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CONTATTI STRETTI COVID-19 – DEFINIZIONI E RIFLESSIONI

29 Ottobre 2020

Ci teniamo a porre l’attenzione su alcune definizioni e disposizioni ufficiali:

CONTATTO STRETTO (AD ALTO RISCHIO) DI UN CASO CONFERMATO COVID-19

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso confermato COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso confermato COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso confermato COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso confermato COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso confermato COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso confermato COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso confermato COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso confermato COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

CONTATTO CASUALE (A BASSO RISCHIO) DI UN CASO CONFERMATO COVID-19

  • qualsiasi persona esposta al caso, che non rientra tra i criteri di un contatto stretto.

In caso di presenza di un caso confermato COVID-19 le autorità di sanità pubblica locali di competenza (es: ATS, AUSL..) svolgono un’indagine epidemiologica a seguito della quale, a seconda del livello di rischio dell’esposizione, stabiliscono e comunicano le modalità di gestione e monitoraggio dei contatti con il caso confermato

I contatti che sono individuati come ad alto rischio seguono un “protocollo di quarantena”;

I contatti che sono individuati come a basso rischio  seguono un “protocollo di automonitoraggio”

Le azioni chiave di seguito descritte sono da osservare per un periodo di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso:

CONTATTO STRETTO (AD ALTO RISCHIO) -> PROTOCOLLO DI QUARANTENACONTATTO CASUALE (A BASSO RISCHIO) -> PROTOCOLLO DI AUTOMONITORAGGIO
rimanere in quarantena a casa, con divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora e di contatti sociali;
– automonitoraggio per la comparsa di segni/sintomi compatibili con COVID-19;
– misurare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno;
– evitare l’uso di farmaci che riducono la febbre (es: paracetamolo) per alcune ore prima di misurare la temperatura;
– rimanere raggiungibili dalle autorità di sanità pubblica per le attività di sorvegliata;seguire le buone pratiche respiratorie e una rigorosa igiene delle mani;
– rispettare il distanziamento fisico tenendo una distanza di almeno due metri dalle altre persone;
– in caso di insorgenza di sintomi isolarsi immediatamente e contattare il proprio medico, preferibilmente telefonicamente, seguendo le istruzioni delle autorità di sanità pubblica locali.
non è necessario rimanere in quarantena;
– automonitoraggio per segni/sintomi compatibili con COVID-19;
– rispetto delle misure di distanziamento fisico ed evitare viaggi;
– seguire le buone pratiche respiratorie e una rigorosa igiene delle mani;
– in caso di insorgenza di sintomi isolarsi immediatamente e contattare il proprio medico, preferibilmente telefonicamente, seguendo le istruzioni delle autorità di sanità pubblica locali

Cosa significa per un ambiente di lavoro?

Che è importante che il Datore di Lavoro:

  • definisca un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
  • si accerti che le disposizioni ivi indicate siano rispettate da tutti i lavoratori.

Ricordiamo le misure minime:

  • misurazione della temperatura corporea (per regione Lombardia);
  • utilizzo dei DPI prescritti dal protocollo (soprattutto la mascherina);
  • distanziamento minimo di un metro tra i lavoratori;
  • sanificazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature;
  • igienizzazione delle mani;
  • gestione degli ingressi;
  • gestione degli spazi comuni.

Se non avete ancora provveduto a redigere un ” Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro ” vi invitiamo a contattarci al più presto.

E cosa fare in caso di un proprio lavoratore dichiarato CASO CONFERMATO COVID-19?

Il Datore di Lavoro dovrà collaborare con le autorità di sanità pubblica locali al fine di individuare i contatti stretti (come da definizione precedente).

Ne consegue che se le disposizioni indicate nel “Protocollo condiviso di regolamentazione” sono rispettate (soprattutto il costante utilizzo dei DPI, il distanziamento tra i lavoratori e l’igienizzazione delle mani) si riduce la possibilità che le autorità di sanità pubblica locali individuino un numero elevato di contatti stretti tra i lavoratori dell’azienda e impongano l’attuazione del “protocollo di quarantena” per ognuno di essi.

Riferimenti ufficiali:

  • circolare del Ministero della Salute  n. 18584 del 29/05/2020;
  • Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 Versione al 25 giugno2020 – Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020;
  • circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020;
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