Rischio caldo sul lavoro: valutazione, obblighi e misure

Il caldo è un rischio lavorativo a tutti gli effetti e va valutato come tutti gli altri. L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a considerare ogni rischio per la salute dei lavoratori, microclima compreso; l’articolo 180 classifica il microclima tra gli agenti fisici. Non serve una norma dedicata: l’obbligo esiste già. A questo si aggiungono, ogni estate, le ordinanze regionali che vietano il lavoro all’aperto nelle ore centrali nei giorni a rischio elevato. Chi non aggiorna il documento di valutazione dei rischi è scoperto sia sul piano sanzionatorio sia su quello assicurativo.

Che cos’è il rischio da stress termico?

Lo stress termico è la condizione in cui l’organismo non riesce più a mantenere stabile la temperatura corporea. Non dipende dalla sola temperatura dell’aria: concorrono umidità, irraggiamento solare, ventilazione, sforzo fisico della mansione e uso di DPI che ostacolano la dispersione del calore. Per questo due lavoratori sotto la stessa temperatura possono correre rischi molto diversi.

Conviene distinguere tre concetti che spesso vengono confusi:

  • Stress termico: la sollecitazione a cui è sottoposto l’organismo per effetto combinato di calore, umidità e sforzo.
  • Microclima severo caldo: l’ambiente in cui i parametri termici escludono il comfort e richiedono metodi di valutazione specifici.
  • Radiazione solare: l’esposizione diretta al sole e ai raggi UV, con effetti termici ma anche dermatologici e oculari.

Il rischio non riguarda solo il lavoro all’aperto. Fonderie, stabilimenti senza ricambio d’aria, cucine industriali, serre, lavanderie, magazzini sotto copertura metallica e locali tecnici presentano criticità paragonabili, e a volte superiori, a quelle di un cantiere.

Il caldo va valutato nel DVR?

Sì. L’esposizione al calore e alla radiazione solare rientra tra i rischi che il datore di lavoro deve valutare ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e riportare nel DVR, con le relative misure di prevenzione. Il riferimento tecnico attuale sono le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 19 giugno 2025.

Le Linee di indirizzo armonizzano i documenti regionali emanati negli anni precedenti e sono pensate per datori di lavoro, RSPP, medici competenti, coordinatori e preposti. Non introducono nuovi obblighi: forniscono il metodo con cui adempiere a quelli già previsti dal Testo Unico sulla sicurezza.

Una valutazione generica del tipo “nei mesi estivi si raccomanda di bere acqua” non regge a un’ispezione. Serve un’analisi per mansione, con misure proporzionate e verificabili.

Cosa prevedono le ordinanze regionali sul caldo?

Da alcuni anni le Regioni emanano ogni estate ordinanze contingibili e urgenti che vietano il lavoro all’aperto nelle ore centrali della giornata, nei giorni in cui il rischio è classificato come alto. In Lombardia il provvedimento di riferimento per l’estate 2026 è stato l’Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026.

ElementoContenuto dell’ordinanza lombarda 2026
Periodo di vigenzadal 10 giugno al 23 settembre 2026
Fascia oraria vietata12:30 – 16:00
Settori interessatiagricolo e florovivaistico, cantieri edili all’aperto, cave
Condizione di attivazionerischio “ALTO” sulla mappa Worklimate INAIL-CNR alle ore 12, profilo “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”
Esclusioniattività urgenti e di pubblica utilità, protezione civile, salvaguardia dell’incolumità pubblica
Sanzioneart. 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave

Due precisazioni che nella pratica fanno la differenza. Primo: il divieto non è permanente né generalizzato, ma scatta solo nelle giornate in cui la mappa segnala rischio alto. L’azienda deve quindi consultare e documentare quotidianamente la verifica, perché in caso di controllo l’onere della prova è suo. La mappa è consultabile sul portale previsionale del progetto Worklimate, sviluppato da INAIL e CNR.

Secondo: l’ordinanza non sostituisce il D.Lgs. 81/2008 e non esaurisce gli obblighi aziendali. Anche nei settori esclusi dal divieto — logistica nei piazzali, manutenzione del verde, ambienti chiusi non climatizzati — resta l’obbligo di valutare il rischio e adottare misure adeguate.

Ogni Regione emana il proprio provvedimento con date e perimetri diversi. Le imprese che operano su più province o regioni devono verificare l’ordinanza applicabile a ciascun cantiere.

Come si valuta il rischio calore in azienda?

La valutazione procede per livelli, dal più semplice al più oneroso. Si sale di livello solo se il precedente segnala criticità.

  1. Screening preliminare. Le Linee di indirizzo propongono una lista di controllo che indaga temperatura dell’aria (oltre 28 °C?), temperatura radiante, umidità, flussi d’aria, sforzo fisico e tipologia di DPI. È sufficiente una sola risposta affermativa per passare all’approfondimento.
  2. Monitoraggio sul campo. Termo-igrometri in postazione fissa e calcolo dell’indice Humidex danno una prima misura oggettiva delle condizioni reali, che spesso differiscono dai dati meteo della stazione più vicina.
  3. Valutazione strumentale. Per gli ambienti severi si ricorre all’indice WBGT (UNI EN ISO 7243) o al metodo PHS – Predicted Heat Strain (UNI EN ISO 7933), che stima la sollecitazione termica prevedibile e consente di definire i cicli lavoro-recupero.

La valutazione va ripetuta quando cambiano lavorazioni, DPI, layout produttivo o quando si presentano eventi sentinella: malori, cali di rendimento anomali, infortuni nelle ore calde.

Quali misure adottare contro il caldo?

