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title: "Allegato 1 del D.Lgs. 81/2008: le gravi violazioni"
url: "https://www.stabarbotta.it/guide/allegato-1-dlgs-81-2008/"
published: "2026-09-14T16:01:44+02:00"
modified: "2026-09-17T17:09:44+02:00"
author: "STA_Barbotta"
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# Allegato 1 del D.Lgs. 81/2008: le gravi violazioni

L’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 elenca le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza che obbligano l’organo di vigilanza a sospendere l’attività imprenditoriale. Le fattispecie sono tredici e vanno dalla mancata elaborazione del [documento di valutazione dei rischi](https://www.stabarbotta.it/sicurezza-sul-lavoro/valutazione-del-rischio/) all’assenza di protezioni verso il vuoto. Dal dicembre 2021 ne basta una sola, accertata in una singola ispezione, perché l’attività venga fermata: la reiterazione non è più richiesta e l’ispettore non ha più margine di discrezionalità.

## Che cos’è l’Allegato I del D.Lgs. 81/2008?

È la tabella richiamata dall’articolo 14 del Testo Unico sulla sicurezza. Contiene l’elenco chiuso delle violazioni considerate così gravi da giustificare la sospensione immediata dell’attività, e per ciascuna indica la somma aggiuntiva che l’impresa deve versare per ottenere la revoca del provvedimento.

L’Allegato è stato riscritto dal D.L. 146/2021, convertito nella Legge 215/2021. Prima di quella riforma la sospensione era una facoltà dell’organo ispettivo e richiedeva violazioni “gravi e reiterate”. Oggi il provvedimento è obbligatorio e scatta alla prima contestazione.

## Quali sono le 13 gravi violazioni dell’Allegato I?

Le fattispecie sono raggruppate per tipologia di rischio: rischi di carattere generale, caduta dall’alto, seppellimento, elettrocuzione e amianto. La somma aggiuntiva è fissa per ogni voce, tranne per formazione e DPI anticaduta, dove si calcola per singolo lavoratore coinvolto.

| N. | Fattispecie di violazione | Rischio | Somma aggiuntiva |
|---|---|---|---|
| 1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) | Generale | 2.500 € |
| 2 | Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione | Generale | 2.500 € |
| 3 | Mancata formazione e addestramento | Generale | 300 € per lavoratore |
| 4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del [responsabile SPP](https://www.stabarbotta.it/sicurezza-sul-lavoro/incarico-rspp/) | Generale | 3.000 € |
| 5 | Mancata elaborazione del [piano operativo di sicurezza](https://www.stabarbotta.it/sicurezza-cantieri/piano-operativo-sicurezza/) (POS) | Generale | 2.500 € |
| 6 | Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto | Caduta dall’alto | 300 € per lavoratore |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Caduta dall’alto | 3.000 € |
| 8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno negli scavi | Seppellimento | 3.000 € |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche senza misure organizzative e procedurali idonee | Elettrocuzione | 3.000 € |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione senza misure organizzative e procedurali idonee | Elettrocuzione | 3.000 € |
| 11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, magnetotermico, differenziale) | Elettrocuzione | 3.000 € |
| 12 | Omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo | Generale | 3.000 € |
| 12-bis | Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dei lavori con rischio di esposizione ad amianto | Amianto | 3.000 € |

Il punto 8 fa salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Vale la pena notare quali voci riguardano la generalità delle imprese e non solo i cantieri: DVR, piano di emergenza, formazione, servizio di prevenzione e protezione, manomissione dei dispositivi di sicurezza delle macchine e protezioni elettriche. Sono cinque situazioni tutt’altro che rare anche in un capannone o in un magazzino.

## Quanto costa ottenere la revoca?

La somma aggiuntiva va da 2.500 a 3.000 euro per fattispecie, più 300 euro per ciascun lavoratore nei casi di mancata formazione e di DPI anticaduta non forniti. È un importo che si somma alle sanzioni penali e amministrative già previste per la singola violazione: non le sostituisce.

Due meccanismi possono modificare il conto finale:

- **Raddoppio per recidiva.** Se nei cinque anni precedenti la stessa impresa è già stata destinataria di un provvedimento di sospensione, la somma aggiuntiva è raddoppiata.
- **Pagamento dilazionato.** Su istanza di parte la revoca può essere concessa versando subito il 20% della somma dovuta; l’importo residuo, maggiorato del 5%, va pagato entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

Se le fattispecie contestate sono più di una, gli importi si cumulano.

## Allegato I o Allegato I-bis: qual è la differenza?

Sono due tabelle diverse dello stesso decreto e vengono confuse di frequente. L’Allegato I riguarda la sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 14. L’Allegato I-bis, introdotto nel 2024, riguarda la decurtazione dei crediti dalla [patente a crediti](https://www.stabarbotta.it/sicurezza-sul-lavoro/patente-a-crediti/) nei cantieri, ai sensi dell’articolo 27.

|  | Allegato I | Allegato I-bis |
|---|---|---|
| Articolo di riferimento | Art. 14 | Art. 27 |
| Effetto | Sospensione dell’attività | Decurtazione crediti |
| Ambito | Tutte le imprese | Cantieri temporanei o mobili |
| Numero di voci | 13 | Oltre 20 |

Una stessa ispezione può attivare entrambi i meccanismi: l’attività viene sospesa e, in parallelo, la patente perde punti.

