Nuovo Accordo Stato-Regioni: corsi sicurezza e scadenze

L’Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) fissa durata, contenuti e modalità di tutti i corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro. Ha sostituito gli accordi del 2011, 2012 e 2016. Il periodo transitorio si è chiuso a maggio 2026: oggi ogni nuovo corso deve seguire le nuove regole. Resta aperta una scadenza che riguarda tutte le imprese: il corso da 16 ore per i datori di lavoro va completato entro maggio 2027.

Questa guida riassume obblighi, ore e scadenze per ogni figura aziendale, con le date già scadute e quelle ancora aperte. La formazione è uno degli adempimenti di sicurezza sul lavoro che il D.Lgs. 81/2008 mette in capo al datore di lavoro.

Che cos’è l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025?

È l’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Riunisce in un solo testo le regole su chi deve formarsi, per quante ore, in quale modalità e ogni quanto aggiornarsi. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 e si applica a tutti i datori di lavoro, pubblici e privati.

Prima le regole erano sparse in più documenti. Il nuovo Accordo Stato-Regioni li ha abrogati e ne ha preso il posto:

  • gli accordi del 21 dicembre 2011 su lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro con ruolo di RSPP;
  • l’accordo del 22 febbraio 2012 sulle attrezzature che richiedono abilitazione;
  • l’accordo del 7 luglio 2016 su RSPP e ASPP.

Il testo disciplina anche i corsi per i coordinatori della sicurezza nei cantieri e per chi lavora in ambienti confinati. Puoi consultare il testo ufficiale dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale.

Cosa cambia rispetto alle regole precedenti

TemaPrima dell’ASR 2025Con l’ASR 2025
Datore di lavoroNessun corso, salvo che svolgesse il ruolo di RSPPCorso obbligatorio di 16 ore per tutti
Preposti8 ore, aggiornamento ogni 5 anni12 ore, aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni
Dirigenti16 ore12 ore, più 6 ore per i cantieri
NeoassuntiFormazione da completare entro 60 giorniFormazione completata prima di iniziare la mansione
Datore di lavoro RSPP16, 32 o 48 ore in base al rischioCorso da 16 ore, modulo comune da 8 ore ed eventuale modulo di settore
Verifica finaleNon sempre richiestaObbligatoria per ogni corso, aggiornamenti compresi
Efficacia della formazionePrincipio generaleObbligo esplicito di verifica durante il lavoro
EscavatoriAbilitazione solo sopra 6.000 kgAbilitazione per tutti, miniescavatori compresi

Da quando è in vigore e cosa è già scaduto nel 2026?

L’Accordo è in vigore da maggio 2025 e il periodo transitorio di 12 mesi è terminato a maggio 2026. Da allora i corsi possono essere avviati solo con le nuove regole. Sulla data esatta c’è un’incertezza: il testo rinvia alla pubblicazione in Gazzetta (24 maggio 2025), mentre le FAQ ministeriali indicano il 19 maggio 2025.

Le FAQ sono state pubblicate il 27 marzo 2026. Le ha elaborate un gruppo interistituzionale con Ministero, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Regioni, istituito per rispondere ai quesiti interpretativi. I riferimenti sono raccolti nella pagina del Ministero del Lavoro dedicata all’Accordo.

Cinque giorni sembrano pochi, ma spostano tutte le scadenze. Il consiglio pratico: pianifica sulla data più anticipata. Così resti in regola con entrambe le letture.

AdempimentoScadenza secondo le FAQScadenza secondo la GazzettaSituazione a settembre 2026
Avviare corsi con le regole precedenti19 maggio 202624 maggio 2026Non più possibile
Aggiornare i preposti formati o aggiornati prima di maggio 202319 maggio 202624 maggio 2026Scaduto: regolarizzare subito
Formare gli addetti a carroponte, CMM, carro raccogli-frutta e ambienti confinati senza corso conforme19 maggio 202624 maggio 2026Scaduto
Aggiornare i preposti formati tra maggio 2023 e maggio 202519 maggio 202724 maggio 2027Aperto
Completare il corso da 16 ore per datori di lavoro19 maggio 202724 maggio 2027Aperto

Gli attestati ottenuti con le regole precedenti restano validi. Alla scadenza, però, l’aggiornamento va svolto secondo il nuovo Accordo.

Quante ore di formazione servono per ogni figura?

Dipende dal ruolo. Il lavoratore segue 4 ore di formazione generale e 4, 8 o 12 ore di formazione specifica in base al rischio. Il preposto aggiunge 12 ore, il dirigente 12 e il datore di lavoro 16. Gli aggiornamenti sono quinquennali, con un’eccezione importante: per i preposti diventano biennali.

