Controllo dei presidi antincendio in azienda

Il controllo dei presidi antincendio è l’insieme delle verifiche periodiche che il datore di lavoro deve garantire su estintori, idranti, naspi, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione e illuminazione di emergenza. Il DM 1° settembre 2021, detto decreto controlli, distingue tre attività distinte: la sorveglianza, il controllo periodico e la manutenzione. Cambiano la periodicità, chi le esegue e come vanno registrate. Ogni intervento va annotato sul registro dei controlli antincendio, l’unico documento che dimostra, in caso di ispezione o di incendio, che l’obbligo è stato rispettato.

Nella pratica il problema non è quasi mai il presidio: è la documentazione. Aziende con estintori perfettamente efficienti si trovano in difficoltà davanti ai Vigili del Fuoco perché il registro è incompleto, perché nessuno ha nominato gli incaricati della sorveglianza o perché le scadenze del manutentore non coincidono con quelle previste dalle norme UNI. Su questo interveniamo: affianchiamo le aziende di Cremona e provincia nella progettazione antincendio e nelle pratiche di prevenzione incendi, nella formazione degli addetti antincendio e nella valutazione del rischio incendio all’interno del DVR, da cui discende la scelta dei presidi stessi. Per il quadro normativo completo dei tre decreti del 2021 abbiamo preparato una guida agli obblighi di prevenzione incendi.

Che differenza c’è tra sorveglianza, controllo e manutenzione?

La sorveglianza è un controllo visivo che verifica che il presidio sia presente, integro e accessibile: la fa personale interno formato. Il controllo periodico verifica la funzionalità completa dell’attrezzatura e richiede competenza tecnica. La manutenzione comprende il controllo e vi aggiunge la sostituzione programmata dei componenti. Le tre attività si sommano, non si sostituiscono.

Sorveglianza. È l’insieme dei controlli visivi che si svolgono nell’intervallo tra due controlli periodici. Verifica che l’estintore sia al suo posto, che il manometro sia in scala, che il cartellino sia leggibile, che nulla ostruisca l’accesso alla cassetta idrante, che le porte REI non siano tenute aperte con un cuneo. Non serve un tecnico: la esegue un lavoratore designato dal datore di lavoro, formato sulle modalità di controllo, in genere un addetto alla squadra antincendio o un preposto.

Controllo periodico. Verifica la completa e corretta funzionalità del presidio, con la frequenza indicata dalle norme tecniche o dal manuale d’uso del produttore. Per gli estintori significa verifica della pressione interna, dello stato della carica, degli accessori e del meccanismo di apertura. Richiede strumentazione e competenza specifica.

Manutenzione. È l’intervento che mantiene in efficienza l’attrezzatura. Include il controllo e vi aggiunge smontaggio, pulizia, sostituzione delle parti usurate.

Revisione e collaudo. Sono le fasi più invasive previste per gli estintori: la revisione comporta lo svuotamento e la sostituzione integrale dell’agente estinguente; il collaudo verifica la tenuta del serbatoio in pressione e si esegue in officina.

Chi può eseguire il controllo dei presidi antincendio?

La sorveglianza spetta a personale interno formato e designato. Il controllo periodico e la manutenzione spettano a un tecnico manutentore. Dal 25 settembre 2026 quel tecnico dovrà essere qualificato: l’art. 4 del DM 1° settembre 2021, più volte prorogato, entra in vigore a quella data per effetto del DM 15 luglio 2025.

È il cambiamento più rilevante degli ultimi anni per chi gestisce presidi antincendio, e riguarda direttamente il datore di lavoro, non solo il manutentore. Dalla stessa data decadono anche i Nulla Osta Temporanei rilasciati nel regime transitorio, indipendentemente dalla data di emissione. Chi affida la manutenzione a un fornitore esterno dovrà quindi verificare che i tecnici che entrano in azienda siano in possesso dell’attestazione rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e conservarne copia insieme al registro.

Tre verifiche da fare subito, prima della scadenza:

  1. Chiedere al proprio manutentore lo stato della qualificazione dei tecnici che operano sui vostri impianti.
  2. Verificare che il contratto di manutenzione preveda la consegna dei rapporti di intervento e delle qualifiche aggiornate.
  3. Controllare che gli incaricati interni della sorveglianza siano nominati per iscritto e formati come addetti antincendio ai sensi del DM 2 settembre 2021.

Ogni quanto vanno controllati i presidi antincendio?

Le periodicità non sono fissate dal decreto, che rinvia alle norme tecniche di prodotto e ai manuali d’uso. Per gli estintori la UNI 9994-1, nella sua edizione 2024, prevede sorveglianza secondo la valutazione del rischio, controllo periodico semestrale e manutenzione annuale. Sotto lo schema dei presidi più diffusi.

