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Gadesco Pieve Delmona (CR)
Verifica periodica gru e attrezzature di sollevamento INAIL
Gli apparecchi di sollevamento elencati nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 devono essere sottoposti a verifica periodica obbligatoria a carico del datore di lavoro. La prima verifica spetta all’INAIL, le successive alla ASL o a un soggetto abilitato. Prima ancora, l’attrezzatura va comunicata all’INAIL tramite il portale CIVA per ottenere il numero di matricola. L’obbligo è posto dall’articolo 71, comma 11, del Testo Unico e le modalità sono disciplinate dal D.M. 11 aprile 2011.
Ci occupiamo di questo adempimento per le aziende di Cremona e delle province limitrofe: censimento del parco attrezzature, pratica CIVA, calendario delle scadenze, rapporti con l’ente verificatore.
Quali apparecchi di sollevamento sono soggetti a verifica periodica?
L’obbligo non riguarda tutte le macchine aziendali, ma solo quelle indicate nell’Allegato VII del Testo Unico. Per il sollevamento rientrano due famiglie.
Sollevamento di materiali — apparecchi non azionati a mano con portata superiore a 200 kg:
- gru su autocarro e autogrù;
- gru a torre, a bandiera, a cavalletto, derrick;
- carroponti e monorotaie;
- carrelli semoventi a braccio telescopico (voce autonoma dell’allegato);
- idroestrattori a forza centrifuga, con periodicità legate al tipo e al diametro del paniere.
Sollevamento di persone:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e piattaforme fuori strada per operazioni in frutteto;
- ponti mobili sviluppabili su carro, ad azionamento motorizzato o a sviluppo verticale azionati a mano;
- piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
- ponti sospesi e relativi argani;
- scale aeree ad inclinazione variabile;
- ascensori e montacarichi da cantiere con cabina o piattaforma guidata verticalmente.
Due precisazioni che generano spesso errori in azienda. Il carrello elevatore frontale — il comune muletto a forche — non compare nell’Allegato VII: la voce dell’allegato riguarda i carrelli semoventi a braccio telescopico. E gli ascensori citati dall’allegato sono quelli da cantiere: gli impianti civili e industriali installati in modo permanente seguono un regime diverso, disciplinato dal D.P.R. 162/1999.
Restano comunque dovuti, su tutte le attrezzature, gli obblighi di manutenzione e di controllo previsti dai commi 4 e 8 dell’articolo 71: sono adempimenti distinti dalla verifica periodica, con un regime sanzionatorio diverso.
Ogni quanto va fatta la verifica periodica?
La periodicità dipende dal tipo di apparecchio, dal settore di impiego e dall’anno di fabbricazione. Di seguito le voci dell’Allegato VII che riguardano il sollevamento, nel testo vigente.
| Attrezzatura | Periodicità |
|---|---|
| Scale aeree ad inclinazione variabile | Annuale |
| Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato | Annuale |
| Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto | Triennale |
| Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano | Biennale |
| Ponti sospesi e relativi argani | Biennale |
| Carrelli semoventi a braccio telescopico | Annuale |
| Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne | Biennale |
| Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente | Annuale |
| Sollevamento materiali > 200 kg, non azionati a mano, tipo mobile o trasferibile, impiegati in costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo | Annuale |
| Sollevamento materiali > 200 kg, tipo mobile o trasferibile, utilizzo regolare, fabbricazione antecedente 10 anni | Annuale |
| Sollevamento materiali > 200 kg, tipo mobile o trasferibile, utilizzo regolare, fabbricazione non antecedente 10 anni | Biennale |
| Sollevamento materiali > 200 kg, tipo fisso, impiegati in costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, fabbricazione antecedente 10 anni | Annuale |
| Sollevamento materiali > 200 kg, tipo fisso, impiegati in costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, fabbricazione non antecedente 10 anni | Biennale |
| Sollevamento materiali > 200 kg, tipo fisso, utilizzo regolare, fabbricazione antecedente 10 anni | Biennale |
| Sollevamento materiali > 200 kg, tipo fisso, utilizzo regolare, fabbricazione non antecedente 10 anni | Triennale |
Fonte: Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, testo vigente. Gli idroestrattori a forza centrifuga hanno voci proprie, con periodicità da annuale a triennale secondo il tipo, il diametro del paniere e i fluidi trattati.