Le misure organizzative precedono quelle individuali. I DPI sono l’ultima linea di difesa, non la prima.

Tipo di misuraEsempi operativi
Organizzativeanticipo dell’orario, rotazione delle mansioni, pause di recupero programmate in ambiente fresco, divieto di lavoro isolato
Tecnicheombreggiamento delle postazioni, ventilazione forzata, schermatura delle sorgenti radianti, coibentazione delle coperture
Igienicheacqua fresca disponibile in prossimità della postazione, aree di ristoro adeguate, integrazione salina se indicata dal medico competente
DPI e indumentitessuti traspiranti, copricapo, occhiali con filtro UV, creme a protezione elevata per le parti esposte
Sanitariesorveglianza sanitaria mirata, attenzione ai lavoratori con patologie croniche, acclimatazione graduale dei neoassunti e dei rientri

L’acclimatazione è il punto più sottovalutato. Un lavoratore non acclimatato è esposto a un rischio sensibilmente maggiore: i primi giorni di lavoro al caldo, dopo una malattia o dopo le ferie, il carico va ridotto e aumentato in modo progressivo.

Va poi garantita la formazione e informazione dei lavoratori sul riconoscimento precoce dei sintomi. Una procedura di emergenza che nessuno conosce non produce alcun effetto protettivo.

Colpo di calore: come riconoscerlo e cosa fare

Il colpo di calore è un’emergenza medica. Si distingue dalle forme minori per la compromissione dello stato di coscienza e per la temperatura corporea molto elevata, generalmente oltre i 40 °C.

Segnali di allarme progressivi:

  • crampi muscolari, sudorazione profusa, sete intensa;
  • debolezza, nausea, mal di testa, vertigini;
  • confusione, irritabilità, difficoltà di coordinazione;
  • cute calda e arrossata, arresto della sudorazione, perdita di coscienza.

Cosa fare subito: allertare il 112, spostare la persona in luogo fresco e ombreggiato, sdraiarla con le gambe sollevate, rimuovere gli indumenti in eccesso, raffreddare il corpo con acqua fresca e ventilazione, non somministrare liquidi a chi non è pienamente cosciente.

Un malore da calore è un infortunio sul lavoro a tutti gli effetti e come tale va trattato in fase di gestione dell’infortunio e di denuncia.

Come si gestisce il rischio caldo in cantiere?

Nei cantieri temporanei o mobili il coordinatore per la progettazione deve considerare lo stress da caldo già in fase di elaborazione del PSC, prevedendo aree di ristoro ombreggiate, punti acqua e la possibilità di modificare l’inizio delle lavorazioni. L’indicazione è consolidata dalla circolare INAIL 4753 del 26 luglio 2022 e ripresa dalle Linee di indirizzo del 2025.

L’impresa esecutrice recepisce le misure nel proprio piano operativo di sicurezza, declinandole sulle lavorazioni effettive: quota di lavoro in copertura, uso di bitume o materiali che irraggiano calore, impiego di DPI anticaduta o indumenti impermeabili che impediscono l’evaporazione del sudore.

Si può chiedere la cassa integrazione per il caldo?

Sì. Quando la sospensione dell’attività dipende da temperature elevate, le imprese possono accedere alla CIGO con la causale “evento meteo”, oppure alla causale per ordine di pubblica autorità quando esiste un’ordinanza regionale o comunale. Per gli operai agricoli lo strumento è la CISOA.

Il messaggio INPS 2130 del 3 luglio 2025 ha fissato i criteri tecnici: la soglia di riferimento è 35 °C, ma rileva anche la temperatura percepita, che può risultare superiore per effetto di umidità, irraggiamento, materiali lavorati, carico fisico e DPI. La soglia non è quindi un limite automatico: va documentata una valutazione concreta della lavorazione, di norma richiamando il DVR o il POS.

Per il 2026 il DL 107/2026 e il successivo messaggio INPS 2418 del 20 luglio 2026 hanno rafforzato le tutele per gli eventi compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026: i periodi autorizzati non rientrano nel limite delle 52 settimane del biennio mobile e non comportano il versamento del contributo addizionale. In agricoltura le giornate di CISOA non incidono sul limite annuo di 90 giornate. Le risorse sono soggette a un tetto di spesa monitorato dall’INPS.

Attenzione a un errore ricorrente: non è possibile presentare due domande per gli stessi lavoratori e periodi sovrapposti, una con causale “ordine di pubblica autorità” e l’altra con causale “evento meteo”.

Domande frequenti

Il rischio caldo riguarda solo chi lavora all’aperto?

No. Riguarda anche gli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dal clima esterno: capannoni, magazzini, locali tecnici, cucine, serre e lavorazioni con sorgenti di calore. In questi casi l’ordinanza non impone il blocco orario, ma l’obbligo di valutazione e di adozione delle misure resta pieno.

Esiste una temperatura oltre la quale è vietato lavorare?

Non esiste una soglia generale di legge. Il divieto orario deriva dalle ordinanze regionali e si attiva sulla base della mappa di rischio, non di un valore fisso di temperatura. La soglia di 35 °C citata dall’INPS riguarda l’accesso agli ammortizzatori sociali, non un divieto di lavorare.

Chi decide di sospendere le lavorazioni?

Il datore di lavoro, sulla base della valutazione del rischio e del supporto dell’RSPP. In presenza di un’ordinanza in vigore e di rischio classificato alto, la sospensione nella fascia oraria indicata è obbligatoria.

Ogni quanto va aggiornata la valutazione?

A ogni modifica significativa delle lavorazioni, dei DPI o degli ambienti, e comunque quando si verificano infortuni o malori riconducibili al calore. È buona pratica una revisione annuale prima dell’estate.

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