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title: "Allegato V D.Lgs. 81/2008: adeguamento macchine ante 1996"
url: "https://www.stabarbotta.it/sicurezza-macchine/adeguamento-allegato-v/"
published: "2026-09-08T16:03:04+02:00"
modified: "2026-09-18T14:12:07+02:00"
author: "STA_Barbotta"
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# Allegato V D.Lgs. 81/2008: adeguamento macchine ante 1996

L’Allegato V del D.Lgs. 81/2008 fissa i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite prima che esistesse l’obbligo di marcatura CE. Riguarda le macchine messe a disposizione dei lavoratori prima del 21 settembre 1996: restano legittime, ma il datore di lavoro deve garantirne la conformità a quei requisiti. Facciamo l’analisi dei rischi, il progetto di adeguamento e la dichiarazione finale.

Il percorso è diverso da quello della [marcatura CE secondo la Direttiva Macchine](https://www.stabarbotta.it/sicurezza-macchine/marcatura-ce/), che riguarda invece le macchine nuove o modificate in modo sostanziale. Qui non si certifica un prodotto: si dimostra che un’attrezzatura in servizio raggiunge un livello di sicurezza minimo.

L’esito confluisce nel [documento di valutazione dei rischi](https://www.stabarbotta.it/sicurezza-sul-lavoro/valutazione-del-rischio/) e si incrocia con l’[abilitazione degli operatori all’uso delle attrezzature](https://www.stabarbotta.it/guide/abilitazione-attrezzature-di-lavoro/), perché su carri elevatori, macchine agricole e movimento terra i due obblighi viaggiano insieme. Il quadro completo è nella pagina [sicurezza macchine e conformità delle attrezzature](https://www.stabarbotta.it/sicurezza-macchine/).

## Quali macchine ricadono nell’Allegato V?

Quelle immesse sul mercato o messe a disposizione dei lavoratori prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96. Prima di allora non esisteva obbligo di marcatura: quelle attrezzature non vanno marcate CE, ma devono rispettare i requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V.

Il riferimento è l’art. 70 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che estende l’obbligo a tutte le attrezzature costruite in assenza di direttive di prodotto. L’art. 71 comma 1 mette poi in capo al datore di lavoro il dovere di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi. Non è un adempimento del costruttore, che spesso non esiste più: su un parco macchine ante 1996 la responsabilità è interamente di chi le utilizza.

## Se adeguo la macchina, devo poi marcarla CE?

No. Le modifiche fatte per migliorare le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato, purché non cambino le modalità di utilizzo e le prestazioni previste dal costruttore. Lo stabilisce il D.P.R. 459/96 all’art. 1, e lo confermano le [linee guida interregionali sull’applicazione del decreto](https://www.regione.toscana.it/documents/10180/70872/Linee%20guida%20D%20P%20R%20459%20del%2096/21e6d74d-05b5-4ecf-8dac-700054642280).

È il dubbio che blocca più spesso la decisione: si teme che aggiungere un riparo o un microinterruttore trasformi la macchina in una macchina nuova, con l’obbligo di rifare tutto. Non succede, se l’intervento è di sicurezza. Succede invece se si automatizza un ciclo manuale, si cambia la destinazione d’uso o si aumentano le prestazioni: lì si entra nel campo della modifica sostanziale e il percorso cambia.

## Cosa prevede l’Allegato V, in pratica

L’allegato è diviso in due parti. La Parte I vale per tutte le attrezzature, la Parte II aggiunge prescrizioni per famiglie specifiche.

|  | Contenuto | Esempi di intervento tipico |
|---|---|---|
| **Parte I** | Requisiti generali: sistemi e dispositivi di comando, avviamento e arresto, protezione da elementi mobili, stabilità, illuminazione, temperature, incendio ed esplosione | Ripristino dei ripari fissi, arresto di emergenza raggiungibile, comando ad azione mantenuta, protezione degli organi di trasmissione |
| **Parte II** | Prescrizioni supplementari per attrezzature specifiche: mole abrasive, attrezzature di sollevamento, apparecchi in pressione, attrezzature mobili | Dispositivo di limite velocità sulle molatrici, protezioni sui punti di presa, segnalazioni acustiche sulle macchine semoventi |

I requisiti si applicano solo quando esiste il rischio corrispondente: non è una checklist da spuntare tutta, è un confronto fra la macchina reale e i requisiti pertinenti.

## Devo vendere o comprare una macchina non marcata CE

Qui l’obbligo si sposta. L’art. 72 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature non marcate CE deve attestare che siano conformi ai requisiti dell’Allegato V al momento della cessione. Vale per la dismissione di un reparto, per la vendita di macchine agricole, per il passaggio di attrezzature tra sedi o tra società dello stesso gruppo.

Chi compra dovrebbe pretendere quell’attestazione. Chi vende senza produrla si espone, e spesso scopre il problema quando l’affare è già chiuso.

## Cosa consegniamo

Un chiarimento onesto: non esiste un certificato Allegato V rilasciato da un ente. Quello che serve è una relazione tecnica che documenti il confronto con i requisiti, più una dichiarazione che firma il datore di lavoro assumendosene la responsabilità.

- **Sopralluogo e rilievo fotografico** della macchina nello stato in cui si trova, non sulla carta
- **Analisi dei rischi** secondo la UNI EN ISO 12100, con confronto voce per voce sui requisiti pertinenti dell’Allegato V
- **Progetto di adeguamento**: elenco degli interventi materiali, con priorità e indicazioni costruttive per il manutentore
- **Verifica dopo l’esecuzione** degli interventi
- **Dichiarazione di conformità ai requisiti dell’Allegato V** e aggiornamento del fascicolo di macchina

Seguiamo aziende manifatturiere, agricole e della logistica nelle province di Cremona, Lodi, Brescia, Mantova, Parma e Piacenza.

## Domande frequenti allegato V

### **Come faccio a sapere se una macchina è ante 1996?**

Dalla targhetta, se c’è: assenza di marcatura CE e anno di costruzione anteriore al 1996. Se la targhetta manca, si ricostruisce dalla documentazione d’acquisto, dal libretto o dai riferimenti del costruttore. In assenza di prove si tratta la macchina come non marcata.





### **Chi firma la dichiarazione di conformità all’Allegato V?**

Il datore di lavoro. Il tecnico redige la relazione che la sostiene e risponde della correttezza dell’analisi, ma la dichiarazione resta un atto aziendale.





### ****L’adeguamento sostituisce le verifiche periodiche?****

No. Sono due obblighi distinti: l’adeguamento riguarda la conformità dell’attrezzatura, le verifiche periodiche il controllo nel tempo di gru, ponti sviluppabili, apparecchi in pressione e altre attrezzature elencate dalla normativa.





### ******Quanto dura l’intervento?******

La parte tecnica in genere due o tre settimane per macchina. I tempi reali dipendono dagli interventi materiali: ripari, microinterruttori e comandi vanno concordati con il manutentore ed è lì che si concentra la spesa.





**Hai macchine senza marcatura CE nel tuo reparto?** Mandaci le foto delle targhette. Ti diciamo quali ricadono nell’Allegato V e cosa serve per metterle in regola, prima di qualunque preventivo. [Richiedi una valutazione del parco macchine](https://www.stabarbotta.it/contatti/)
