---
title: "APE e certificazione energetica: obblighi e rilascio"
url: "https://www.stabarbotta.it/efficienza-energetica/ape-certificazione-energetica/"
published: "2026-09-08T18:11:43+02:00"
modified: "2026-09-18T14:18:15+02:00"
author: "STA_Barbotta"
image: "https://www.stabarbotta.it/wp-content/uploads/2026/09/ape-certificazione-energetica.png"
---

# APE e certificazione energetica: obblighi e rilascio

L’APE, o Attestato di Prestazione Energetica, è il documento che misura il consumo energetico di un edificio e gli assegna una classe da A4 a G. Serve per vendere, affittare, costruire o ristrutturare in modo importante un immobile, e può essere firmato solo da un tecnico iscritto all’elenco regionale dei soggetti certificatori. Vale dieci anni, a condizione che le manutenzioni degli impianti siano regolari. Dal 3 giugno 2026 gli attestati si calcolano con le regole aggiornate del nuovo Decreto Requisiti Minimi.

Redigiamo APE per abitazioni, capannoni, uffici e immobili strumentali in Lombardia, nelle province di Cremona, Lodi, Brescia e Mantova, all’interno dei nostri servizi di [efficienza energetica per le aziende](https://www.stabarbotta.it/efficienza-energetica/).

## Quando è obbligatorio l’APE?

L’obbligo scatta prima di quanto molti pensano: non al rogito, ma alla pubblicazione dell’annuncio. Ogni offerta di vendita o locazione deve già riportare classe energetica e indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren).

I casi in cui l’attestato è dovuto:

- **Compravendita**: l’attestato va consegnato all’acquirente e allegato all’atto notarile.
- **Nuovo contratto di locazione**: gli estremi dell’attestato vanno dichiarati in contratto e il documento consegnato al conduttore.
- **Annunci immobiliari**: online, in vetrina, su carta o su cartellonistica.
- **Nuove costruzioni** e ampliamenti assimilati a nuova costruzione: l’attestato va prodotto entro quindici giorni dalla richiesta del [certificato di agibilità](https://www.stabarbotta.it/edilizia/certificato-di-agibilita/).
- **Ristrutturazioni importanti** e riqualificazioni energetiche rilevanti.
- **Accesso a detrazioni** che richiedono attestato ante e post intervento.
- **Edifici pubblici** aperti al pubblico oltre le soglie di superficie previste.

Restano esclusi, tra gli altri, i fabbricati privi di impianto di climatizzazione invernale, i ruderi, e in Lombardia le locazioni non superiori a trenta giorni.

## Cosa è cambiato per l’APE ?

Dal 3 giugno 2026 è in vigore il **DM 28 ottobre 2025**, il nuovo Decreto Requisiti Minimi, che aggiorna il DM 26 giugno 2015. Il formato dell’attestato resta lo stesso, ma cambiano i criteri di calcolo: valutazione puntuale dei ponti termici secondo la UNI EN ISO 10211, nuove norme tecniche di riferimento, requisiti su sistemi di automazione e infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Il criterio che determina quale disciplina applicare è la **data di emissione**. Lo ha confermato il MASE con le indicazioni agli operatori del 18 giugno 2026: un attestato emesso dal 3 giugno 2026 segue il nuovo quadro metodologico, uno emesso prima resta ancorato alla disciplina precedente. La conseguenza pratica è che due immobili identici possono avere classi diverse a seconda di quando è stato prodotto l’attestato.

### La scala europea A-G non è ancora in vigore in Italia

Molti articoli in circolazione danno per applicata dal 29 maggio 2026 la nuova scala europea A-G prevista dalla direttiva EPBD IV. **Non è così.** Alla data di questo aggiornamento l’Italia non ha ancora approvato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2024/1275: il termine del 29 maggio 2026 è scaduto e a luglio 2026 la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione per mancato recepimento.

Finché il decreto nazionale non viene pubblicato, valgono le classi italiane da A4 a G. Chi ha un APE valido non deve rifarlo. Se vi hanno detto il contrario, verificate prima di spendere.

