Allegato 1 del D.Lgs. 81/2008: le gravi violazioni

L’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 elenca le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza che obbligano l’organo di vigilanza a sospendere l’attività imprenditoriale. Le fattispecie sono tredici e vanno dalla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi all’assenza di protezioni verso il vuoto. Dal dicembre 2021 ne basta una sola, accertata in una singola ispezione, perché l’attività venga fermata: la reiterazione non è più richiesta e l’ispettore non ha più margine di discrezionalità.

Che cos’è l’Allegato I del D.Lgs. 81/2008?

È la tabella richiamata dall’articolo 14 del Testo Unico sulla sicurezza. Contiene l’elenco chiuso delle violazioni considerate così gravi da giustificare la sospensione immediata dell’attività, e per ciascuna indica la somma aggiuntiva che l’impresa deve versare per ottenere la revoca del provvedimento.

L’Allegato è stato riscritto dal D.L. 146/2021, convertito nella Legge 215/2021. Prima di quella riforma la sospensione era una facoltà dell’organo ispettivo e richiedeva violazioni “gravi e reiterate”. Oggi il provvedimento è obbligatorio e scatta alla prima contestazione.

Quali sono le 13 gravi violazioni dell’Allegato I?

Le fattispecie sono raggruppate per tipologia di rischio: rischi di carattere generale, caduta dall’alto, seppellimento, elettrocuzione e amianto. La somma aggiuntiva è fissa per ogni voce, tranne per formazione e DPI anticaduta, dove si calcola per singolo lavoratore coinvolto.

N.Fattispecie di violazioneRischioSomma aggiuntiva
1Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)Generale2.500 €
2Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazioneGenerale2.500 €
3Mancata formazione e addestramentoGenerale300 € per lavoratore
4Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile SPPGenerale3.000 €
5Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)Generale2.500 €
6Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’altoCaduta dall’alto300 € per lavoratore
7Mancanza di protezioni verso il vuotoCaduta dall’alto3.000 €
8Mancata applicazione delle armature di sostegno negli scaviSeppellimento3.000 €
9Lavori in prossimità di linee elettriche senza misure organizzative e procedurali idoneeElettrocuzione3.000 €
10Presenza di conduttori nudi in tensione senza misure organizzative e procedurali idoneeElettrocuzione3.000 €
11Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, magnetotermico, differenziale)Elettrocuzione3.000 €
12Omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controlloGenerale3.000 €
12-bisMancata notifica all’organo di vigilanza prima dei lavori con rischio di esposizione ad amiantoAmianto3.000 €

Il punto 8 fa salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Vale la pena notare quali voci riguardano la generalità delle imprese e non solo i cantieri: DVR, piano di emergenza, formazione, servizio di prevenzione e protezione, manomissione dei dispositivi di sicurezza delle macchine e protezioni elettriche. Sono cinque situazioni tutt’altro che rare anche in un capannone o in un magazzino.

Quanto costa ottenere la revoca?

La somma aggiuntiva va da 2.500 a 3.000 euro per fattispecie, più 300 euro per ciascun lavoratore nei casi di mancata formazione e di DPI anticaduta non forniti. È un importo che si somma alle sanzioni penali e amministrative già previste per la singola violazione: non le sostituisce.

Due meccanismi possono modificare il conto finale:

  • Raddoppio per recidiva. Se nei cinque anni precedenti la stessa impresa è già stata destinataria di un provvedimento di sospensione, la somma aggiuntiva è raddoppiata.
  • Pagamento dilazionato. Su istanza di parte la revoca può essere concessa versando subito il 20% della somma dovuta; l’importo residuo, maggiorato del 5%, va pagato entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

Se le fattispecie contestate sono più di una, gli importi si cumulano.

Allegato I o Allegato I-bis: qual è la differenza?

Sono due tabelle diverse dello stesso decreto e vengono confuse di frequente. L’Allegato I riguarda la sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 14. L’Allegato I-bis, introdotto nel 2024, riguarda la decurtazione dei crediti dalla patente a crediti nei cantieri, ai sensi dell’articolo 27.

Allegato IAllegato I-bis
Articolo di riferimentoArt. 14Art. 27
EffettoSospensione dell’attivitàDecurtazione crediti
AmbitoTutte le impreseCantieri temporanei o mobili
Numero di voci13Oltre 20

Una stessa ispezione può attivare entrambi i meccanismi: l’attività viene sospesa e, in parallelo, la patente perde punti.

Chi dispone la sospensione e cosa comporta?

Il provvedimento è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Concorrono anche i servizi ispettivi delle ASL, nell’ambito degli accertamenti su salute e sicurezza, e il comando provinciale dei vigili del fuoco, limitatamente alle violazioni in materia di prevenzione incendi.

