Progettazione antincendio e prevenzione incendi

La progettazione antincendio è l’insieme delle attività tecniche e normative che garantiscono la sicurezza contro gli incendi negli edifici e nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Se la tua attività rientra nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 — l’elenco delle 80 attività a maggior rischio — devi dimostrare la conformità con una pratica formale e mantenerla valida nel tempo.

Gestiamo l’intero rapporto con il Comando provinciale: analisi preliminare, valutazione del progetto, SCIA antincendio, rinnovi e volture. Progettiamo le misure di protezione attiva e passiva, calcoliamo carico d’incendio e resistenza al fuoco delle strutture, e affianchiamo il controllo periodico dei presidi antincendio, perché la conformità non è un traguardo ma uno stato da mantenere. Per inquadrare il quadro normativo parti dalla guida ai decreti di prevenzione incendi; se il tema è il rischio incendio dentro il DVR, il riferimento è la valutazione dei rischi. Per gli obblighi formativi degli addetti c’è invece la formazione antincendio.

Quando è obbligatoria la progettazione antincendio?

È obbligatoria quando l’attività rientra nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, che la classifica in tre categorie: A (procedura semplificata con sola SCIA), B (valutazione preventiva del progetto più SCIA) e C (valutazione del progetto, SCIA e sopralluogo sempre obbligatorio). Scoprire l’obbligo a lavori finiti significa rifare il progetto.

L’obbligo scatta in cinque situazioni, non solo all’apertura:

  • Avvio di una nuova attività rientrante nell’Allegato I
  • Modifiche o ampliamenti che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio
  • Cambio di destinazione d’uso, anche parziale, che faccia rientrare l’immobile tra le attività soggette
  • Rinnovo periodico della conformità, alla scadenza dei cinque o dieci anni
  • Adeguamento a nuove regole tecniche, quando una RTV modifica i requisiti applicabili

La terza coglie impreparati più spesso delle altre: un magazzino convertito in laboratorio, un ufficio che diventa deposito, un capannone diviso in due unità. Il fabbricato non cambia, la classificazione sì.

Ogni quanto va rinnovata la conformità antincendio?

Ogni cinque anni. L’articolo 5 del D.P.R. 151/2011 impone al titolare di inviare al Comando una dichiarazione che attesti l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza. Per le attività ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I la cadenza sale a dieci anni. Il termine decorre dalla pratica originaria: un rinnovo tardivo non sposta in avanti la scadenza successiva.

Quali pratiche antincendio gestiamo?

Seguiamo l’intero processo autorizzativo presso il Comando provinciale competente:

  • Analisi preliminare della struttura e verifica dei requisiti di assoggettabilità
  • Richiesta di valutazione del progetto per le categorie B e C
  • SCIA antincendio, con asseverazioni e documentazione tecnica
  • Attestazione di rinnovo periodico, con monitoraggio delle scadenze
  • Voltura antincendio in caso di subentro o cambio di titolarità
  • Dichiarazioni di non assoggettabilità, quando l’attività resta fuori dall’Allegato I
  • Certificazioni di rispondenza degli impianti e dichiarazioni di conformità

Come si sviluppa il progetto antincendio?

Il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) ha sostituito l’approccio prescrittivo con uno prestazionale. Il percorso è sempre lo stesso:

  1. Analisi del rischio incendio — sorgenti di innesco, materiali combustibili, scenari credibili, affollamento.
  2. Definizione degli obiettivi di sicurezza — salvaguardia della vita, protezione dei beni e dell’ambiente, continuità operativa, operatività dei soccorsi.
  3. Attribuzione dei livelli di prestazione alle dieci misure della Sezione S.
  4. Documentazione — relazione tecnica, elaborati grafici, valutazione del rischio, dichiarazioni di conformità.
  5. Presentazione al Comando — esame progetto o SCIA, secondo la categoria.

Le dieci misure antincendio della Sezione S sono queste:

MisuraMisura
S.1Reazione al fuocoS.6Controllo dell’incendio
S.2Resistenza al fuocoS.7Rivelazione ed allarme
S.3CompartimentazioneS.8Controllo di fumi e calore
S.4EsodoS.9Operatività antincendio
S.5Gestione della sicurezza antincendioS.10Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Per la resistenza al fuoco usiamo anche il metodo analitico previsto dagli Eurocodici e dalle NTC 2018: si verifica la capacità dell’elemento strutturale di mantenere portanza, tenuta e isolamento durante l’incendio, senza ricorrere a prove sperimentali o a tabelle semplificate. È la strada che permette di certificare strutture esistenti senza demolirle.

Quali impianti antincendio progettiamo?

ImpiantoNorma tecnica vigente
Reti di idranti e naspiUNI 10779:2021
Impianti sprinklerUNI EN 12845:2026
Sprinkler in zona sismicaUNI EN 12845-3:2024
Rivelazione e allarme incendioUNI 9795:2021 · serie UNI EN 54

Dove sono presenti atmosfere potenzialmente esplosive il progetto si estende alla classificazione delle aree ATEX, disciplinata dal capitolo V.2 del Codice.