PresidioSorveglianzaControllo periodicoInterventi maggioriNorma di riferimento
Estintori portatili e carrellatiSecondo valutazione del rischio, in pratica mensileSemestraleRevisione e collaudo variabili per tipo di estinguente e di serbatoioUNI 9994-1:2024
Idranti, naspi e cassetteMensileSemestraleProva di pressione delle tubazioni ogni 5 anniUNI EN 671-3, UNI 10779
Impianto di rivelazione e allarmeAutodiagnosi della centraleSemestraleVerifica funzionale annuale su quota dei dispositiviUNI 11224, UNI 9795
Porte tagliafuoco ed elementi REIMensile, visivaSemestraleSostituzione guarnizioni secondo usuraUNI 11473-3
Illuminazione di emergenzaMensile, test breveSemestraleProva di autonomia annualeUNI 11222, UNI EN 50172
Evacuatori di fumo e caloreMensileSemestraleProva funzionale annualeUNI 9494-3
Prova di evacuazioneAlmeno annualeDM 2 settembre 2021

Attenzione a non confondere questi controlli con le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: sono obblighi distinti, con norme e scadenze proprie, e capita spesso di trovarli mescolati nello stesso registro.

Due precisazioni che generano quasi tutti gli errori di pianificazione. La prima: le scadenze si calcolano dalla data dell’ultimo intervento, non dall’inizio dell’anno solare, e un calendario costruito a mano si disallinea nel giro di pochi mesi. La seconda: queste sono frequenze minime. Una valutazione del rischio più severa, un ambiente polveroso o corrosivo, l’indicazione del produttore possono imporre intervalli più stretti. In un ambiente con atmosfere esplosive classificato ATEX o in un magazzino con carico d’incendio elevato, il semestrale non basta.

Che cos’è il registro dei controlli antincendio?

Il registro dei controlli antincendio è il documento in cui vengono annotate tutte le attività di sorveglianza, controllo, manutenzione, revisione e collaudo dei presidi, insieme alla formazione degli addetti e alle prove di evacuazione. Va tenuto in azienda, aggiornato a ogni intervento ed esibito su richiesta degli organi di vigilanza.

Per essere utile in sede ispettiva deve contenere, per ogni riga: data, identificativo del presidio o del gruppo omogeneo, tipo di attività svolta, esito, anomalie rilevate e azioni correttive, nominativo e firma di chi ha operato. Per gli interventi del manutentore va indicata anche la qualifica. Un registro con l’esito “OK” e nessun identificativo non dimostra nulla.

Il registro non è un adempimento formale: è l’unico elemento che consente al datore di lavoro di dimostrare un comportamento diligente in caso di incendio, ed è il primo documento richiesto da Vigili del Fuoco e ATS. È anche il documento su cui si concentrano le compagnie assicurative quando istruiscono una pratica di rivalsa.

Cosa rischia il datore di lavoro se i controlli non sono documentati?

L’art. 46 del D.Lgs. 81/08 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di adottare le misure per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze. La violazione del comma 2 è una contravvenzione punita, ai sensi dell’art. 55, comma 5, lettera c), con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (importi rivalutati periodicamente con decreto direttoriale).

La sanzione penale, però, è il rischio minore. In caso di incendio con danni a persone, l’assenza di un registro coerente sposta il baricentro della responsabilità sul datore di lavoro e apre la strada alla rivalsa dell’assicurazione, con esposizioni economiche di tutt’altro ordine di grandezza rispetto all’ammenda.

Come possiamo affiancarti

Non eseguiamo la manutenzione degli estintori: quella spetta al tecnico manutentore. Ci occupiamo di ciò che sta prima e dopo, cioè della parte che in un’ispezione fa la differenza.

  • Censimento dei presidi. Rilievo in campo di estintori, idranti, porte REI, rivelatori e illuminazione di emergenza, con planimetria aggiornata e codifica univoca di ogni dispositivo.
  • Impostazione del registro e del calendario delle scadenze. Costruiamo il piano dei controlli sulle norme UNI applicabili e sulla vostra valutazione del rischio incendio, non su un modello generico.
  • Verifica del fornitore. Controlliamo che i rapporti di intervento siano completi, che le periodicità siano rispettate e che i tecnici siano qualificati secondo il DM 1° settembre 2021.
  • Nomina e formazione degli incaricati. Designazione degli addetti alla sorveglianza e corsi antincendio di livello 1, 2 o 3 secondo il DM 2 settembre 2021.
  • Assistenza in sede di controllo. Vi affianchiamo durante le visite di Vigili del Fuoco e ATS e nella gestione delle prescrizioni.

Se il tema è più ampio della manutenzione, ci occupiamo anche di progettazione antincendio e pratiche di prevenzione incendi: SCIA, valutazione del progetto, rinnovo periodico di conformità.

Operiamo su Cremona e provincia e sulle province limitrofe, con sopralluogo in azienda.

In sintesi

  • Il DM 1° settembre 2021 distingue sorveglianza, controllo periodico e manutenzione: attività diverse, con esecutori e frequenze diverse.
  • La sorveglianza è interna, il controllo e la manutenzione richiedono un tecnico manutentore.
  • Dal 25 settembre 2026 il tecnico manutentore deve essere qualificato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  • Le periodicità derivano dalle norme UNI e dai manuali d’uso, sono minime e si calcolano dall’ultimo intervento.
  • Il registro dei controlli antincendio è ciò che dimostra il rispetto dell’obbligo. Senza registro, l’adempimento non esiste.

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