S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

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Un distributore di carburante aziendale va comunicato all’Agenzia delle Dogane quando i serbatoi collegati superano i 5 metri cubi. Per un deposito a uso privato, agricolo o industriale la soglia sale a oltre 10 metri cubi. Sopra queste soglie servono la comunicazione di attività e il registro di carico e scarico. Per gli impianti più grandi servono anche denuncia, licenza fiscale e autorizzazione comunale.
Installare o modificare un impianto di distribuzione carburante richiede autorizzazioni comunali e il coinvolgimento di più enti. Riguarda i distributori aperti al pubblico, ma anche i serbatoi e i depositi ad uso privato e agricolo. Sono molto diffusi tra le aziende del territorio e spesso vengono gestiti senza sapere che sono soggetti a denuncia. Curiamo tutto l’iter tecnico e autorizzativo, dalla documentazione asseverata al collaudo finale, riducendo tempi morti e passaggi burocratici.
Un impianto di distribuzione non genera mai una pratica sola. Accanto all’iter autorizzativo corrono le pratiche di prevenzione incendi, la classificazione delle aree a rischio esplosione nell’ambito della progettazione degli impianti elettrici e gli adempimenti ambientali per le aziende. Va aggiornata anche la valutazione dei rischi in azienda. È nei passaggi da una pratica all’altra che si perde tempo: per questo teniamo i collegamenti sotto controllo fin dall’inizio.
Il Testo Unico delle Accise (art. 25 del D.Lgs. 504/1995) distingue tre fasce. Sotto le soglie minime non c’è alcun obbligo verso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nella fascia intermedia, quella degli impianti “minori”, serve una comunicazione di attività, che dal 1° gennaio 2021 ha sostituito la denuncia. Sopra la fascia intermedia servono denuncia e licenza fiscale di esercizio.
| Impianto | Capacità | Adempimento verso ADM |
|---|---|---|
| Deposito uso privato, agricolo o industriale | fino a 10 m³ | Nessuno |
| Deposito “minore” | oltre 10 e fino a 25 m³ | Comunicazione di attività + registro semplificato |
| Deposito | oltre 25 m³ | Denuncia e licenza fiscale di esercizio |
| Distributore automatico uso privato | serbatoi fino a 5 m³ | Nessuno |
| Distributore “minore” | serbatoi oltre 5 e fino a 10 m³ | Comunicazione di attività + registro semplificato |
| Distributore automatico | serbatoi oltre 10 m³ | Denuncia e licenza fiscale di esercizio |
Alla comunicazione, l’ufficio ADM competente per territorio risponde attribuendo un codice identificativo dell’impianto. Le modalità operative sono chiarite nella circolare ADM n. 47/2020 sugli impianti minori.
Il carburante agricolo agevolato segue regole proprie. Gli impianti minori che contengono prodotti denaturati destinati alle macchine agricole sono esclusi da comunicazione e registro. È il primo aspetto da verificare in un’azienda agricola, perché cambia il quadro degli adempimenti.
Un deposito di liquidi infiammabili o combustibili con capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³ rientra nell’attività 12 dell’Allegato I al DPR 151/2011. Per questo è soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco. Gli impianti fissi di distribuzione per autotrazione e i contenitori-distributori rimovibili rientrano invece nell’attività 13.
La soglia di 1 m³ è molto più bassa di quella fiscale. Una cisterna che non deve nulla alle Dogane può quindi richiedere comunque la SCIA antincendio: sono due binari indipendenti e vanno verificati entrambi. La categoria A, B o C determina poi la procedura e la periodicità dei controlli.
L’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti richiedono un’autorizzazione del Comune, ai sensi del D.Lgs. 32/1998. Vale sia per gli impianti stradali a uso pubblico sia per quelli aziendali in area privata, alle stesse condizioni. Il procedimento passa dallo Sportello unico per le attività produttive ed è integrato dalle discipline regionali.
L’istanza non è un modulo da compilare. Richiede elaborati progettuali, verifiche urbanistiche e di compatibilità del sito, e documentazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato.
Un impianto di distribuzione mette intorno allo stesso tavolo soggetti diversi, ciascuno con tempi e richieste proprie:
Nella pratica, il ritardo nasce quasi sempre da un documento chiesto da un ente e prodotto in ritardo per un altro. Coordinare i passaggi in un’unica regia è ciò che accorcia i tempi reali.
A lavori ultimati e prima della messa in esercizio, l’impianto viene collaudato da una commissione nominata dal Comune. La commissione è composta dai rappresentanti degli enti coinvolti. In attesa della convocazione si può richiedere l’esercizio provvisorio, che permette di attivare l’impianto prima del collaudo definitivo.
Le verifiche di idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale non finiscono con il collaudo iniziale: vanno ripetute periodicamente. È il controllo che più spesso viene dimenticato, soprattutto sugli impianti installati molti anni fa e mai più toccati.
Una cisterna aziendale da 9 m³ va comunicata all’Agenzia delle Dogane?
No. Fino a 10 m³ un deposito a uso privato, agricolo o industriale non è soggetto né alla comunicazione né al registro di carico e scarico. Può però essere soggetto ai controlli di prevenzione incendi, che scattano già oltre 1 m³ di capacità geometrica complessiva.
Un’azienda che ha un serbatoio da anni deve fare qualcosa adesso?
Se l’impianto supera le soglie e non è mai stato comunicato, la posizione è irregolare, a prescindere da quando è stato installato. La regolarizzazione spontanea resta la strada meno onerosa: il rischio cresce con i controlli, non con il tempo.
Quanto tempo richiede l’iter?
Dipende dal numero di enti coinvolti e dalla completezza della documentazione iniziale. La variabile che pesa di più non è il singolo ente, ma quante volte la pratica torna indietro per integrazioni.
Non sai se il tuo serbatoio rientra tra gli impianti soggetti a comunicazione? Mandaci capacità, tipo di prodotto e destinazione d’uso: ti diciamo quali adempimenti ti riguardano prima di qualsiasi preventivo. → Richiedi una verifica del tuo impianto