## Come si ottiene l’APE in Lombardia?

Il deposito non è nazionale ma regionale. Per gli immobili nelle province di Cremona, Lodi, Brescia e Mantova il sistema di riferimento è il [catasto energetico regionale CENED](https://www.cened.it/), gestito per conto di Regione Lombardia.

L’attestato si calcola con il motore CENED+ 2.0, si firma digitalmente e si registra nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER). Alla registrazione si applica un onere di 10 € per attestato. Su richiesta si ottiene la targa energetica da esporre sull’edificio, che per le classi alte diventa un elemento di valore commerciale. Regione Lombardia svolge poi controlli a campione, documentali e con sopralluogo, sugli attestati depositati negli anni precedenti: è il motivo per cui un certificato compilato senza rilievo è un rischio concreto, non teorico.

### E per gli immobili a Parma e Piacenza?

Ricadono in Emilia-Romagna, che ha un catasto proprio, il [catasto energetico SACE](https://energia.regione.emilia-romagna.it/riqualificazione-edifici-e-certificazione-energetica/certificazioneenergetica/catasto-energetico-sace), e un elenco di certificatori distinto. L’accreditamento non è trasferibile: un tecnico iscritto in Lombardia non può depositare un attestato oltre il Po, e viceversa.

|  | Lombardia (Cremona, Lodi, Brescia, Mantova) | Emilia-Romagna (Parma, Piacenza) |
|---|---|---|
| Catasto energetico | CEER, gestito da CENED | SACE |
| Motore di calcolo | CENED+ 2.0 | Software conformi alla DGR 1275/2015 |
| Norma di riferimento | DGR VIII/5018 e s.m.i. | DGR 1275/2015 e s.m.i. |
| Accesso al portale | Credenziali certificatore accreditato | SPID o CIE |
| Onere di registrazione | 10 € per attestato | 15 € per attestato |
| Dati obbligatori aggiuntivi | — | Codice impianto CRITER, codici POD e PDR |
| Controlli | Accertamenti documentali e in sito a campione | Campagne annuali con agenti accertatori |

Il nostro accreditamento come soggetti certificatori è lombardo: **su immobili emiliani non emettiamo l’attestato**. A Parma e Piacenza continuiamo a seguirvi per gli altri servizi tecnici, e se vi serve solo la certificazione energetica ve lo diciamo alla prima telefonata invece di farvi perdere una settimana.

## Quali documenti servono per emettere l’APE?

Il sopralluogo non basta. Per emettere un attestato valido servono la documentazione catastale aggiornata, gli elaborati progettuali o il rilievo dell’immobile, e soprattutto il **libretto di impianto corredato da un rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità**.

Su quest’ultimo punto il MASE è stato esplicito nel 2026: emettere un attestato in assenza di rapporto di controllo valido configura una violazione sanzionabile ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, salvo il caso di impianto distaccato, dismesso o disattivato. È l’intoppo che più spesso blocca una pratica a ridosso del rogito, e si risolve solo facendo intervenire il manutentore prima.

Vale la pena ricordare anche che le raccomandazioni di miglioramento sono un elemento obbligatorio del documento: un certificato che ne è privo è invalido, anche quando l’edificio è già molto efficiente.

## Quanto dura l’APE e quando decade prima?

L’attestato vale **dieci anni dalla data di emissione**. Decade prima nei casi seguenti:

- interventi che modificano la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti;
- mancato rispetto delle prescrizioni di manutenzione e controllo degli impianti;
- esito negativo dei controlli di qualità regionali, con annullamento dell’attestato;
- errori nei dati catastali che rendono il certificato non riferibile all’immobile.

Quest’ultimo caso merita attenzione: se la planimetria depositata non corrisponde allo stato dei luoghi, il problema non è l’attestato ma la regolarità urbanistica dell’immobile, che va risolta con una [sanatoria edilizia](https://www.stabarbotta.it/edilizia/sanatoria-edilizia/) prima di arrivare al rogito.

Prima di firmare un preliminare conviene sempre verificare che l’attestato esista davvero e sia ancora valido: entrambe le regioni offrono un servizio pubblico di visura APE che si interroga con il codice identificativo o con i dati catastali.

