto dell’azienda: non esiste un ente che “rilascia” la marcatura CE, salvo i casi dell’Allegato IV che richiedono un organismo notificato.

Cosa deve contenere la dichiarazione CE di conformità?

I contenuti minimi sono fissati dall’Allegato II della Direttiva. Ne mancano quasi sempre due: il nome della persona incaricata di costituire il fascicolo tecnico, che deve risiedere nell’UE, e l’elenco puntuale delle norme armonizzate applicate.

ElementoNota pratica
Ragione sociale e indirizzo completo del fabbricanteE del mandatario, se esiste
Nome e indirizzo del responsabile del fascicolo tecnicoDeve risiedere nell’UE. Errore frequente su macchine importate
Descrizione e identificazione della macchinaDenominazione, funzione, modello, tipo, numero di serie
Dichiarazione di conformità alla DirettivaE alle altre direttive applicabili: bassa tensione, EMC, ATEX
Norme armonizzate e specifiche tecniche applicateElenco puntuale, non generico
Dati dell’organismo notificatoSolo per le macchine dell’Allegato IV
Luogo, data e firma del soggetto autorizzatoLa firma manoscritta non è obbligatoria, ma il firmatario va identificato

Per le quasi-macchine il documento è diverso: si redige una dichiarazione di incorporazione, che elenca i requisiti essenziali applicati e vieta la messa in servizio finché l’insieme finale non è dichiarato conforme.

Cosa contiene il fascicolo tecnico e per quanto va conservato?

Il fascicolo tecnico dimostra che la macchina è stata progettata e costruita rispettando i requisiti essenziali. Contiene disegni complessivi, schemi elettrici e pneumatici, l’analisi dei rischi con le misure adottate, i calcoli, i report di prova, l’elenco delle norme applicate e una copia del manuale d’uso.

Non va consegnato al cliente: resta al fabbricante, che deve tenerlo a disposizione delle autorità di vigilanza per almeno dieci anni dall’ultima produzione. Al cliente vanno dichiarazione di conformità e manuale d’uso in lingua italiana.

Se assemblo una linea con macchine mie, devo rimarcarla?

Dipende dalla prevalenza. Quando si collegano più attrezzature che lavorano come un insieme solidale, nasce una macchina nuova che va valutata come tale. Se la linea è composta in prevalenza da macchine recenti e complete di documentazione, si costruisce il fascicolo tecnico dell’insieme e si marca CE. Se invece prevalgono macchine vecchie o prive di fascicolo, la marcatura dell’insieme diventa una finzione: si lavora sui requisiti dell’Allegato V, documentando le interfacce fra le macchine.

Stessa logica per le modifiche. Secondo le linee guida interregionali sul D.P.R. 459/96, una macchina è “nuova” quando l’intervento ne ha cambiato la destinazione d’uso o le prestazioni, o ha variato la natura dei rischi. Ripristinare una protezione non è una modifica sostanziale; automatizzare un ciclo manuale o sostituire la logica elettromeccanica con un PLC di norma lo è. La valutazione va documentata prima dell’intervento, non dopo.

Cosa cambia dal 20 gennaio 2027?

Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE, senza transizione graduale. Cambiano i nomi e i riferimenti: la dichiarazione CE di conformità diventa dichiarazione di conformità UE, i requisiti essenziali passano all’Allegato III e la documentazione tecnica all’Allegato IV.

Il punto operativo è la data di immissione sul mercato, non quella dell’ordine. Una macchina progettata oggi ma consegnata dopo il 19 gennaio 2027 deve già rispettare il Regolamento. Se stai lavorando su commesse con consegna nel 2027, impostiamo il fascicolo tecnico sul nuovo schema fin da subito: rifarlo dopo costa molto di più.

Cosa facciamo, in concreto

  • Analisi dei rischi secondo la Direttiva Macchine e la UNI EN ISO 12100, con l’elenco dei rischi residui da riportare sulla macchina e nel manuale
  • Valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza (RES), voce per voce, con esito documentato
  • Organizzazione del fascicolo tecnico, incluse le lacune da colmare sulle macchine già in produzione
  • Redazione della dichiarazione CE di conformità o della dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine
  • Manuali d’uso e manutenzione in italiano, coerenti con i rischi residui rilevati

Partiamo da un sopralluogo: fotografiamo protezioni, comandi e circuiti di sicurezza, poi confrontiamo lo stato reale con la documentazione esistente. Da lì esce l’elenco degli interventi materiali da eseguire prima di poter firmare. Seguiamo aziende manifatturiere, agricole e della logistica nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Mantova, Parma e Piacenza.

Domande frequenti sulla conformità e marcatura CE

Quanto tempo serve per arrivare alla dichiarazione?

Per una macchina singola con progettazione disponibile, in genere tre o quattro settimane. Se mancano schemi elettrici o servono interventi sui ripari, i tempi dipendono dal costruttore e dal manutentore: la parte documentale è quasi mai il collo di bottiglia.

Il consulente può firmare la dichiarazione al posto mio?

No. La firma resta del fabbricante, che assume la responsabilità legale. Il consulente redige analisi dei rischi, fascicolo tecnico e manuale, e risponde della correttezza tecnica del proprio lavoro.

Ho comprato una macchina extra-UE con marcatura CE: è sufficiente?

Non sempre. Chi importa assume obblighi propri e deve verificare che esista un fascicolo tecnico e un responsabile residente nell’UE. Molte macchine arrivano con una targhetta CE e una dichiarazione formalmente incompleta.

Serve un organismo notificato?

Solo per le macchine elencate nell’Allegato IV, come presse, seghe circolari o ponti sollevatori per veicoli. Per tutte le altre il fabbricante autocertifica, costruendo il fascicolo tecnico.

Devi marcare CE una macchina o una linea? Mandaci foto della targhetta e la documentazione che hai. Ti diciamo cosa manca e in quanto tempo si chiude, con un preventivo entro 48 ore. Richiedi il sopralluogo

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