## Chi dispone la sospensione e cosa comporta?

Il provvedimento è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro. Concorrono anche i servizi ispettivi delle ASL, nell’ambito degli accertamenti su salute e sicurezza, e il comando provinciale dei vigili del fuoco, limitatamente alle violazioni in materia di prevenzione incendi.

Gli effetti vanno oltre il fermo produttivo:

- Per tutta la durata della sospensione l’impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione né con le stazioni appaltanti.
- Il provvedimento è comunicato ad ANAC e al Ministero delle Infrastrutture.
- Insieme alla sospensione l’Ispettorato può imporre misure specifiche per far cessare il pericolo.
- Chi non ottempera è punito con l’arresto fino a sei mesi.

Il provvedimento resta efficace fino alla revoca: non ha una durata predeterminata. È impugnabile entro 30 giorni; se l’autorità adita non si pronuncia entro 15 giorni, il provvedimento perde efficacia.

## Come si ottiene la revoca?

Servono tre condizioni, tutte contemporaneamente: l’accertato ripristino delle regolari condizioni di lavoro, la rimozione delle conseguenze pericolose della violazione e il pagamento della somma aggiuntiva prevista per quella fattispecie.

Il ripristino va dimostrato, non dichiarato. Nel caso del DVR, per esempio, occorre redigere il documento e consegnarlo all’Ispettorato territoriale competente.

## Come si evita la sospensione

La circolare INL n. 3/2021 ha chiarito alcune condizioni operative che conviene conoscere prima di un accesso ispettivo.

- **DVR.** La sospensione scatta solo per la mancata redazione, non per un documento incompleto. Se in sede di accesso viene dichiarato che il DVR è custodito altrove, il provvedimento viene adottato con decorrenza differita alle 12:00 del giorno lavorativo successivo: c’è una finestra per esibirlo.
- **Servizio di prevenzione e protezione.** Il provvedimento va adottato solo quando il datore di lavoro non ha costituito il SPP e non ha nominato il responsabile, né ha assunto lo svolgimento diretto dei compiti informandone preventivamente il RLS.
- **Formazione.** Verificare gli attestati dei lavoratori presenti in azienda quel giorno, non l’elenco complessivo: la somma aggiuntiva si calcola per singolo lavoratore scoperto.
- **Dispositivi di sicurezza delle macchine.** Il punto 12 sanziona l’omessa vigilanza sulla rimozione o modifica di ripari e protezioni. Un microinterruttore bypassato su una sola macchina è sufficiente.

## Cosa cambia nel 2026?

Il D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, ha rafforzato il sistema sanzionatorio e ispettivo, ma **non ha modificato l’Allegato I**: le tredici fattispecie e i relativi importi restano quelli fissati dalla Legge 215/2021.

Gli interventi hanno riguardato l’Allegato I-bis, con l’accorpamento delle violazioni sul lavoro sommerso e la decurtazione anticipata dei crediti alla notifica del verbale per le violazioni accertate dal 1° gennaio 2026, oltre al rafforzamento del tracciamento dei mancati infortuni e della sorveglianza sanitaria. Il quadro completo è nella [nota informativa del Ministero del Lavoro](https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/convertito-legge-il-decreto-salute-e-sicurezza-sul-lavoro) sulla conversione del decreto.

Il testo coordinato aggiornato è pubblicato dall’[Ispettorato nazionale del lavoro](https://www.ispettorato.gov.it/files/2026/01/TU-81-08-Ed.-Gennaio-2026.pdf) in edizione periodica.

## Domande frequenti

### **Basta una sola violazione per far scattare la sospensione?** 

Sì. Dalla riforma della Legge 215/2021 non è più richiesta la reiterazione: è sufficiente che l’organo di vigilanza accerti una delle tredici fattispecie dell’Allegato I durante un singolo accesso ispettivo. Il provvedimento è inoltre obbligatorio, non discrezionale.

### **L’Allegato I si applica solo ai cantieri?** 

No. Cinque delle tredici fattispecie riguardano qualunque impresa con lavoratori: DVR, piano di emergenza, formazione, servizio di prevenzione e protezione, manomissione dei dispositivi di sicurezza. Le voci su scavi, POS e lavori in quota sono invece tipiche dell’edilizia.

### **Un DVR incompleto fa scattare la sospensione?** 

No. Il presupposto è la mancata elaborazione del documento. Un DVR carente o non aggiornato resta sanzionabile ai sensi dell’art. 55, ma non rientra tra le fattispecie dell’Allegato I.

### **Quanto dura la sospensione?** 

Non ha un termine fisso. Resta efficace finché non viene revocata, cioè finché non sono ripristinate le condizioni regolari, rimosse le conseguenze pericolose e versata la somma aggiuntiva.

### **La somma aggiuntiva sostituisce le sanzioni?**

 No. Si aggiunge alle sanzioni penali, civili e amministrative già previste per la violazione contestata.

**Verifica la posizione della tua azienda prima che lo faccia un ispettore.** Un controllo documentale sulle cinque fattispecie che riguardano tutte le imprese richiede poche ore e mette al riparo da un fermo produttivo di durata indeterminata. [Contattaci per una verifica di conformità](https://www.stabarbotta.it/contatti/).
