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ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025 – COSA CAMBIA? PRINCIPALI NOVITÀ

27 Giugno 2025
  1. MODIFICATI GLI OBBLIGHI DI FORMARE IL LAVORATORE

La formazione sulla sicurezza (generale e specifica) deve avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro (contratto dipendente, somministrazione lavoro, tirocinio, stage…), verificando l’eventualità che la formazione sia già stata sostenuta dal lavoratore precedentemente con controllo dell’attestato;
  • deve essere completata prima dell’inizio delle attività lavorative prima che il lavoratore sia adibito alla mansione;
  • del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Essendo abrogato l’accorso stato regioni del 21/12/2011 è abolito il termine dei 60 giorni dalla data di assunzione entro i quali completare il percorso formativo.

Questa disposizione recepisce in maniera inequivocabile il principio secondo cui nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza essere stato formato.

Restano invariate le seguenti disposizioni:

  • FORMAZIONE GENERALE

PRIMA FORMAZIONE: è possibile in modalità PRESENZA FISICA, VIDEO CONFERENZA SINCRONA o E-LEARNING.

AGGIORNAMENTO: non necessario  in quanto il corso di prima formazione costituisce credito formativo permanente.

  • FORMAZIONE SPECIFICA

PRIMA FORMAZIONE: monte ore valutato in relazione al codice ateco.

Solo il corso rischio BASSO è possibile in modalità PRESENZA FISICA, VIDEO CONFERENZA SINCRONA o E-LEARNING.

Per il rischio MEDIO o ALTO è consentito solo corso in PRESENZA FISICA o VIDEO CONFERENZA SINCRONA.

AGGIORNAMENTO: 6 ore ogni 5 anni a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

  • AGGIORNAMENTO FORMAZIONE (sia SPECIFICA che ATTREZZATURE che FIGURE PER LA SICUREZZA)

L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

  • INTRODOTTO CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO (ANCHE SE NON RSPP)

PRIMA FORMAZIONE: 16 ore + 6 ore (modulo aggiuntivo per i cantieri).

Il corso è obbligatorio e deve essere svolto entro 24 mesi dall’entrata in vigore (24/05/2027).

AGGIORNAMENTO : 6 ore ogni 5 anni in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Sia PRIMA FORMAZIONE che AGGIORNAMENTO sono possibili in modalità PRESENZA FISICA, VIDEO CONFERENZA SINCRONA o E-LEARNING.

  • MODIFICATO CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI

PRIMA FORMAZIONE: 12 ore + 6 ore (modulo aggiuntivo per i cantieri).

Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

AGGIORNAMENTO: 6 ore ogni 5 anni in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Sia PRIMA FORMAZIONE che AGGIORNAMENTO sono possibili in modalità PRESENZA FISICA, VIDEO CONFERENZA SINCRONA o E-LEARNING.

  • MODIFICATO CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI

Modificata la prima formazione e la periodicità dell’ aggiornamento per preposti

PRIMA FORMAZIONE: 12 ore.

Formazione per preposto dopo aver frequentato formazione generale e specifica.

AGGIORNAMENTO: 6 ore ogni 2 anni a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo (24/05/2026).

Sia PRIMA FORMAZIONE che AGGIORNAMENTO sono possibili solo in modalità PRESENZA FISICA, VIDEO CONFERENZA SINCRONA (non è consentito E-LEARNING).

  • DEFINITO CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AD ATTIVITÀ DI LAVORO IN AMBIENTI CONFINATI

PRIMA FORMAZIONE: Definito monte ore e programma di formazione per LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI che operano in AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI.

I corsi di formazione devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (24/05/2026).

AGGIORNAMENTO: cadenza quinquennale dalla data di fine corso riportata nell’attestato e con durata minima di 4 ore.

Sia PRIMA FORMAZIONE che AGGIORNAMENTO sono possibili solo in modalità PRESENZA FISICA.

  • DEFINITO CORSO FORMAZIONE PER ALCUNE ATTREZZATUREE CONFERMATO PER ALTRE

PRIMA FORMAZIONE: Definito monte ore e programma di formazione per le seguenti attrezzature precedentemente non normate.

  • Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccogli frutta (comunemente detta carro raccogli-frutta (CRF)
  • Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
  • Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte.

I corsi di formazione devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

AGGIORNAMENTO: cadenza quinquennale dalla data di fine corso riportata nell’attestato e con durata minima di 4 ore.

Sia PRIMA FORMAZIONE che AGGIORNAMENTO sono possibili solo in modalità PRESENZA FISICA.

Restano confermati i corsi teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • gru per autocarro
  • gru a torre
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • gru mobili
  • trattori agricoli o forestali
  • escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
  • pompe per calcestruzzo
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