La periodicità decorre dalla data dell’ultima verifica. Nella pratica il punto delicato non è leggere la tabella, ma stabilire sotto quale voce ricade una determinata macchina: la stessa gru può essere annuale o biennale a seconda del settore in cui opera.
La nuova voce sulle piattaforme elevabili
La Legge 11 marzo 2026 n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026, ha modificato l’Allegato VII inserendo la voce «piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto», con verifica triennale.
Va letta con attenzione: la voce «ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato», a verifica annuale, resta nell’elenco. Molte PLE venivano finora ricondotte proprio a quella voce. L’attribuzione dell’attrezzatura all’una o all’altra va quindi valutata caso per caso sulle sue caratteristiche tecniche, e il calendario aziendale delle scadenze va rivisto di conseguenza.
L’indagine supplementare oltre i vent’anni
Gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile e i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato messi in esercizio da oltre vent’anni sono soggetti a un’indagine supplementare, prevista dal punto 2, lettera c) dell’Allegato II al D.M. 11 aprile 2011. Serve a individuare vizi, difetti o anomalie prodottisi nell’uso e a stabilire la vita residua della macchina, con le eventuali nuove portate nominali.
Le risultanze vanno esibite in sede di verifica periodica. I contenuti minimi sono stati chiariti dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 18 del 23 maggio 2013.
Chi esegue la prima verifica e chi le successive?
La titolarità è divisa, e da questo dipende a chi va inoltrata la richiesta.
Prima verifica periodica — INAIL. L’articolo 71, comma 11, attribuisce all’INAIL la prima delle verifiche periodiche, da effettuarsi entro 45 giorni dalla richiesta. La domanda va presentata all’Unità Operativa Territoriale competente, indicando il soggetto abilitato di cui l’Istituto potrà avvalersi. Decorso inutilmente il termine, il datore di lavoro può rivolgersi direttamente a un soggetto pubblico o privato abilitato.
Verifiche successive alla prima — ASL o soggetto abilitato. Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che la richiesta sia inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine, a scelta del datore di lavoro, alla ASL competente per territorio o a un soggetto abilitato iscritto nell’elenco del Ministero del Lavoro.
Le verifiche sono onerose e le spese sono a carico del datore di lavoro. I verbali devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza presso il luogo in cui l’attrezzatura è utilizzata.
Come si comunica la messa in servizio su CIVA?
Dal 27 maggio 2019 la comunicazione di messa in servizio e la richiesta di prima verifica si presentano esclusivamente in via telematica attraverso l’applicativo CIVA di INAIL. La vecchia modulistica cartacea non è più utilizzabile.
La sequenza è questa:
- Acquisto o primo utilizzo dell’attrezzatura.
- Comunicazione di messa in servizio su CIVA, con dati del datore di lavoro, dati tecnici della macchina e documentazione del fabbricante.
- Assegnazione del numero di matricola da parte dell’INAIL. Senza matricola nessun soggetto abilitato può eseguire la prima verifica.
- Richiesta di prima verifica periodica su CIVA, indicando il soggetto abilitato.
- Verifica ed emissione del verbale, caricato a sistema.
- Verifiche successive, gestite con l’ente scelto secondo la periodicità dell’Allegato VII.
La gestione delle credenziali, l’abbinamento dei codici ditta e l’inserimento corretto dei dati tecnici sono i punti in cui le pratiche si bloccano più spesso. Se avete altre pratiche aperte sul portale, vedete anche la pagina dedicata alle pratiche CIVA INAIL e alla denuncia degli impianti.
Cosa succede se la verifica periodica non viene richiesta?
La violazione dell’articolo 71, comma 11, è punita a carico del datore di lavoro e del dirigente con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Gli importi sono quelli risultanti dalla rivalutazione del 15,9% disposta dal decreto del Ministero del Lavoro del 20 settembre 2023.