FiguraFormazione inizialeAggiornamentoE-learning
Lavoratore – formazione generale4 oreNon serve: credito permanente
Lavoratore – formazione specifica4, 8 o 12 ore (rischio basso, medio, alto)6 ore ogni 5 anniSolo rischio basso; sì per l’aggiornamento
Preposto12 ore6 ore ogni 2 anniNo
Dirigente12 ore (+6 modulo cantieri)6 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro16 ore (+6 modulo cantieri)6 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP16 ore + modulo comune 8 ore + eventuale modulo di settore8 ore ogni 5 anniNo per il corso base, sì per l’aggiornamento
RSPPModuli A (28 ore), B (48 ore + specializzazione), C (24 ore)40 ore ogni 5 anniSolo modulo A
ASPPModuli A e B20 ore ogni 5 anniSolo modulo A

Le durate sono minime. Ogni corso, compresi gli aggiornamenti, si chiude con una verifica di apprendimento tramite test o colloquio.

Lavoratori

La classe di rischio dipende dal codice ATECO dell’azienda. Il personale d’ufficio che non accede alle aree operative può, in genere, seguire il percorso a rischio basso.

La novità più concreta riguarda i neoassunti. Il margine di 60 giorni non esiste più: formazione generale e specifica vanno completate prima che il lavoratore inizi la mansione. La stessa regola vale per cambio di mansione, trasferimento o arrivo di nuove attrezzature, tecnologie e sostanze pericolose. Se il nuovo assunto porta un attestato valido da un’altra azienda, va controllato e conservato.

I contenuti della formazione specifica devono rispecchiare i rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi. Un corso generico, scollegato dal DVR, difficilmente regge a un controllo. Nel settore edile i percorsi “16 ore MICS” delle Scuole edili sono riconosciuti come formazione generale e specifica.

Preposti

Il corso sale da 8 a 12 ore, in quattro moduli: quadro normativo, organizzazione della sicurezza, controllo dei rischi e delle attività, comunicazione con i lavoratori. Si accede solo dopo aver completato la formazione da lavoratore. L’aggiornamento è di 6 ore ogni due anni e va anticipato se attività o rischi cambiano in modo significativo.

Né il corso base né l’aggiornamento si possono seguire in e-learning. Sono ammesse l’aula e la videoconferenza sincrona. Per capire chi va individuato come preposto e quali poteri ha, leggi la guida su obblighi e formazione del preposto.

Dirigenti

Il percorso scende da 16 a 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni. I corsi svolti con l’accordo del 2011 valgono come credito formativo completo. Dirigenti e datori di lavoro delle imprese dei settori edili e di ingegneria civile, quelli indicati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008, aggiungono un modulo cantieri da 6 ore.

Datori di lavoro

Per la prima volta ogni datore di lavoro deve seguire un corso proprio, anche se non svolge il ruolo di RSPP. Dura 16 ore, si può frequentare in e-learning e si aggiorna con 6 ore ogni cinque anni. Secondo le FAQ ministeriali sono esonerati:

  • chi ha già frequentato il corso per datore di lavoro RSPP;
  • chi ha già frequentato il corso per dirigenti, che dovrà solo rispettare l’aggiornamento quinquennale.

Il datore di lavoro che vuole svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione parte dal corso da 16 ore. Poi segue un modulo comune da 8 ore, che include un’esercitazione sul DVR. Per alcuni settori serve un modulo tecnico aggiuntivo: 16 ore per agricoltura, costruzioni e chimico-petrolchimico, 12 ore per la pesca.

RSPP e ASPP

L’impianto resta quello del 2016: modulo A di base, modulo B tecnico con eventuale specializzazione, modulo C riservato all’RSPP. Le specializzazioni del modulo B passano da quattro a cinque. L’aggiornamento decorre dal completamento del modulo B e le ore si possono distribuire nei cinque anni. Alcune lauree tecniche danno l’esonero dai moduli A e B.

Se in azienda nessuno ha questi requisiti, puoi valutare un incarico RSPP esterno. I coordinatori per la sicurezza nei cantieri mantengono invece il percorso da 120 ore, con aggiornamento di 40 ore ogni cinque anni.

Quali corsi si possono seguire in e-learning o in videoconferenza?

La videoconferenza sincrona equivale all’aula per tutti i corsi senza addestramento o prove pratiche. L’e-learning è più limitato. È ammesso per la formazione generale, la specifica a rischio basso e gli aggiornamenti dei lavoratori, per i corsi di dirigenti e datori di lavoro e per il modulo A di RSPP e ASPP.

Perché un corso in videoconferenza sia valido servono alcune condizioni:

  • docente collegato in diretta e possibilità di interagire;
  • tracciamento di accessi, uscite e abbandoni di ogni partecipante;
  • presenza pari ad almeno il 90% della durata del corso;
  • collegamento da computer o tablet, non da smartphone;
  • conservazione dei dati di presenza per dieci anni.

