- via Monte Grappa,2
Gadesco Pieve Delmona (CR)
Censimento amianto in Lombardia: obblighi, NA1 e sanzioni
Il censimento amianto è l’obbligo, previsto in Lombardia dalla L.R. 17/2003, di comunicare all’ATS competente la presenza di materiali contenenti amianto in edifici, impianti e mezzi di trasporto. Si fa con il modulo NA/1. È gratuito e spetta al proprietario o a chi gestisce l’immobile. Chi non lo invia rischia una sanzione da 100 a 1.500 euro. Dopo la notifica bisogna valutare lo stato di conservazione dei materiali e attivare un programma di controllo. Il censimento è il punto di partenza della nostra consulenza ambientale su qualunque immobile costruito prima del 1994.
In sintesi
| Domanda | Risposta breve |
|---|---|
| Chi deve farlo | Proprietari pubblici e privati, amministratori di condominio, legali rappresentanti, gestori di attività |
| Come | Modulo NA/1 compilato e firmato |
| A chi va inviato | ATS competente per territorio |
| Quanto costa | L’invio è gratuito |
| Sanzione | Da 100 a 1.500 € |
| Cosa viene dopo | Indice di Degrado, programma di controllo e manutenzione, eventuale bonifica |
Che cos’è il censimento amianto in Lombardia?
Il censimento amianto è la mappatura regionale dei siti con materiali contenenti amianto (MCA). Regione Lombardia l’ha affidata all’autonotifica dei proprietari: ogni modulo NA/1 entra nella banca dati delle ATS, che la usano per programmare controlli e bonifiche. È un obbligo di legge, non una segnalazione volontaria.
Il quadro normativo si regge su pochi atti:
- Legge 257/1992: vieta l’impiego dell’amianto in Italia.
- DM 6 settembre 1994: fissa le regole tecniche per valutazione, controllo e bonifica.
- L.R. 17/2003: estende gli obblighi regionali anche all’amianto in matrice compatta. Il testo coordinato della L.R. 17/2003 è consultabile sulla banca dati del Consiglio regionale.
- PRAL (DGR VIII/1526 del 22/12/2005): il Piano Regionale Amianto Lombardia, che contiene il modulo NA/1.
- L.R. 14/2012: introduce le sanzioni per chi non notifica.
Chi deve fare il censimento amianto?
L’obbligo riguarda chi ha la responsabilità dell’immobile: proprietari privati e pubblici, amministratori di condominio, legali rappresentanti di aziende e gestori di attività. Vale per abitazioni, box, capannoni industriali e agricoli, uffici e impianti. Per i mezzi di trasporto con amianto la comunicazione va anche alla Provincia.
Se l’edificio è stato costruito dopo il 1994, trovare amianto è molto improbabile: a quella data il divieto era già pienamente operativo. Per gli edifici più vecchi, invece, la verifica va fatta.
Per le aziende il censimento non è un adempimento isolato. La presenza di amianto negli ambienti di lavoro va considerata nel documento di valutazione dei rischi, anche quando nessuno lo manipola: conta l’esposizione passiva di chi lavora sotto una copertura degradata.
Dove si trova l’amianto in edifici e capannoni?
L’amianto è stato usato per decenni come isolante, ignifugo e rinforzo del cemento. Nei capannoni lombardi il caso più frequente sono le coperture in lastre ondulate, ma i punti da controllare sono molti di più: impianti, pavimenti, controsoffitti e coibentazioni.
| Materiale | Dove si trova | Matrice |
|---|---|---|
| Lastre ondulate e piane in cemento-amianto (“eternit”) | Coperture di capannoni, tettoie, box | Compatta |
| Canne fumarie, tubazioni, cassoni per l’acqua | Impianti idrici, scarichi, camini | Compatta |
| Pavimenti in vinil-amianto | Uffici, abitazioni, negozi | Compatta |
| Pannelli di controsoffitto | Uffici, scuole, locali pubblici | Compatta o friabile |
| Rivestimenti applicati a spruzzo | Strutture metalliche, soffitti, locali tecnici | Friabile |
| Coibentazioni, corde e guarnizioni | Caldaie, tubazioni del riscaldamento, forni | Friabile |
La matrice fa la differenza. Il materiale friabile si sbriciola con la sola pressione delle dita e rilascia fibre facilmente. Il cemento-amianto è compatto: nelle lastre la quota di amianto arriva al massimo al 16% circa, e il rischio cresce con il degrado della superficie.
Come capire se un materiale contiene amianto?
Le strade sono due. La prima è documentale: progetti, schede di posa, fatture e pratiche edilizie dell’epoca. La seconda è l’analisi di un campione in un laboratorio qualificato, iscritto negli elenchi del Ministero della Salute. Non rompere il materiale per “vedere com’è fatto”: il prelievo improvvisato è proprio l’operazione che libera fibre.
Come si compila e si invia il modulo NA/1?
Il modulo NA/1 si compila con i dati del proprietario, dell’immobile e dei materiali individuati: tipo, quantità stimata, collocazione e matrice. Si firma e si invia all’ATS competente, di norma via PEC o consegna al protocollo. Non serve una perizia e non ci sono costi di presentazione.