Gli effetti vanno oltre il fermo produttivo:

  • Per tutta la durata della sospensione l’impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione né con le stazioni appaltanti.
  • Il provvedimento è comunicato ad ANAC e al Ministero delle Infrastrutture.
  • Insieme alla sospensione l’Ispettorato può imporre misure specifiche per far cessare il pericolo.
  • Chi non ottempera è punito con l’arresto fino a sei mesi.

Il provvedimento resta efficace fino alla revoca: non ha una durata predeterminata. È impugnabile entro 30 giorni; se l’autorità adita non si pronuncia entro 15 giorni, il provvedimento perde efficacia.

Come si ottiene la revoca?

Servono tre condizioni, tutte contemporaneamente: l’accertato ripristino delle regolari condizioni di lavoro, la rimozione delle conseguenze pericolose della violazione e il pagamento della somma aggiuntiva prevista per quella fattispecie.

Il ripristino va dimostrato, non dichiarato. Nel caso del DVR, per esempio, occorre redigere il documento e consegnarlo all’Ispettorato territoriale competente.

Come si evita la sospensione

La circolare INL n. 3/2021 ha chiarito alcune condizioni operative che conviene conoscere prima di un accesso ispettivo.

  • DVR. La sospensione scatta solo per la mancata redazione, non per un documento incompleto. Se in sede di accesso viene dichiarato che il DVR è custodito altrove, il provvedimento viene adottato con decorrenza differita alle 12:00 del giorno lavorativo successivo: c’è una finestra per esibirlo.
  • Servizio di prevenzione e protezione. Il provvedimento va adottato solo quando il datore di lavoro non ha costituito il SPP e non ha nominato il responsabile, né ha assunto lo svolgimento diretto dei compiti informandone preventivamente il RLS.
  • Formazione. Verificare gli attestati dei lavoratori presenti in azienda quel giorno, non l’elenco complessivo: la somma aggiuntiva si calcola per singolo lavoratore scoperto.
  • Dispositivi di sicurezza delle macchine. Il punto 12 sanziona l’omessa vigilanza sulla rimozione o modifica di ripari e protezioni. Un microinterruttore bypassato su una sola macchina è sufficiente.

Cosa cambia nel 2026?

Il D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, ha rafforzato il sistema sanzionatorio e ispettivo, ma non ha modificato l’Allegato I: le tredici fattispecie e i relativi importi restano quelli fissati dalla Legge 215/2021.

Gli interventi hanno riguardato l’Allegato I-bis, con l’accorpamento delle violazioni sul lavoro sommerso e la decurtazione anticipata dei crediti alla notifica del verbale per le violazioni accertate dal 1° gennaio 2026, oltre al rafforzamento del tracciamento dei mancati infortuni e della sorveglianza sanitaria. Il quadro completo è nella nota informativa del Ministero del Lavoro sulla conversione del decreto.

Il testo coordinato aggiornato è pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro in edizione periodica.

Domande frequenti

Basta una sola violazione per far scattare la sospensione?

Sì. Dalla riforma della Legge 215/2021 non è più richiesta la reiterazione: è sufficiente che l’organo di vigilanza accerti una delle tredici fattispecie dell’Allegato I durante un singolo accesso ispettivo. Il provvedimento è inoltre obbligatorio, non discrezionale.

L’Allegato I si applica solo ai cantieri?

No. Cinque delle tredici fattispecie riguardano qualunque impresa con lavoratori: DVR, piano di emergenza, formazione, servizio di prevenzione e protezione, manomissione dei dispositivi di sicurezza. Le voci su scavi, POS e lavori in quota sono invece tipiche dell’edilizia.

Un DVR incompleto fa scattare la sospensione?

No. Il presupposto è la mancata elaborazione del documento. Un DVR carente o non aggiornato resta sanzionabile ai sensi dell’art. 55, ma non rientra tra le fattispecie dell’Allegato I.

Quanto dura la sospensione?

Non ha un termine fisso. Resta efficace finché non viene revocata, cioè finché non sono ripristinate le condizioni regolari, rimosse le conseguenze pericolose e versata la somma aggiuntiva.

La somma aggiuntiva sostituisce le sanzioni?

No. Si aggiunge alle sanzioni penali, civili e amministrative già previste per la violazione contestata.

Verifica la posizione della tua azienda prima che lo faccia un ispettore. Un controllo documentale sulle cinque fattispecie che riguardano tutte le imprese richiede poche ore e mette al riparo da un fermo produttivo di durata indeterminata. Contattaci per una verifica di conformità.

Di cosa si occupa la tua impresa?