Quanto tempo richiede una pratica antincendio?

Dipende dalla procedura, non dalla dimensione dell’azienda. I termini di legge sono questi:

ProceduraTermineChi decide
Valutazione del progetto (cat. B e C)60 giorni dalla documentazione completaComando provinciale
SCIA antincendioRicevuta immediata, l’attività può iniziareComando, con controlli entro 60 giorni
Istanza di deroga30 giorni al Comando + 60 alla DirezioneDirettore regionale, sentito il CTR
Attestazione di rinnovo periodicoRicevuta contestuale alla presentazioneComando provinciale

Tre precisazioni spostano i tempi reali più dei termini di legge.

La documentazione completa. I 60 giorni decorrono da quando la pratica è completa, non da quando la protocolli. Una richiesta di integrazione allunga l’iter, e le integrazioni si evitano a monte.

Il sopralluogo. In categoria C è sempre obbligatorio. In categoria A e B i controlli avvengono a campione entro i 60 giorni successivi alla SCIA.

I lavori di adeguamento. Sono la voce che pesa davvero: compartimentare, installare un impianto o rifare un’uscita di sicurezza richiede settimane o mesi. Una valutazione preliminare li quantifica prima di iniziare.

Sui costi non esiste un tariffario: dipendono dalla categoria, dalla superficie, dagli impianti coinvolti e dagli adeguamenti necessari. Ai compensi tecnici vanno aggiunti i diritti di istruttoria da versare alla Tesoreria provinciale dello Stato.

Cosa si rischia se l’attività non è conforme?

L’articolo 20 del D.Lgs. 139/2006 punisce con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro il titolare che omette di presentare la SCIA antincendio o la richiesta di rinnovo periodico. In caso di inadempimento il prefetto può disporre la sospensione dell’attività fino all’assolvimento dell’obbligo.

La sanzione penale non è però il rischio principale.

La sospensione. Un’attività fermata per irregolarità antincendio resta ferma finché la pratica non è regolarizzata. Per un’azienda produttiva il danno da interruzione supera l’ammenda di diversi ordini di grandezza.

La copertura assicurativa. Dopo un incendio la conformità antincendio è tra i primi elementi che la compagnia verifica. Una pratica scaduta o mai presentata apre la strada alla rivalsa.

La responsabilità personale. L’obbligo è in capo al titolare dell’attività, non all’immobile né al proprietario. Chi subentra in un’attività esistente eredita anche le scadenze: il cambio di gestore non azzera l’obbligo di rinnovo.

Soluzioni conformi, alternative o in deroga?

  • Conformi — seguono i criteri minimi del Codice. Iter più rapido, nessuna dimostrazione aggiuntiva.
  • Alternative — il livello di prestazione si dimostra con approccio ingegneristico. Utile su edifici storici, layout vincolati o attività con geometrie fuori standard.
  • In deroga — solo in casi motivati. L’istanza va al Comando, che entro 30 giorni la trasmette con parere motivato alla Direzione regionale; il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale, si pronuncia entro 60 giorni.

Scegliere la strada sbagliata all’inizio significa mesi di istruttoria in più. La valutazione va fatta prima di disegnare, non dopo.

Domande frequenti sulla progettazione antincendio

Quando è obbligatoria la SCIA antincendio? Per tutte le attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, nelle categorie A, B e C. Va presentata al Comando provinciale prima dell’inizio dell’esercizio. La ricevuta costituisce titolo per operare: in categoria A e B i controlli sono successivi e a campione, in categoria C il sopralluogo è sempre obbligatorio.

Il Certificato di Prevenzione Incendi esiste ancora? No. Dal D.P.R. 151/2011 il CPI non è più un titolo autorizzativo preventivo. È stato sostituito dalla SCIA antincendio, che consente di avviare l’attività, e dall’attestazione di rinnovo periodico di conformità. Parlare di “rinnovo del CPI” è improprio, anche se l’espressione resta diffusa.

Come faccio a sapere se la mia attività è soggetta? Si confronta l’attività con l’Allegato I del D.P.R. 151/2011, che elenca 80 tipologie con soglie di superficie, potenzialità, affollamento o quantità detenute. Se resta sotto le soglie non è soggetta, e su richiesta si predispone una dichiarazione di non assoggettabilità.

Chi può firmare una pratica antincendio? Il professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 139/2006. Il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione: asseverazioni, certificazioni di resistenza al fuoco e di rispondenza degli impianti richiedono la firma del professionista antincendio.

Vuoi sapere se la tua attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco? Mandaci una descrizione dell’attività e le superfici: ti diciamo in quale categoria ricadi e cosa serve. Richiedi una verifica di assoggettabilità →

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