Richiediamo la vostra attenzione per le modifiche apportate dalla Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20/12/2021 n. 301, che ha convertito in legge il Decreto Legge 146/2021.
Le modifiche apportate alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) riguardano l’inasprimento delle sanzioni e aggravio delle responsabilità in capo a datori di lavoro e preposti.
MODIFICATI ART. 13 “VIGILANZA” E ART. 14 “PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI“
Novità introdotte:
- sono stati attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL);
- è stata rielabora la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
È stata infatti eliminata la necessità, per sospendere l’attività, di una violazione “reiterata” nel tempo: ora è sufficiente che venga rilevata la violazione della norma antinfortunistica una sola volta per sospendere immediatamente l’attività imprenditoriale.
Sarà sufficiente infatti che anche solo uno di questi provvedimenti sia accertato dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.
Ricordiamo di seguito al seguente link i provvedimenti di sospensione che possono essere adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dalle Aziende Sanitarie Locali (Allegato 1 – D.Lgs. 81/2008).
MODIFICATO ART. 18 “OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE“
Novità introdotte:
- obbligo penalmente sanzionato del Datore di Lavoro di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attivita’ di vigilanza di cui all’art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita’ di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita’.
A seguito dell’individuazione l’incarico dovrà essere formalizzato attraverso un documento scritto che dovrà essere controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il preposto, ne fossero a conoscenza.
- obbligo del Datore di Lavoro, nello svolgimento delle attività di appalto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08, di individuare e indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il proprio personale che svolge il ruolo del Preposto e il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
Chi è il preposto? Nel seguente link le nostre riflessioni in merito.
Ricordiamo che, successivamente la nomina, il preposto deve svolgere una formazione particolare aggiuntiva di 8 ore. Per richiesta di informazioni su eventuali corsi vi invitiamo a inviare un’email a stabarbotta@stabarbotta.it.
MODIFICATO “ART. 19 OBBLIGHI DEL PREPOSTO“
Le novità introdotte riguardano il preposto che dovrà:
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delledisposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi (DPC) e dei dispositivi diprotezione individuale (DPI) messi a loro disposizione.
- in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
- in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
MODIFICATO “ART. 37 FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI“
Novità introdotte:
- entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno:
- individuate le durate, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
- individuate le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
- viene evidenziato il concetto di addestramento ai lavoratori intesto come lo svolgimento di prova prativa, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, anche in relazione all’applicazione delle procedure di lavoro. Ricordiamo che l’avvenuto addestramento dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato (per i nostri clienti vedi allegato 15 del faldone DVR).
- la formazione per i Preposti, nonché l’aggiornamento abbia cadenza biennale e che questa possa essere erogata esclusivamente con modalità in presenza.