## Quali sanzioni si rischiano senza APE?

| Violazione | Sanzione | Riferimento |
|---|---|---|
| Annuncio privo di classe energetica e indice EPgl | 500 – 3.000 € | Art. 15, c. 10 D.Lgs. 192/2005 |
| Vendita di immobile privo di attestato | 3.000 – 18.000 € a carico del venditore | Art. 15, c. 8 D.Lgs. 192/2005 |
| Locazione di immobile privo di attestato | 1.000 – 4.000 € a carico del locatore, ridotta per contratti brevi | Art. 15, c. 8 D.Lgs. 192/2005 |
| Mancata dichiarazione o allegazione in contratto | Sanzione in solido tra le parti | Art. 6 D.Lgs. 192/2005 |

L’assenza dell’APE non rende nullo il contratto, ma la sanzione resta e colpisce anche l’agenzia responsabile dell’annuncio. Chi rimedia procurando l’attestato e producendolo all’autorità accertatrice ottiene una riduzione.

## APE per capannoni, uffici e immobili strumentali

Sul non residenziale l’attestato non è un adempimento di facciata. La classe energetica di un capannone incide sul valore di cessione, sulla trattativa di locazione con un conduttore industriale e sull’accesso alle agevolazioni per l’efficientamento. Dal 2026 entrano nel calcolo anche i fabbisogni per illuminazione e, negli edifici non residenziali, per il trasporto di persone.

Su questi immobili la certificazione energetica è spesso il primo passo di un percorso più ampio: fotografa la situazione e indica dove intervenire, ma non dimensiona gli interventi. Per quello serve una [diagnosi energetica](https://www.stabarbotta.it/efficienza-energetica/diagnosi-energetica/), obbligatoria per grandi imprese ed energivori, che analizza i consumi reali e quantifica i risparmi ottenibili.

## Come lavoriamo

Operiamo dal nostro studio di Gadesco Pieve Delmona, in provincia di Cremona, e siamo iscritti all’elenco lombardo dei soggetti certificatori. Ogni attestato nasce da un sopralluogo diretto: rilievo dell’involucro, verifica degli impianti, controllo del libretto e dei rapporti di manutenzione. Non emettiamo APE su dichiarazione del proprietario senza aver visto l’immobile, perché è la prima cosa che gli accertamenti regionali rilevano.

Verifichiamo la documentazione prima di aprire la pratica: se manca un rapporto di controllo o se i dati catastali non corrispondono, lo segnaliamo subito, non a ridosso del rogito.

## Domande frequenti sull’APE

### **Quanto costa un APE?**

Il costo dipende da superficie, destinazione d’uso, complessità impiantistica e disponibilità della documentazione. All’onorario si aggiunge l’onere regionale di registrazione: 10 € in Lombardia, 15 € in Emilia-Romagna. Forniamo un preventivo scritto dopo aver valutato i dati dell’immobile.





### **Chi può firmare un APE?**

Solo un tecnico abilitato e iscritto all’elenco regionale dei soggetti certificatori della regione in cui si trova l’immobile. L’accreditamento in una regione non è automaticamente valido in un’altra.





### ****Devo rifare l’APE per la nuova scala energetica europea?****

No. La scala A-G della direttiva EPBD IV non è ancora applicabile in Italia, perché manca il decreto di recepimento. Gli attestati validi restano tali fino alla scadenza naturale dei dieci anni.





### ******L’APE si riferisce all’edificio o alla singola unità?******

Di norma alla singola unità immobiliare, individuata in base all’uso separato e non alla zonizzazione termica. Quando in un’unità convivono destinazioni d’uso diverse non separabili, si classifica secondo la destinazione prevalente.





### ******Serve l’APE per una donazione?******

Sì. L’obbligo riguarda tutti i trasferimenti a titolo oneroso e gli atti di trasferimento a titolo gratuito.





**Vi serve un APE per un rogito, un contratto di locazione o una pratica edilizia?** Inviateci i dati catastali dell’immobile e la documentazione impiantistica disponibile: verifichiamo la fattibilità e vi rispondiamo con tempi e preventivo. **[Richiedi un preventivo](https://www.stabarbotta.it/contatti/)**
