Come tutti saprete Il 31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza Covid-19. La conferma è arrivata anche in forma scritta e ufficiale ed è contenuta nel DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022.
Vogliamo sottolineare alcuni importanti novità che riguardano l’ambito lavorativo a partire dal 1° APRILE 2022 (ad eccezione di quello scolastico e per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, restano considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
GREEN PASS
- Dal 1° aprile per l’accesso ai luoghi di lavoro, i lavoratori devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da VACCINAZIONE, GUARIGIONE O TEST, cosiddetto GREEN PASS BASE.
- Fino al 30 aprile è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (anche da tampone).
- Fino al 31 dicembre resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
- Dal 1° al 30 aprile il cosiddetto “green pass base” rimane inoltre obbligatorio e sufficiente (non occorre il “green pass rafforzato”) per accedere a mense e catering aziendali
Rimane sempre la possibilità per il lavoratore di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde ed essere così esentato dai controlli giornalieri per tutto il periodo di validità della certificazione stessa.
VACCINAZIONE
Vi ricordiamo inoltre che il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui sono collegati.
In caso di vaccinazione:
- per la prima dose la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;
- per la dose di completamento del ciclo vaccinale primario e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e sarà valida per 6 mesi (180 giorni) dalla data di vaccinazione;
- per la dose di richiamo (booster) e per chi avesse ricevuto la “quarta dose”, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e ha efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Per ragioni tecniche, la sua validità è collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, che è al massimo di 18 mesi (540 giorni), trascorsi i quali, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la Piattaforma Nazionale-DGC emette una nuova Certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori 540 giorni, dandone comunicazione all’intestatario.
Nei casi di guarigione da COVID-19:
- se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia 180 giorni (6 mesi) dalla data di inizio validità;
- se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia 180 giorni (6 mesi) dalla data di inizio validità;
- se si è contratta l’infezione Covid-19 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster) la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. La durata di questa Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione sarà valida in Unione Europea fino alla data di fine validità e in Italia dalla data di inizio validità senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di:
- 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;
- 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.
Tutte le Certificazioni ricevute restano contemporaneamente valide fino alla loro specifica scadenza e ognuna ha un suo diverso QR code.
FONTI:
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-67/19412
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg