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Sorveglianza sanitaria sul lavoro: quando è obbligatoria
Sorveglianza sanitaria sul lavoro: quando è obbligatoria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme delle visite mediche e degli accertamenti con cui il medico competente verifica che un lavoratore sia idoneo alla mansione che svolge. Non riguarda tutte le aziende: diventa obbligatoria quando la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, per esempio in presenza di rumore, agenti chimici, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre le venti ore settimanali o lavoro notturno. Da quel momento il datore di lavoro deve nominare il medico competente e attivare il protocollo sanitario. Ometterlo non è un’irregolarità formale: è una contravvenzione penale.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
L’obbligo nasce dal documento di valutazione dei rischi, non dal numero di dipendenti. Se il DVR individua anche un solo rischio per cui la normativa prevede accertamenti sanitari, la sorveglianza va attivata, anche in un’azienda con due lavoratori.
I casi più frequenti nelle PMI:
| Rischio | Riferimento | Condizione tipica |
|---|---|---|
| Videoterminali | Titolo VII, D.Lgs. 81/2008 | Uso sistematico per almeno 20 ore settimanali |
| Movimentazione manuale dei carichi | Titolo VI | Sollevamento e trasporto ripetuti: magazzino, edilizia, logistica |
| Rumore e vibrazioni | Titolo VIII | Superamento dei valori d’azione misurati |
| Agenti chimici, cancerogeni, biologici | Titoli IX e X | Esposizione non irrilevante per la salute |
| Lavoro notturno | D.Lgs. 66/2003 | Turni notturni abituali |
| Mansioni a rischio per terzi | Accordo Stato-Regioni 16/03/2006 | Carrellisti, gruisti, conducenti, con accertamenti su alcol e sostanze |
Vale anche il ragionamento inverso: un DVR che non individua alcun rischio sanitario in un’azienda dove si movimentano carichi o si sta otto ore al videoterminale è un documento incompleto. In sede ispettiva la contestazione parte da lì.
La sorveglianza è dovuta anche quando la richiede il lavoratore, se il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali.
Chi è il medico competente e quando va nominato?
Il medico competente è un medico specializzato in medicina del lavoro, iscritto all’elenco nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Lo nomina il datore di lavoro quando la valutazione dei rischi rende necessaria la sorveglianza sanitaria: è un obbligo, non una facoltà, e la nomina va formalizzata per iscritto.
I suoi compiti vanno oltre le visite. Collabora alla valutazione dei rischi, redige il protocollo sanitario, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, partecipa alla riunione periodica insieme all’RSPP e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, istituisce e custodisce la cartella sanitaria e di rischio di ogni lavoratore.
Chi ricopre l’incarico di RSPP non può sostituirsi al medico competente: sono figure distinte, con requisiti e responsabilità diverse. L’RSPP individua i rischi, il medico competente ne valuta gli effetti sulla salute delle persone.
Quali visite mediche prevede l’articolo 41?
L’articolo 41 del Testo Unico sulla sicurezza elenca in modo tassativo le visite. Ognuna è legata a una circostanza precisa.
| Visita | Quando |
|---|---|
| Preventiva | Prima dell’assegnazione alla mansione, per verificare l’idoneità |
| Preassuntiva | In fase di assunzione, in alternativa alla preventiva |
| Periodica | Alla cadenza fissata dal protocollo sanitario, di norma annuale |
| Su richiesta del lavoratore | Se il medico la ritiene correlata ai rischi della mansione |
| Al cambio di mansione | Prima dell’assegnazione al nuovo compito |
| Alla ripresa dopo malattia | Dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi |
| Alla cessazione del rapporto | Nei casi previsti, come la pregressa esposizione ad amianto |
La visita alla ripresa è quella che le aziende dimenticano più spesso. Il conteggio dei 60 giorni è continuativo e riguarda solo le assenze per motivi di salute: il lavoratore non può tornare alla mansione prima del nuovo giudizio di idoneità.
Ogni quanto si ripetono le visite periodiche?
La periodicità di norma è annuale, ma non è un automatismo. Il medico competente può stabilire una cadenza diversa in base al rischio e alla mansione, motivandola nel protocollo sanitario: biennale per i videoterminalisti sotto i 50 anni e senza prescrizioni, semestrale per alcune esposizioni chimiche o per il lavoro notturno.
Il protocollo sanitario è il documento che regge tutto: indica per ogni mansione quali accertamenti si eseguono e con quale frequenza. Va rivisto ogni volta che cambiano il DVR, il ciclo produttivo o l’organizzazione del lavoro.
Che cosa cambia nel 2026 per la sorveglianza sanitaria?
Il D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2025, ha modificato il Titolo I del Testo Unico. La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 23 febbraio 2026 ne ha fornito le istruzioni operative. Per la sorveglianza sanitaria cambiano quattro cose:
- Visite in orario di lavoro. Gli accertamenti si svolgono durante l’orario di lavoro e sono retribuiti come tale. Fanno eccezione le sole visite preassuntive.
- Controlli su alcol e sostanze. Per le attività a elevato rischio infortuni, il medico competente può disporre una visita anche immediatamente prima o durante il turno, in presenza di un ragionevole motivo di sospetto stato di alterazione. La piena operatività attende un Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026.
- Prevenzione oncologica. Il medico competente deve promuovere l’adesione dei lavoratori agli screening oncologici previsti dai LEA, a prescindere dalla presenza di rischi cancerogeni nella mansione.
- Convenzioni per le microimprese. Gli obblighi dell’articolo 41 possono essere assolti anche tramite convenzioni con le ASL o con medici competenti convenzionati.
Nel 2026 è in consultazione anche una proposta di revisione degli articoli 25 e 41, che toccherebbe i contenuti minimi del protocollo sanitario e la periodicità delle visite. Finché resta una proposta non produce obblighi.
