Con l’aumento delle temperature medie e l’intensificarsi delle ondate di calore, la protezione dei lavoratori esposti al caldo e alla radiazione solare diventa una priorità assoluta.
Le nuove linee guida per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome lo scorso 19 giugno, forniscono indicazioni operative aggiornate per prevenire patologie da calore e minimizzare i rischi per la salute.Inoltre, alcune Regioni hanno emanato ordinanze a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature.
ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA n. 380 del 01/07/2025
Periodo di vigore: dalle 00.01 di mercoledì 2 luglio e fino al 15 settembre 2025
Divieto: divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche in condizioni di esposizione prolungata al sole
Condizioni di divieto: limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito del Progetto Worklimate di INAIL-CNR riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12, segnali un livello di rischio “alto”. https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro
Deroghe: Sono escluse dall’applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, purché siano adottate tutte le misure di prevenzione previste.
Sanzioni: La violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del Codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi.
Ulteriori indicazioni
in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
ORDINANZA REGIONE EMILIA ROMAGNA n.150 del 30/06/2025
Periodo di vigore: dalle 00.01 di mercoledì 2 luglio e fino al 15 settembre 2025 salvo revoca anticipata
Divieto: divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nonché nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale
Condizioni di divieto: nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ – riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12 – segnali un livello di rischio “Alto”
Deroghe: Con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità e pronto intervento, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
Sanzioni: La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.
Al seguente link trovate le Domande frequenti sull’ordinanza n. 150/2025
ORDINANZA REGIONE VENETO n. 34 del 01/07/2025
Periodo di vigore: con efficacia a partire dal 3 luglio 2025 e fino al 31 agosto 2025
Divieto: divieto di svolgimento dell’attività lavorativa dalle ora 12:30 alle 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora – nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” – lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore
Condizioni di divieto: limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”
Deroghe: il divieto di cui alla presente Ordinanza non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative – come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” – che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
Sanzioni: la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato)
Uletriori disposizioni: in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
Sono state pubblicate anche altre ordinanze per regione Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.