L’e-learning resta escluso per i preposti, per la formazione specifica a rischio medio e alto, per il corso base del datore di lavoro RSPP e per i moduli B e C. Resta escluso anche per le abilitazioni alle attrezzature e per gli ambienti confinati. Attenzione ai contenuti datati: fino al 2025 una parte del corso preposti si poteva svolgere in e-learning, oggi non più.

Quali nuovi corsi introduce l’Accordo?

L’Accordo Stato-Regioni introduce tre abilitazioni nuove: carroponte, caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) e carro raccogli-frutta. Aggiunge un corso specifico per i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Inoltre estende l’obbligo di abilitazione a tutti gli escavatori idraulici, miniescavatori compresi.

Attrezzature di lavoro

Restano confermati i corsi per PLE, gru per autocarro, gru a torre, gru mobili, carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo. Le novità operative da conoscere sono tre:

  1. Miniescavatori. È stata eliminata la soglia dei 6.000 kg: serve l’abilitazione per qualsiasi escavatore idraulico. Per le pale caricatrici frontali resta la soglia dei 4.500 kg, ma sotto quel limite l’addestramento va comunque documentato.
  2. CMM. Le FAQ ministeriali riconoscono la formazione pregressa solo se deriva da corsi per gru mobili.
  3. Aggiornamento. Per tutte le abilitazioni servono almeno 4 ore ogni cinque anni, con una parte pratica.

Requisiti, durate e casi particolari, comprese le macchine agricole, sono approfonditi nella guida sull’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro.

Ambienti confinati

Il corso riguarda chi opera in luoghi come vasche, serbatoi, cisterne, silos, pozzi e fognature, secondo il DPR 177/2011. Coinvolge lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi. Si svolge solo in presenza e si aggiorna ogni cinque anni con almeno 4 ore. Chi non aveva una formazione conforme doveva completarla entro maggio 2026.

Cosa succede se un aggiornamento è scaduto?

L’attestato non si perde subito. Se il ritardo resta entro i dieci anni, il credito del corso base rimane valido, ma la funzione non si può svolgere finché l’aggiornamento non è completato. Oltre i dieci anni bisogna ripetere il corso completo. La regola vale per lavoratori, figure della sicurezza e attrezzature.

In pratica: un preposto con aggiornamento scaduto non può esercitare la vigilanza. Un carrellista senza aggiornamento non può usare il carrello. Recuperare le ore mancanti rimette in regola la posizione, ma non sana il periodo in cui la persona ha operato senza requisiti.

Come si verifica l’efficacia della formazione?

Il datore di lavoro deve controllare, durante il lavoro e a distanza di tempo dal corso, che le persone applichino davvero ciò che hanno imparato. L’Accordo non fissa una frequenza né un metodo unico. Conta che la verifica sia coerente con i rischi, ripetuta nel tempo e documentata in modo tracciabile.

Gli strumenti più usati sono:

  • osservazioni sul campo con checklist per mansione;
  • controllo dell’uso corretto di DPI, macchine e attrezzature;
  • verifica del rispetto di procedure e istruzioni operative;
  • analisi di infortuni, quasi infortuni e non conformità;
  • brevi colloqui o questionari a qualche mese dal corso.

Se emergono carenze, servono azioni correttive: formazione integrativa, addestramento, revisione delle procedure. Secondo le FAQ ministeriali l’obbligo riguarda i corsi erogati con il nuovo Accordo, non quelli avviati con le vecchie regole durante il periodo transitorio. Nelle aziende tenute alla riunione periodica, gli esiti possono essere discussi in quella sede.

Chi può erogare corsi di formazione validi?

Possono erogare i corsi i soggetti indicati dall’Accordo Stato-Regioni: enti istituzionali, organismi paritetici, associazioni sindacali rappresentative, fondi interprofessionali e soggetti accreditati dalle Regioni. Anche il datore di lavoro può formare direttamente lavoratori, preposti e dirigenti, purché rispetti durate, contenuti, docenti e verifiche previsti.

Per gli enti accreditati servono l’accreditamento regionale e tre anni di esperienza documentata nella formazione sulla sicurezza. Per i soli corsi a lavoratori, preposti e dirigenti basta l’accreditamento.

Un dettaglio che conta per chi opera su più regioni: secondo le FAQ, l’accreditamento regionale vale solo nella Regione in cui è stato rilasciato. Gli attestati sono validi in tutta Italia, ma un ente accreditato in Lombardia non può organizzare corsi in Emilia-Romagna senza un accreditamento anche lì. Prima di iscrivere il personale, chiedi all’ente dove è accreditato.