La procedura, passo per passo:
- Raccogli i dati dell’immobile: indirizzo, riferimenti catastali, destinazione d’uso.
- Individua i materiali: tipo, superficie o quantità, posizione e stato apparente.
- Scarica il modulo NA/1 dal sito della tua ATS e compilalo.
- Allega la documentazione: copia del documento d’identità del firmatario e, se disponibili, foto e planimetria.
- Invia la notifica all’ATS via PEC o al protocollo. Alcuni Comuni chiedono una copia per conoscenza.
- Conserva la ricevuta insieme al resto della documentazione amianto dell’immobile.
Che cos’è Ge.M.A. e a cosa serve?
Ge.M.A. (Gestione Manufatti in Amianto) è il servizio telematico di Regione Lombardia per i flussi informativi sull’amianto. Le ATS vi registrano i dati delle notifiche NA/1. Le imprese di bonifica lo usano per trasmettere notifiche e piani di lavoro prima di iniziare e la relazione annuale entro il 28 febbraio.
Da proprietario, di solito non accedi a Ge.M.A. direttamente: la bonifica del tuo immobile ci arriva tramite l’impresa incaricata, che si autentica con CRS o CNS. Le ATS hanno confermato che il sistema resta adeguato alle nuove regole del D.Lgs. 213/2025. Tutti i riferimenti sono sulla pagina di Regione Lombardia dedicata al Piano Regionale Amianto e ai flussi informativi.
Cosa fare dopo il censimento amianto?
La notifica non chiude l’obbligo. Finché l’amianto resta in sede, il proprietario deve valutarne periodicamente lo stato di conservazione e applicare il programma di controllo e manutenzione previsto dal DM 6 settembre 1994. Per le coperture in cemento-amianto la Lombardia usa uno strumento specifico: l’Indice di Degrado.
Come si calcola l’Indice di Degrado delle coperture?
L’Indice di Degrado (ID) è definito dal Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008. Si ricava da un’ispezione visiva della copertura e assegna un punteggio a questi fattori:
- consistenza del materiale e presenza di fessurazioni o crepe;
- stalattiti nei punti di gocciolamento e friabilità superficiale;
- ventilazione e uso dei locali sottostanti;
- distanza da finestre, balconi e terrazze;
- vicinanza ad aree sensibili come scuole e ospedali;
- età della copertura, che agisce da moltiplicatore.
Il risultato indica cosa fare e in quanto tempo:
| Indice di Degrado | Azione richiesta | Tempi |
|---|---|---|
| ID ≤ 25 | Nessuna bonifica, nuova valutazione | Ogni 2 anni |
| ID da 26 a 44 | Bonifica: rimozione, incapsulamento o sovracopertura | Entro 3 anni |
| ID ≥ 45 | Rimozione della copertura | Entro 12 mesi |
C’è un’eccezione importante: se oltre il 10% della superficie è danneggiata, con rotture o crepe evidenti, la rimozione va programmata a breve.
Il proprietario può autocertificare l’ID. Se non è in grado di calcolarlo, le ATS indicano di rivolgersi a un tecnico qualificato: un punteggio sottostimato sposta in avanti un intervento che andava fatto subito.
Cosa prevede il programma di controllo e manutenzione?
Se l’amianto non va rimosso subito, il DM 6 settembre 1994 chiede al proprietario o al responsabile dell’attività di:
- nominare un responsabile del controllo e della manutenzione dei materiali;
- tenere una documentazione con l’ubicazione esatta dei MCA;
- garantire misure di sicurezza durante pulizie e manutenzioni;
- informare occupanti e manutentori, anche con avvertenze sui materiali;
- verificare con regolarità lo stato dei materiali.
Quali sanzioni rischi se non fai il censimento amianto?
La mancata notifica comporta una sanzione amministrativa da 100 a 1.500 euro, prevista dall’art. 8 bis della L.R. 17/2003. Le sanzioni si applicano da febbraio 2013, con i criteri della DGR IX/4777/2013. Dal 2025 i Comuni hanno di nuovo la competenza sia a irrogarle sia a incassarle.
La multa è solo il costo più visibile. Senza un censimento in regola:
- i contributi pubblici si complicano: il bando regionale 2026 per gli enti locali, per esempio, ammette solo edifici con amianto già denunciato all’ATS;
- i lavori rischiano di fermarsi: le imprese che intervengono sull’immobile devono prima sapere dove si trova l’amianto (vedi sotto);
- resta la responsabilità del proprietario per eventuali danni da dispersione di fibre.
Censimento amianto e sicurezza sul lavoro: cosa cambia con il D.Lgs. 213/2025?
Dal 24 gennaio 2026 il D.Lgs. 213/2025 ha riscritto gli articoli sull’amianto del D.Lgs. 81/2008. Prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni in edifici precedenti alla L. 257/1992, il datore di lavoro deve reperire le informazioni sulla presenza di amianto o farla accertare da un operatore qualificato.