Che cosa succede se il giudizio non è di piena idoneità?
Al termine della visita il medico competente esprime un giudizio scritto, che consegna in copia al lavoratore e al datore di lavoro. Le possibilità sono quattro: idoneità, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente alla mansione specifica.
Il giudizio è vincolante. Se prevede prescrizioni, il datore di lavoro deve attuarle: adattare la postazione, ridurre l’esposizione, escludere determinate lavorazioni. Se dichiara l’inidoneità, il lavoratore non può essere adibito a quella mansione e l’azienda deve valutare, dove possibile, un’assegnazione a mansione equivalente o inferiore, conservando la retribuzione corrispondente alle mansioni di provenienza.
Contro il giudizio è ammesso ricorso entro trenta giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente, sia da parte del lavoratore sia del datore di lavoro. Il ricorso non sospende il giudizio: nel frattempo le prescrizioni vanno rispettate.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro?
L’omessa sorveglianza sanitaria è una contravvenzione penale a carico del datore di lavoro, non una sanzione amministrativa. L’obbligo però non sta in un’unica norma, e per anni gli uffici territoriali hanno contestato fattispecie diverse allo stesso comportamento. Per uniformare le contestazioni, la lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ricondotto l’omissione a tre distinte lettere dell’articolo 18, comma 1, ciascuna con una propria sanzione. È ancora oggi il riferimento interpretativo.
| Lettera violata | Quando si applica | Sanzione |
|---|---|---|
| Art. 18, c. 1, lett. c) | Quando l’idoneità dipende dalla capacità del lavoratore di svolgere il compito e non dai rischi dell’ambiente: lavori in quota, in sotterraneo, in ambienti confinati, subacquei | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda |
| Art. 18, c. 1, lett. g) | In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria. È la fattispecie generale | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda |
| Art. 18, c. 1, lett. bb) | Quando il lavoratore è stato visitato ma il giudizio di idoneità non è ancora stato espresso, e in sede ispettiva risulta comunque adibito a quella mansione | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda |
La terza fattispecie merita attenzione perché è la meno intuitiva: le visite sono state fatte, il medico c’è, ma il lavoratore sta già lavorando senza giudizio. La circolare la qualifica come difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente. È la situazione tipica di chi assume e manda in reparto il giorno stesso.
Gli importi delle ammende sono stati rivalutati del 15,9% con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023, applicabile alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023; la prossima rivalutazione quinquennale è attesa nel 2028. Molti prontuari in circolazione riportano ancora i valori precedenti.
A monte di tutto c’è la mancata nomina del medico competente quando la valutazione dei rischi la rende necessaria: è la violazione che rende impossibile tutto il resto e si somma alle altre. In caso di infortunio o malattia professionale, l’assenza di sorveglianza sanitaria pesa anche in sede penale e sulla rivalsa INAIL.
Chi accerta la violazione e che cosa succede dopo?
Non tutti gli organi di vigilanza hanno gli stessi poteri su questa materia. L’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce la vigilanza in via generale alle ATS e alle ASL territoriali; l’Ispettorato del Lavoro ha competenza diretta nelle attività edilizie e in alcuni settori specifici.
La conseguenza pratica, ricordata dalla stessa circolare del 2017 con rinvio alla circolare n. 33/2009, è questa: se l’omessa sorveglianza sanitaria viene riscontrata in un settore diverso dall’edilizia, gli ispettori del lavoro non elevano direttamente la contestazione, ma trasmettono la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale.
Per l’azienda il punto è concreto: la mancanza di un verbale immediato non significa che la violazione sia caduta. Il procedimento prosegue per via penale, e il primo atto formale può arrivare mesi dopo l’accesso ispettivo.
Domande frequenti
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutte le aziende?
No. È obbligatoria solo quando la valutazione dei rischi individua rischi specifici per la salute, come rumore, agenti chimici, movimentazione dei carichi, videoterminali o lavoro notturno. Il numero di dipendenti non conta: l’obbligo può riguardare anche un’azienda con un solo lavoratore.
Chi paga la visita medica del lavoro?
Il datore di lavoro, sempre. Dal 31 dicembre 2025 gli accertamenti si svolgono anche in orario di lavoro e sono retribuiti, con l’unica eccezione delle visite preassuntive.
Il lavoratore può rifiutare la visita medica?
No. Sottoporsi ai controlli previsti è un obbligo di legge. Senza visita il medico non può esprimere il giudizio di idoneità e il lavoratore non può essere adibito alla mansione: il rifiuto può avere rilievo disciplinare.
Serve la visita dopo una lunga assenza per malattia?
Sì, quando l’assenza per motivi di salute supera i 60 giorni continuativi. La visita precede il rientro e serve a verificare che l’idoneità alla mansione sia ancora piena.
Chi controlla il rispetto dell’obbligo?
In via generale l’ATS o l’ASL territoriale. L’Ispettorato del Lavoro interviene direttamente nell’edilizia; negli altri settori, se rileva l’omissione, trasmette la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.
Chi conserva la cartella sanitaria?
Il medico competente, sotto la propria responsabilità e con salvaguardia del segreto professionale. Il datore di lavoro non ha accesso ai dati clinici: riceve solo il giudizio di idoneità.
La sorveglianza sanitaria non si organizza a partire dalle visite, ma dal documento di valutazione dei rischi: è lì che si decide quali lavoratori vanno sottoposti a controllo e con quale frequenza. Se il vostro DVR è fermo a prima delle novità del 2026 o il protocollo sanitario non è mai stato rivisto, possiamo verificarlo insieme. I nostri tecnici analizzano la documentazione esistente, individuano le mansioni scoperte e vi indicano cosa sistemare, in coordinamento con il vostro medico competente.