Il D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, prevede un ulteriore accordo per rendere uniformi i criteri di accreditamento. È un aspetto da monitorare nei prossimi mesi.

Quali corsi non sono regolati dall’Accordo Stato-Regioni?

Restano fuori i corsi per addetti antincendio, disciplinati dal DM 2 settembre 2021, e quelli per addetti al primo soccorso, regolati dal DM 388/2003. Anche la formazione dell’RLS segue regole proprie: l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e la contrattazione collettiva nazionale.

Per l’RLS la formazione iniziale è di 32 ore. L’aggiornamento annuale è di almeno 4 ore nelle imprese da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore sopra i 50. La Legge 198/2025 ha esteso l’obbligo di aggiornamento anche alle imprese sotto i 15 lavoratori, con modalità definite dai contratti collettivi.

Seguono norme specifiche anche l’addestramento all’uso dei DPI di terza categoria, la qualifica per i lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27 e la formazione per i lavori in presenza di traffico veicolare (DI 22 gennaio 2019).

Quali sanzioni rischia chi non forma i lavoratori?

La mancata formazione è un reato contravvenzionale. Per datore di lavoro e dirigente l’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Gli importi raddoppiano se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicano oltre i dieci.

Un esempio: con dodici lavoratori non formati l’ammenda massima supera i 22.000 euro. La mancata formazione e addestramento rientra inoltre tra le violazioni gravi che possono portare alla sospensione dell’attività. In caso di infortunio, infine, pesa sulla responsabilità penale e civile dell’azienda.

Come mettere in regola la formazione aziendale: checklist 2026

  1. Raccogli tutti gli attestati e crea un registro per persona, ruolo e data di scadenza.
  2. Verifica la classe di rischio ATECO e la coerenza dei corsi con il DVR.
  3. Controlla i preposti: chi ha superato i due anni dall’ultimo corso va aggiornato subito.
  4. Pianifica il corso da 16 ore per i datori di lavoro prima di maggio 2027, verificando eventuali esoneri.
  5. Individua chi usa miniescavatori, carroponte, CMM, carro raccogli-frutta o lavora in ambienti confinati.
  6. Chiedi all’ente formatore accreditamento regionale, registri presenze e verbale della verifica finale.
  7. Imposta verifiche di efficacia periodiche e conserva le evidenze.
  8. Aggiorna il piano formativo a ogni cambio di mansione, attrezzatura o esito del DVR.

Domande frequenti sull’Accordo Stato-Regioni

I corsi fatti prima del nuovo Accordo sono ancora validi?

Sì, gli attestati ottenuti con le regole precedenti restano validi fino alla scadenza dell’aggiornamento, che va poi svolto secondo il nuovo Accordo. Fanno eccezione i preposti con corso più vecchio di due anni, da aggiornare subito, e gli addetti alle nuove attrezzature senza una formazione conforme.

Il datore di lavoro che è già RSPP deve fare il corso da 16 ore?

No. Secondo le FAQ del Ministero del Lavoro, chi ha già frequentato il corso per datore di lavoro RSPP è esonerato dal nuovo corso da 16 ore. Deve comunque mantenere aggiornata la propria formazione. È esonerato anche chi ha frequentato il corso per dirigenti, che dovrà solo rispettare l’aggiornamento quinquennale.

La formazione dei lavoratori si può fare tutta online?

Solo in parte. La formazione generale di 4 ore e la specifica a rischio basso si possono svolgere in e-learning, così come l’aggiornamento quinquennale. La formazione specifica a rischio medio e alto richiede invece l’aula oppure la videoconferenza sincrona, con docente in diretta e presenze tracciate.

Entro quando va formato un neoassunto?

Prima di iniziare la mansione. Il nuovo Accordo ha eliminato il margine di 60 giorni previsto dalle regole del 2011. La formazione generale e specifica va completata prima dell’avvio al lavoro, e lo stesso vale in caso di cambio mansione o introduzione di nuove attrezzature e sostanze pericolose.

Ogni quanto deve aggiornarsi il preposto?

Ogni due anni, con un corso di almeno 6 ore, in aula o in videoconferenza sincrona. L’e-learning non è ammesso. L’aggiornamento va anticipato se cambiano in modo rilevante attività o rischi. Chi aveva l’ultimo corso anteriore a maggio 2023 doveva aggiornarsi entro maggio 2026.

Chi deve frequentare il modulo cantieri?

Il modulo cantieri da 6 ore riguarda i datori di lavoro e i dirigenti delle imprese che operano nei settori edili e di ingegneria civile, quelli elencati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/2008. Si aggiunge al corso base da 16 ore per i datori di lavoro o da 12 ore per i dirigenti.

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