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COVID-19: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

16 Giugno 2022

È stata pubblicata ieri, 15 giugno 2022, una nuova ordinanza del Ministero della Salute che riguarda le Misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Di seguito un estratto:

1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  • 1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • 2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • 3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • 4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • 5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • 6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

È possibile scaricare l’ordinanza completa al seguente link.

Ricordiamo che tali disposizioni valgono per i cittadini mentre per i lavoratori sono state prorogate, in data 4 maggio 2022, le disposizioni dei protocolli Covid-19 nei luoghi di lavoro definiti il 6 aprile 2021 (Link qui per maggiori dettagli).

Fatto salvo gli ambiti sanitari, scolastici ed altri contesti specifici ove vi sono indicazioni precise più restrittive (controllo green pass, mascherina FFP2 etc..) per tutti gli altri contesti lavorativi le disposizioni indicate nei vostri protocolli Covid-19 devono essere mantenute obbligatoriamente fino al 30 giugno 2022.

Sono misure da mantenere quindi:

  • l’informazione ai lavoratori e agli esterni,
  • la pulizia e sanificazione degli ambienti,
  • l’igienizzazione delle mani,
  • la cartellonistica con l’indicazione della capienza massima,
  • il distanziamento.

Nei luoghi di lavoro inoltre resta confermato per i lavoratori l’obbligo di utilizzo delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto.

Mentre alcuni contesti (servizi alla persona, ristorazione e cerimonie, commercio) sono ancora valide fino al 31/12/2022 le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 01 aprile 2022” mentre per le pubbliche amministrazioni valgono le indicazioni della circolare del ministro per la pubblica amministrazione del 29 aprile.

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