Le novità che toccano proprietari e aziende:
- Art. 248 – individuazione: il datore di lavoro chiede le informazioni ai proprietari, ad altri datori di lavoro e ai registri pertinenti. Se mancano, serve un esame da parte di un operatore qualificato, con esito disponibile prima dell’inizio dei lavori. Un censimento aggiornato è la risposta più rapida.
- Art. 249 – valutazione del rischio: la rimozione ha la priorità sulle altre forme di bonifica.
- Art. 250 – notifica: si estende anche a smaltimento e trattamento dei rifiuti e alla bonifica delle aree. La documentazione va conservata per 40 anni.
- Art. 254 – valore limite: scende a 0,01 fibre/cm³ (10 fibre/litro) su 8 ore. Dal 21 dicembre 2029 la misura con microscopia elettronica diventa obbligatoria.
Quali interventi di bonifica sono possibili?
Le tecniche ammesse sono tre: rimozione, incapsulamento e confinamento, di cui la sovracopertura è una variante. Solo la rimozione elimina la fonte di rischio. Le altre due lasciano l’amianto in sede e mantengono l’obbligo di controllo. Gli interventi spettano a imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
| Tecnica | In cosa consiste | Cosa resta da fare |
|---|---|---|
| Rimozione | Asporto completo del manufatto e sostituzione | Trasporto e smaltimento in impianti autorizzati |
| Incapsulamento | Pulizia della superficie e trattamento con prodotto ricoprente certificato | Verifica periodica dello stato di conservazione |
| Confinamento / sovracopertura | Barriera o nuova copertura sopra quella esistente, previo calcolo dei carichi | Controllo e manutenzione della barriera |
Il fai-da-te non è ammesso. Una rimozione improvvisata espone chi la esegue a un’inalazione elevata di fibre e disperde amianto nell’ambiente. Per piccole quantità di origine domestica, alcuni Comuni lombardi attivano servizi di raccolta dedicati.
I materiali rimossi diventano rifiuti pericolosi, con registri e formulari da gestire: è un passaggio che seguiamo insieme alla consulenza sulla gestione dei rifiuti.
Esistono contributi per rimuovere l’amianto?
Sì, con requisiti diversi a seconda di chi li chiede:
- Imprese: il Bando ISI INAIL ha un asse dedicato alla bonifica. Nell’edizione 2025 il contributo copriva il 65% delle spese ammissibili, da 5.000 a 130.000 euro, solo per la rimozione: incapsulamento e confinamento erano esclusi.
- Enti locali: il bando di Regione Lombardia 2026 stanzia 11,5 milioni di euro, con contributi fino al 100% e un tetto di 350.000 euro per intervento.
Come ti aiutiamo nel censimento amianto
Seguiamo l’intero percorso, dalla prima verifica alla chiusura della bonifica:
- Sopralluogo e analisi documentale dell’immobile e degli impianti.
- Individuazione dei materiali sospetti e campionamento tramite laboratorio qualificato.
- Compilazione e invio del modulo NA/1 all’ATS competente.
- Calcolo dell’Indice di Degrado con relazione tecnica firmata.
- Programma di controllo e manutenzione, con supporto al responsabile amianto.
- Mappatura dei MCA da consegnare alle imprese prima dei lavori, come chiede l’art. 248.
Domande frequenti sul censimento amianto
Il censimento amianto è a pagamento?
No. L’invio del modulo NA/1 all’ATS è gratuito e il proprietario può compilarlo da solo. I costi riguardano eventuali analisi di laboratorio, la valutazione dell’Indice di Degrado da parte di un tecnico e gli interventi di bonifica.
Se l’amianto è in buone condizioni devo rimuoverlo?
Non necessariamente. La legge non impone la rimozione dell’amianto integro, ma chiede di censirlo, controllarlo e gestirlo. Per le coperture decide l’Indice di Degrado: sotto 25 basta una nuova valutazione ogni due anni.
Posso rimuovere da solo una tettoia in eternit?
No. In Lombardia la rimozione spetta a imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con personale formato e un piano di lavoro trasmesso all’ATS. Per piccole quantità domestiche verifica se il tuo Comune offre un servizio di raccolta.
Il tetto in eternit vicino a casa mia è pericoloso?
Secondo le ATS, una copertura in cemento-amianto non costituisce di norma un rischio significativo per chi abita nelle vicinanze. Se la vedi visibilmente degradata puoi segnalarla al Comune, che attiva le verifiche di competenza.
Chi controlla e applica le sanzioni?
Le ATS raccolgono le notifiche e vigilano sulle bonifiche. Le sanzioni per la mancata notifica, da 100 a 1.500 euro, sono irrogate e incassate dai Comuni, che destinano gli introiti anche a iniziative per la rimozione dell’amianto.
Devo fare il censimento se l’edificio è stato costruito dopo il 1994?
In genere no, perché a quella data l’amianto non si usava più. Se hai dubbi, per esempio su parti dell’immobile più vecchie del resto, conviene comunque una verifica.
Hai un capannone, una tettoia o un immobile costruito prima del 1994? Verifichiamo se c’è amianto, inviamo il modulo NA/1 e ti diciamo con l’Indice di Degrado se e quando intervenire. Richiedi un sopralluogo per il censimento amianto.
