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La valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro

1 Settembre 2016

Ricordiamo che l’art. 17, c. 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. prescrive che il Datore di Lavoro debba effettuare la valutazione di tutti i rischi incluso il rischio generato da eventi sismici.

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV” Allegato IV, punto 1.1.1:  “Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali”.

E’ necessario quindi che il Datore di Lavoro valuti i seguenti aspetti:
pericolosità sismica (sismicità): “probabilità che si verifichino terremoti di una data entità, in una data zona ed in un prefissato intervallo di tempo”;
 – vulnerabilità sismica: “predisposizione di una costruzione a subire danni per effetto di un sisma di prefissata entità”;
esposizione: “complesso di beni e attività che possono subire perdite per effetto del sisma”;
rischio sismico: “misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). È determinato dalla combinazione della pericolosità (P), della vulnerabilità (V) e dell’esposizione (E)”.

 

Le procedure da attuare un’emergenza generata da un evento sismico sono indicate nel piano di emergenza che il Datore di Lavoro ha predisposto.
Cliccando sull’immagine potete scaricare le  informazioni utili fornite dalla Protezione Civile relative ai comportamenti da adottare durante il terremoto e subito dopo.
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