S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

S.T.A. Barbotta
Consulenza e Sicurezza sul Lavoro

La progettazione antincendio è l’insieme delle attività tecniche e normative che garantiscono la sicurezza contro gli incendi negli edifici e nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Se la tua attività rientra nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 — l’elenco delle 80 attività a maggior rischio — devi dimostrare la conformità con una pratica formale e mantenerla valida nel tempo.
Gestiamo l’intero rapporto con il Comando provinciale: analisi preliminare, valutazione del progetto, SCIA antincendio, rinnovi e volture. Progettiamo le misure di protezione attiva e passiva, calcoliamo carico d’incendio e resistenza al fuoco delle strutture, e affianchiamo il controllo periodico dei presidi antincendio, perché la conformità non è un traguardo ma uno stato da mantenere. Per inquadrare il quadro normativo parti dalla guida ai decreti di prevenzione incendi; se il tema è il rischio incendio dentro il DVR, il riferimento è la valutazione dei rischi. Per gli obblighi formativi degli addetti c’è invece la formazione antincendio.
È obbligatoria quando l’attività rientra nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, che la classifica in tre categorie: A (procedura semplificata con sola SCIA), B (valutazione preventiva del progetto più SCIA) e C (valutazione del progetto, SCIA e sopralluogo sempre obbligatorio). Scoprire l’obbligo a lavori finiti significa rifare il progetto.
L’obbligo scatta in cinque situazioni, non solo all’apertura:
La terza coglie impreparati più spesso delle altre: un magazzino convertito in laboratorio, un ufficio che diventa deposito, un capannone diviso in due unità. Il fabbricato non cambia, la classificazione sì.
Ogni cinque anni. L’articolo 5 del D.P.R. 151/2011 impone al titolare di inviare al Comando una dichiarazione che attesti l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza. Per le attività ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I la cadenza sale a dieci anni. Il termine decorre dalla pratica originaria: un rinnovo tardivo non sposta in avanti la scadenza successiva.
Seguiamo l’intero processo autorizzativo presso il Comando provinciale competente:
Il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) ha sostituito l’approccio prescrittivo con uno prestazionale. Il percorso è sempre lo stesso:
Le dieci misure antincendio della Sezione S sono queste:
| Misura | Misura | ||
|---|---|---|---|
| S.1 | Reazione al fuoco | S.6 | Controllo dell’incendio |
| S.2 | Resistenza al fuoco | S.7 | Rivelazione ed allarme |
| S.3 | Compartimentazione | S.8 | Controllo di fumi e calore |
| S.4 | Esodo | S.9 | Operatività antincendio |
| S.5 | Gestione della sicurezza antincendio | S.10 | Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio |
Per la resistenza al fuoco usiamo anche il metodo analitico previsto dagli Eurocodici e dalle NTC 2018: si verifica la capacità dell’elemento strutturale di mantenere portanza, tenuta e isolamento durante l’incendio, senza ricorrere a prove sperimentali o a tabelle semplificate. È la strada che permette di certificare strutture esistenti senza demolirle.
| Impianto | Norma tecnica vigente |
|---|---|
| Reti di idranti e naspi | UNI 10779:2021 |
| Impianti sprinkler | UNI EN 12845:2026 |
| Sprinkler in zona sismica | UNI EN 12845-3:2024 |
| Rivelazione e allarme incendio | UNI 9795:2021 · serie UNI EN 54 |
Dove sono presenti atmosfere potenzialmente esplosive il progetto si estende alla classificazione delle aree ATEX, disciplinata dal capitolo V.2 del Codice.
Dipende dalla procedura, non dalla dimensione dell’azienda. I termini di legge sono questi:
| Procedura | Termine | Chi decide |
|---|---|---|
| Valutazione del progetto (cat. B e C) | 60 giorni dalla documentazione completa | Comando provinciale |
| SCIA antincendio | Ricevuta immediata, l’attività può iniziare | Comando, con controlli entro 60 giorni |
| Istanza di deroga | 30 giorni al Comando + 60 alla Direzione | Direttore regionale, sentito il CTR |
| Attestazione di rinnovo periodico | Ricevuta contestuale alla presentazione | Comando provinciale |
Tre precisazioni spostano i tempi reali più dei termini di legge.
La documentazione completa. I 60 giorni decorrono da quando la pratica è completa, non da quando la protocolli. Una richiesta di integrazione allunga l’iter, e le integrazioni si evitano a monte.
Il sopralluogo. In categoria C è sempre obbligatorio. In categoria A e B i controlli avvengono a campione entro i 60 giorni successivi alla SCIA.
I lavori di adeguamento. Sono la voce che pesa davvero: compartimentare, installare un impianto o rifare un’uscita di sicurezza richiede settimane o mesi. Una valutazione preliminare li quantifica prima di iniziare.
Sui costi non esiste un tariffario: dipendono dalla categoria, dalla superficie, dagli impianti coinvolti e dagli adeguamenti necessari. Ai compensi tecnici vanno aggiunti i diritti di istruttoria da versare alla Tesoreria provinciale dello Stato.
L’articolo 20 del D.Lgs. 139/2006 punisce con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro il titolare che omette di presentare la SCIA antincendio o la richiesta di rinnovo periodico. In caso di inadempimento il prefetto può disporre la sospensione dell’attività fino all’assolvimento dell’obbligo.
La sanzione penale non è però il rischio principale.
La sospensione. Un’attività fermata per irregolarità antincendio resta ferma finché la pratica non è regolarizzata. Per un’azienda produttiva il danno da interruzione supera l’ammenda di diversi ordini di grandezza.
La copertura assicurativa. Dopo un incendio la conformità antincendio è tra i primi elementi che la compagnia verifica. Una pratica scaduta o mai presentata apre la strada alla rivalsa.
La responsabilità personale. L’obbligo è in capo al titolare dell’attività, non all’immobile né al proprietario. Chi subentra in un’attività esistente eredita anche le scadenze: il cambio di gestore non azzera l’obbligo di rinnovo.
Scegliere la strada sbagliata all’inizio significa mesi di istruttoria in più. La valutazione va fatta prima di disegnare, non dopo.
Quando è obbligatoria la SCIA antincendio? Per tutte le attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, nelle categorie A, B e C. Va presentata al Comando provinciale prima dell’inizio dell’esercizio. La ricevuta costituisce titolo per operare: in categoria A e B i controlli sono successivi e a campione, in categoria C il sopralluogo è sempre obbligatorio.
Il Certificato di Prevenzione Incendi esiste ancora? No. Dal D.P.R. 151/2011 il CPI non è più un titolo autorizzativo preventivo. È stato sostituito dalla SCIA antincendio, che consente di avviare l’attività, e dall’attestazione di rinnovo periodico di conformità. Parlare di “rinnovo del CPI” è improprio, anche se l’espressione resta diffusa.
Come faccio a sapere se la mia attività è soggetta? Si confronta l’attività con l’Allegato I del D.P.R. 151/2011, che elenca 80 tipologie con soglie di superficie, potenzialità, affollamento o quantità detenute. Se resta sotto le soglie non è soggetta, e su richiesta si predispone una dichiarazione di non assoggettabilità.
Chi può firmare una pratica antincendio? Il professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 139/2006. Il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione: asseverazioni, certificazioni di resistenza al fuoco e di rispondenza degli impianti richiedono la firma del professionista antincendio.
Vuoi sapere se la tua attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco? Mandaci una descrizione dell’attività e le superfici: ti diciamo in quale categoria ricadi e cosa serve. Richiedi una verifica di assoggettabilità →