Diverso e più severo è il regime che riguarda i commi 1, 2, 4, 7 e 8 dell’articolo 71 — fra cui la manutenzione e i controlli sulle attrezzature — sanzionati dall’articolo 87, comma 2, lettera c) con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
Oltre all’aspetto sanzionatorio, il verbale di verifica è il documento che attesta lo stato di conservazione e di efficienza dell’attrezzatura ai fini di sicurezza, e va tenuto a disposizione dell’organo di vigilanza. Per inquadrare l’adempimento nel quadro complessivo si veda la pagina dedicata al Testo Unico sulla sicurezza.
Come gestiamo le verifiche periodiche per la vostra azienda
Nella maggior parte delle aziende il problema non è la singola verifica: è sapere quali attrezzature sono soggette all’obbligo, quali hanno la matricola, quando scadono e chi le ha viste per ultimo. Lavoriamo su questo.
- Censimento del parco attrezzature: identifichiamo quali macchine rientrano nell’Allegato VII e sotto quale voce, che è il passaggio in cui si concentrano gli errori di classificazione.
- Pratiche CIVA: messa in servizio, richiesta di matricola, richiesta di prima verifica, variazioni di sede e volture per macchine acquistate usate.
- Scadenzario: calendario delle verifiche con preavviso, ricalcolato dopo ogni verbale e dopo ogni modifica normativa.
- Coordinamento con l’ente verificatore: scelta del soggetto abilitato, preparazione dell’attrezzatura e della documentazione, assistenza durante la verifica.
- Gestione delle non conformità: valutazione delle prescrizioni ricevute e piano di adeguamento.
Operiamo su Cremona e sulle province di Lodi, Piacenza, Parma, Mantova e Brescia. La verifica periodica si affianca spesso ad altri obblighi tecnici: se dovete allineare l’intero quadro, partite dalla panoramica sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro o dalla pagina dedicata alla verifica periodica dell’impianto di messa a terra.
La verifica dell’attrezzatura non sostituisce l’obbligo di abilitazione degli operatori all’uso delle attrezzature di lavoro: sono due adempimenti distinti e vengono controllati insieme.
Domande frequenti
Chi deve richiedere la verifica periodica di una gru a noleggio? L’obbligo dell’articolo 71 è in capo al datore di lavoro che mette l’attrezzatura a disposizione dei lavoratori. Nel noleggio con operatore la posizione è di norma del noleggiatore, che resta datore di lavoro dell’addetto. Conviene sempre definire per iscritto chi gestisce le scadenze e chi conserva i verbali.
Cosa succede se l’INAIL non risponde alla richiesta di prima verifica? L’articolo 71, comma 11, assegna all’INAIL 45 giorni dalla richiesta per effettuare la prima verifica. Decorso inutilmente il termine, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di un soggetto pubblico o privato abilitato, scelto nell’elenco tenuto dal Ministero del Lavoro.
La verifica periodica sostituisce la manutenzione ordinaria? No. Sono adempimenti distinti, con basi normative e sanzioni diverse. La manutenzione e i controlli previsti dai commi 4 e 8 dell’articolo 71 restano dovuti su tutte le attrezzature, indipendentemente dal fatto che la macchina rientri o meno nell’elenco dell’Allegato VII.
Serve la verifica periodica per un carrello elevatore frontale? La voce dell’Allegato VII riguarda i carrelli semoventi a braccio telescopico, non i carrelli elevatori frontali a forche. Restano comunque obbligatorie la manutenzione, i controlli periodici previsti dall’articolo 71 e l’abilitazione dell’operatore secondo l’Accordo Stato-Regioni.
Ogni quanto vanno verificate le PLE? Dal 7 aprile 2026 l’Allegato VII contiene una voce espressa per le piattaforme di lavoro mobili elevabili, con verifica triennale, introdotta dalla Legge 11 marzo 2026 n. 34. Resta però la voce sui ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, a verifica annuale: l’attribuzione va valutata sulla singola attrezzatura.
Non sapete quali attrezzature della vostra azienda sono soggette a verifica, o avete una scadenza vicina? Descriveteci il vostro parco macchine: vi diciamo cosa rientra nell’Allegato VII, cosa risulta già a matricola e quali scadenze avete davanti.
